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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5249 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 7406/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
SA GN Presidente rel Sara Perlo Giudice Fabrizio Alessandria Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 7406/25 promosso da:
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Evangelista
-RICORRENTE- contro
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-RESISTENTE-
Conclusioni:
“In via istruttoria: - Ammettere le prove documentali prodotte. Nel merito, in via cautelare: sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale: In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente Sig. del diritto al rinnovo del Parte_1 permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del gravato provvedimento.”. pagina 1 di 5
Conclusioni parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
PREMESSE IN FATTO e IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.4.25, il ricorrente ha presentato ricorso avverso al provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cat A12/2025, pronunciato il CP_1
3.2.25 e notificato in data 13.3.25, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso per motivi familiari rilasciato al in data 19.7.16 in quanto coniugato con Pt_1 la cittadina italiana SI TO.
Il Questore ha evidenziato che, dalle risultanze agli atti, si evinceva che il ricorrente era stato assente dal territorio italiano dal 21.10.19 al 7.12.24 e poi ancora dal 14.12.24 al 19.1.25 e che la moglie risultava ricoverata, da anni, presso un nosocomio.
Rilevava il ricorrente che l'assenza del requisito dell'attuale convivenza con la moglie era dovuta a cause di forza maggiore, essendo la stessa ricoverata presso un nosocomio;
che il matrimonio era stato contratto, in Tunisia, in data 7.7.2014 e lui aveva lasciato il territorio nazionale in data 21.10.2019, quindi oltre 5 anni dopo il matrimonio, circostanza da considerare in riferimento a quanto previsto dall'art. 14 d.lgs. 30/2007; che aveva avuto difficoltà a rientrare dalla Tunisia a cagione del covid e dello smarrimento del permesso di soggiorno italiano;
che faceva rientro in quanto gli veniva rilasciato un visto temporaneo per motivi familiari.
Si costituiva in causa il , chiedendo rigettarsi la domanda Controparte_1 avanzata, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato. Veniva concessa, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato.
All'udienza del 30.10.25 compariva il ricorrente personalmente che così dichiarava:
“Vivo in Via Pacotto 12. Vivo in questa abitazione dal 1.10.25. Prima vivevo con amici e cugini in un altro appartamento ad Adesso vivo da solo. La Signora è ancora mia moglie e adesso si trova in una CP_1 casa di riposo dal 2020- 2021. Ci siamo sposati nel 2014; io nel 2019 sono rientrato in Tunisia e poi ho avuto problemi a rientrare sia per il coronavirus sia perché avevo smarrito i miei documenti (come risulta dal certificato di smarrimento del 9.12.20). Sono tornato in Italia nel 2024. Mia moglie si trovava già nella casa di riposo. Il nome della casa di riposo dove si trova mia moglie si chiama “residenza Maria” a Neive. E' sempre stata lì non è andata in altra struttura. ADR Ho dei buoni rapporti con il figlio di mia moglie,
ma non so il cognome.” Per_1
La difesa insisteva sulle domande avanzate e il giudice riservava la decisione.
