Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 25
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per difetto o invalidità della notifica

    L'Agenzia ha documentato l'avvenuta notifica degli atti presupposti mediante esibizione delle relate di notifica, a cui la ricorrente nulla ha controdedotto.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    Il termine decennale di prescrizione per i tributi erariali non era decorso al momento della notifica dell'intimazione, considerando anche le sospensioni per concordato preventivo e emergenza COVID.

  • Rigettato
    Errore di calcolo e duplicazione dei tributi

    Non vi sono elementi di prova a sostegno dell'errore di calcolo, data la genericità della contestazione e le giustificazioni dell'Ufficio. Non sussiste duplicazione d'imposta in quanto la comunicazione di iscrizione ipotecaria include somme aggiuntive per spese e interessi.

  • Rigettato
    Nullità per difetto o invalidità della notifica

    L'Agenzia ha documentato l'avvenuta notifica degli atti presupposti mediante esibizione delle relate di notifica, a cui la ricorrente nulla ha controdedotto.

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    Prescrizione dei tributi

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 25
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo