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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 197/2022 del ruolo generale degli affari civili conteziosi promossa da
(cf: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliato in via Vittorio Amedeo n. 72, presso lo studio dell'avv.
Luca Gennaro che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Termini Imerese, via Vittorio Amedeo n. 72, presso lo studio dell'avv. Giovanni Cristina, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso a conclusioni congiunte, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.1.2022, , premettendo di aver contratto il Parte_1
20.9.2008 a Termini Imerese matrimonio concordatario con – trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 79, parte II, serie A, dell'anno 2008 – dal quale il 19.9.2009 è nato il figlio , domandava al Persona_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni statuite nella sentenza di separazione (n. 101/2021 del Tribunale di Termini Imerese) e, segnatamente: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché l'obbligo, a carico del ricorrente, di versarle la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Negava, d'altra parte, di essere tenuto a versare alcunché in favore della moglie, chiedendo, in subordine, di porre a suo carico l'obbligo di versarle l'importo massimo di €
100,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Nella memoria di costituzione depositata il 20.10.2022, si associava alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, chiedendo di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, nonché di versarle l'importo di € 100,00 a titolo di assegno divorzile.
Con ordinanza del 20.11.2022 il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentavo di conciliazione tra i coniugi e l'assenza di fatti sopravvenuti tali da modificare le condizioni statuite con la sentenza di separazione, confermava quest'ultime, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, dalle stesse sottoscritto e depositato in data 4.6.2024, compiutamente indicando le condizioni di divorzio, ossia: affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo del ricorrente di versare mensilmente alla resistente la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e di contribuire alle spese straordinarie nella misura del
50%, rinuncia reciproca all'assegno divorzile.
Con ordinanza del 19.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con cui le stesse si sono riportate alle condizioni contenute nell'accordo sopra richiamato, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, avendovi entrambe rinunciato.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione
(R.G. n. 2819/2016).
- la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Termini
Imerese con sentenza n. 101/2021 pubblicata il 3.2.2021;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Vanno, altresì, recepite le condizioni del divorzio di cui all'accordo depositato il 4.6.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, in quanto non contrarie al buon costume, all'ordine pubblico, né agli interessi della prole, essendo stati regolamentati l'affidamento, il mantenimento e il diritto di visita del genitore non collocatario. Tenuto conto della natura del presente giudizio e della conclusione dello stesso mediante accordo delle parti, le spese di lite vanno lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate, stante l'ammissione di parte resistente al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] il Parte_1
15.8.1974, e , nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del predetto Comune al n. 79, parte II, Serie A, dell'anno 2008; dispone che l'affidamento del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
19.9.2009, il diritto di visita del genitore non collocatario, il contributo al mantenimento del predetto minore siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti sulla falsariga dell'accordo dalle stesse sottoscritto e depositato il 6.4.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 197/2022 del ruolo generale degli affari civili conteziosi promossa da
(cf: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliato in via Vittorio Amedeo n. 72, presso lo studio dell'avv.
Luca Gennaro che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Termini Imerese, via Vittorio Amedeo n. 72, presso lo studio dell'avv. Giovanni Cristina, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso a conclusioni congiunte, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.1.2022, , premettendo di aver contratto il Parte_1
20.9.2008 a Termini Imerese matrimonio concordatario con – trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 79, parte II, serie A, dell'anno 2008 – dal quale il 19.9.2009 è nato il figlio , domandava al Persona_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni statuite nella sentenza di separazione (n. 101/2021 del Tribunale di Termini Imerese) e, segnatamente: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché l'obbligo, a carico del ricorrente, di versarle la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Negava, d'altra parte, di essere tenuto a versare alcunché in favore della moglie, chiedendo, in subordine, di porre a suo carico l'obbligo di versarle l'importo massimo di €
100,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Nella memoria di costituzione depositata il 20.10.2022, si associava alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, chiedendo di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, nonché di versarle l'importo di € 100,00 a titolo di assegno divorzile.
Con ordinanza del 20.11.2022 il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentavo di conciliazione tra i coniugi e l'assenza di fatti sopravvenuti tali da modificare le condizioni statuite con la sentenza di separazione, confermava quest'ultime, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, dalle stesse sottoscritto e depositato in data 4.6.2024, compiutamente indicando le condizioni di divorzio, ossia: affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo del ricorrente di versare mensilmente alla resistente la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e di contribuire alle spese straordinarie nella misura del
50%, rinuncia reciproca all'assegno divorzile.
Con ordinanza del 19.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con cui le stesse si sono riportate alle condizioni contenute nell'accordo sopra richiamato, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, avendovi entrambe rinunciato.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione
(R.G. n. 2819/2016).
- la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Termini
Imerese con sentenza n. 101/2021 pubblicata il 3.2.2021;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Vanno, altresì, recepite le condizioni del divorzio di cui all'accordo depositato il 4.6.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, in quanto non contrarie al buon costume, all'ordine pubblico, né agli interessi della prole, essendo stati regolamentati l'affidamento, il mantenimento e il diritto di visita del genitore non collocatario. Tenuto conto della natura del presente giudizio e della conclusione dello stesso mediante accordo delle parti, le spese di lite vanno lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate, stante l'ammissione di parte resistente al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] il Parte_1
15.8.1974, e , nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del predetto Comune al n. 79, parte II, Serie A, dell'anno 2008; dispone che l'affidamento del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
19.9.2009, il diritto di visita del genitore non collocatario, il contributo al mantenimento del predetto minore siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti sulla falsariga dell'accordo dalle stesse sottoscritto e depositato il 6.4.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.