pagina 2 di 5 Ritiene il Tribunale che la domanda avanzata debba essere respinta per più motivi. Innanzi tutto, si evidenzia che il ricorrente aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi famigliari ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett.c) ed ha domandato il rinnovo di detto permesso. La norma in esame disciplina i presupposti del permesso di soggiorno per ragioni familiari, richiedendo la convivenza con il coniuge, cittadino italiano, o con il parente entro il secondo grado, cittadino italiano, nonché l'insussistenza, ex art 13 c. 1 TUI, dell'espulsione disposta dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Il requisito della convivenza è un presupposto fondamentale ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno ex art 19 c. 2 lett. c) TUI. Il rapporto di parentela, infatti, nell'ambito della norma citata, attribuisce il diritto di soggiorno solo fino a quando sussiste la convivenza (cfr Cass. 23598/2006; Cass 13831/2016). La convivenza presuppone la coabitazione, come situazione di fatto, circostanza che, sebbene necessaria, non è di per sé sufficiente, dovendosi dimostrare attraverso la condivisione degli spazi abitativi che le parti costituiscono un nucleo familiare che meriti di restare unito, intendendosi per esso il legame tra due o più persone legate da rapporti affettivi e di condivisione della vita, cioè una relazione interpersonale caratterizzata da stabile comunanza di affetti e di vita. Rileva il collegio, anche a volere ritenere, come evidenziato dallo stesso ricorrente, che nel caso di specie il presupposto della convivenza non sia esigibile stante il ricovero della moglie del ricorrente in una struttura di cura e assistenza, che non sia comunque ravvisabile quell'ulteriore requisito richiesto dalla giurisprudenza e, cioè, una effettiva comunanza di affetti tra il ricorrente e la Sig.ra SI. Ciò si afferma in considerazione dei dati di fatto emersi in questa sede. Prima fra tutti la circostanza che la moglie del ricorrente risulta essere stata ricoverata sin dal 2019 e che, malgrado ciò, il ricorrente è stato assente (senza che sussistessero impedimenti al suo ritorno, come si specificherà) dal territorio italiano sino al 2024, così dimostrando un disinteresse verso la moglie in uno dei momenti di maggiore bisogno della signora;
inoltre, in udienza, il ricorrente non è stato nemmeno in grado di riferire il cognome del figlio di sua moglie, figlio che, a riprova dell'assenza di affectio coniugalis tra il e la SI, è stato Pt_1 nominato tutore della Sig.ra SI. All'assenza del requisito della convivenza, pertanto, si accompagna altresì l'assenza di una comunanza di affetti e di cura.
pagina 3 di 5 In ogni caso, il permesso rilasciato al ricorrente non può essere rinnovato in considerazione della sua prolungata assenza dal territorio italiano. Ed infatti, ai sensi dell'art.13, 4° comma D.P.R. 394 del 31.8.1999 (Regolamento di Esecuzione del T.U.I.), non è possibile procedere al rinnovo di un permesso di soggiorno scaduto quando “…risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.” . Nel caso in esame, si è detto, il ricorrente è stato assente dal territorio italiano per 5 anni e, cioè, sino al 2024. Anche a voler considerare quale motivo impediente per un rientro in Italia le richiamate problematiche determinate dal Covid, è notorio che queste non hanno impedito gli spostamenti oltre al mese di marzo/aprile 2022. Sostiene inoltre il ricorrente di avere avuto difficoltà a rientrare poiché aveva smarrito i documenti: anche questa motivazione non giustifica in alcun modo un'assenza così prolungata posto che il ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, risulta avere accertato lo smarrimento dei documenti sin dal dicembre 2020. Non è quindi ravvisabile alcun grave motivo tale da giustificare l'assenza del ricorrente dal territorio italiano per 5 anni. Alcuna rilevanza ha il fatto che il ricorrente abbia convissuto con la moglie, cittadina italiana, per 5 anni consecutivi: , infatti, non ha mai fatto domanda per ottenere la Pt_1 carta di soggiorno. Tale permesso, comunque, gli sarebbe stato negato essendo anch'esso subordinato alla mancata prolungata assenza dal territorio dello Stato (art. 14, comma 4, D.Lgs 30/07).
Il legislatore, sia comunitario, sia nazionale, ha, infatti, presuntivamente ritenuto che l'assenza dal territorio dello Stato per un periodo consecutivo così lungo (24 mesi) senza alcuna valido motivo che la giustifichi, dimostri che il legame con lo Stato membro ospitante si sia, non solo allentato, ma del tutto sciolto.
In ultimo, si evidenzia che la circostanza che sia stato concesso al ricorrente un visto per l'ingresso sul territorio italiano per motivi familiari è del tutto irrilevante ai fini della domanda in esame che presuppone valutazioni molto più pregnanti rispetto a quelle che hanno portato al rilascio del visto.
Nessun altro premesso è stato domandato e, in ogni caso, non si ravvisano i presupposti per il rilascio di altra tipologia di permesso.
pagina 4 di 5 In conclusione, la domanda deve essere respinta. Sussistono gravi ed eccezionali motivi, tenuto conto della natura della causa e dei motivi di rigetto, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
- RESPINGE il ricorso
- COMPENSA le spese di giudizio;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso in Torino, lì 3.11.25. Il Presidente dott.ssa SA GN
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
SA GN Presidente rel Sara Perlo Giudice Fabrizio Alessandria Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 7406/25 promosso da:
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Evangelista
-RICORRENTE- contro
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-RESISTENTE-
Conclusioni:
“In via istruttoria: - Ammettere le prove documentali prodotte. Nel merito, in via cautelare: sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale: In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente Sig. del diritto al rinnovo del Parte_1 permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del gravato provvedimento.”. pagina 1 di 5
Conclusioni parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
PREMESSE IN FATTO e IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.4.25, il ricorrente ha presentato ricorso avverso al provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cat A12/2025, pronunciato il CP_1
3.2.25 e notificato in data 13.3.25, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso per motivi familiari rilasciato al in data 19.7.16 in quanto coniugato con Pt_1 la cittadina italiana SI TO.
Il Questore ha evidenziato che, dalle risultanze agli atti, si evinceva che il ricorrente era stato assente dal territorio italiano dal 21.10.19 al 7.12.24 e poi ancora dal 14.12.24 al 19.1.25 e che la moglie risultava ricoverata, da anni, presso un nosocomio.
Rilevava il ricorrente che l'assenza del requisito dell'attuale convivenza con la moglie era dovuta a cause di forza maggiore, essendo la stessa ricoverata presso un nosocomio;
che il matrimonio era stato contratto, in Tunisia, in data 7.7.2014 e lui aveva lasciato il territorio nazionale in data 21.10.2019, quindi oltre 5 anni dopo il matrimonio, circostanza da considerare in riferimento a quanto previsto dall'art. 14 d.lgs. 30/2007; che aveva avuto difficoltà a rientrare dalla Tunisia a cagione del covid e dello smarrimento del permesso di soggiorno italiano;
che faceva rientro in quanto gli veniva rilasciato un visto temporaneo per motivi familiari.
Si costituiva in causa il , chiedendo rigettarsi la domanda Controparte_1 avanzata, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato. Veniva concessa, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato.
All'udienza del 30.10.25 compariva il ricorrente personalmente che così dichiarava:
“Vivo in Via Pacotto 12. Vivo in questa abitazione dal 1.10.25. Prima vivevo con amici e cugini in un altro appartamento ad Adesso vivo da solo. La Signora è ancora mia moglie e adesso si trova in una CP_1 casa di riposo dal 2020- 2021. Ci siamo sposati nel 2014; io nel 2019 sono rientrato in Tunisia e poi ho avuto problemi a rientrare sia per il coronavirus sia perché avevo smarrito i miei documenti (come risulta dal certificato di smarrimento del 9.12.20). Sono tornato in Italia nel 2024. Mia moglie si trovava già nella casa di riposo. Il nome della casa di riposo dove si trova mia moglie si chiama “residenza Maria” a Neive. E' sempre stata lì non è andata in altra struttura. ADR Ho dei buoni rapporti con il figlio di mia moglie,
ma non so il cognome.” Per_1
La difesa insisteva sulle domande avanzate e il giudice riservava la decisione.
pagina 2 di 5 Ritiene il Tribunale che la domanda avanzata debba essere respinta per più motivi. Innanzi tutto, si evidenzia che il ricorrente aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi famigliari ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett.c) ed ha domandato il rinnovo di detto permesso. La norma in esame disciplina i presupposti del permesso di soggiorno per ragioni familiari, richiedendo la convivenza con il coniuge, cittadino italiano, o con il parente entro il secondo grado, cittadino italiano, nonché l'insussistenza, ex art 13 c. 1 TUI, dell'espulsione disposta dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Il requisito della convivenza è un presupposto fondamentale ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno ex art 19 c. 2 lett. c) TUI. Il rapporto di parentela, infatti, nell'ambito della norma citata, attribuisce il diritto di soggiorno solo fino a quando sussiste la convivenza (cfr Cass. 23598/2006; Cass 13831/2016). La convivenza presuppone la coabitazione, come situazione di fatto, circostanza che, sebbene necessaria, non è di per sé sufficiente, dovendosi dimostrare attraverso la condivisione degli spazi abitativi che le parti costituiscono un nucleo familiare che meriti di restare unito, intendendosi per esso il legame tra due o più persone legate da rapporti affettivi e di condivisione della vita, cioè una relazione interpersonale caratterizzata da stabile comunanza di affetti e di vita. Rileva il collegio, anche a volere ritenere, come evidenziato dallo stesso ricorrente, che nel caso di specie il presupposto della convivenza non sia esigibile stante il ricovero della moglie del ricorrente in una struttura di cura e assistenza, che non sia comunque ravvisabile quell'ulteriore requisito richiesto dalla giurisprudenza e, cioè, una effettiva comunanza di affetti tra il ricorrente e la Sig.ra SI. Ciò si afferma in considerazione dei dati di fatto emersi in questa sede. Prima fra tutti la circostanza che la moglie del ricorrente risulta essere stata ricoverata sin dal 2019 e che, malgrado ciò, il ricorrente è stato assente (senza che sussistessero impedimenti al suo ritorno, come si specificherà) dal territorio italiano sino al 2024, così dimostrando un disinteresse verso la moglie in uno dei momenti di maggiore bisogno della signora;
inoltre, in udienza, il ricorrente non è stato nemmeno in grado di riferire il cognome del figlio di sua moglie, figlio che, a riprova dell'assenza di affectio coniugalis tra il e la SI, è stato Pt_1 nominato tutore della Sig.ra SI. All'assenza del requisito della convivenza, pertanto, si accompagna altresì l'assenza di una comunanza di affetti e di cura.
pagina 3 di 5 In ogni caso, il permesso rilasciato al ricorrente non può essere rinnovato in considerazione della sua prolungata assenza dal territorio italiano. Ed infatti, ai sensi dell'art.13, 4° comma D.P.R. 394 del 31.8.1999 (Regolamento di Esecuzione del T.U.I.), non è possibile procedere al rinnovo di un permesso di soggiorno scaduto quando “…risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.” . Nel caso in esame, si è detto, il ricorrente è stato assente dal territorio italiano per 5 anni e, cioè, sino al 2024. Anche a voler considerare quale motivo impediente per un rientro in Italia le richiamate problematiche determinate dal Covid, è notorio che queste non hanno impedito gli spostamenti oltre al mese di marzo/aprile 2022. Sostiene inoltre il ricorrente di avere avuto difficoltà a rientrare poiché aveva smarrito i documenti: anche questa motivazione non giustifica in alcun modo un'assenza così prolungata posto che il ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, risulta avere accertato lo smarrimento dei documenti sin dal dicembre 2020. Non è quindi ravvisabile alcun grave motivo tale da giustificare l'assenza del ricorrente dal territorio italiano per 5 anni. Alcuna rilevanza ha il fatto che il ricorrente abbia convissuto con la moglie, cittadina italiana, per 5 anni consecutivi: , infatti, non ha mai fatto domanda per ottenere la Pt_1 carta di soggiorno. Tale permesso, comunque, gli sarebbe stato negato essendo anch'esso subordinato alla mancata prolungata assenza dal territorio dello Stato (art. 14, comma 4, D.Lgs 30/07).
Il legislatore, sia comunitario, sia nazionale, ha, infatti, presuntivamente ritenuto che l'assenza dal territorio dello Stato per un periodo consecutivo così lungo (24 mesi) senza alcuna valido motivo che la giustifichi, dimostri che il legame con lo Stato membro ospitante si sia, non solo allentato, ma del tutto sciolto.
In ultimo, si evidenzia che la circostanza che sia stato concesso al ricorrente un visto per l'ingresso sul territorio italiano per motivi familiari è del tutto irrilevante ai fini della domanda in esame che presuppone valutazioni molto più pregnanti rispetto a quelle che hanno portato al rilascio del visto.
Nessun altro premesso è stato domandato e, in ogni caso, non si ravvisano i presupposti per il rilascio di altra tipologia di permesso.
pagina 4 di 5 In conclusione, la domanda deve essere respinta. Sussistono gravi ed eccezionali motivi, tenuto conto della natura della causa e dei motivi di rigetto, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
- RESPINGE il ricorso
- COMPENSA le spese di giudizio;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso in Torino, lì 3.11.25. Il Presidente dott.ssa SA GN
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