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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PARISI DOMENICO, EL
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90014880 44 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90014880 44 IRPEF-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90014880 44 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90014880 44 IRAP 2010
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220130015188567000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030302526/2013 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030302526/2013 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030302526/2013 IRAP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 474/2024 depositato il
23/10/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 8.5.2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate di Avellino nonché depositato il 31.5.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_2 in liquidazione, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n.01220249001488044/000, notificata in data 13.3.2024, riguardante la cartella n.01220130015188567000 e l'avviso di accertamento n.TFK030302526/2013, per la riscossione della complessiva somma di €312.832,87 dovuta per ritenute IRPEF non versate, IRES, IRAP ed IVA ed accessori relativi all'anno 2010, invocandone la nullità per difetto o invalidità della notifica della cartella e prescrizione di tutti i tributi indicati. Assumeva applicarsi la prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni nonché l'assenza di atti interruttivi, mentre invocava l'errore di calcolo e la duplicazione dei tributi per quelli indicati nell'avviso di accertamento, già oggetto di contenzioso giurisdizionale e ridotti come da sentenza della CTR di Salerno n.5105 del 31.5.2016. Precisava che maggiori importi erano stati indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata nel 2023, già fatta oggetto di altra opposizione innanzi a questa Corte, e concludeva per l'annullamento della intimazione di pagamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva l'opposta Agenzia delle Entrate di Avellino per contestare l'avverso dedotto, assumendo l'avvenuta notifica, rispettivamente in data 28.11.2013 e 7.11.2013 degli atti richiamati nell'intimazione, come da ricevute di avvenuta consegna pec che esibiva, mentre la prescrizione, di natura decennale per i tributi erariali come nella specie, non era affatto maturata e si applicava anche alle connesse sanzioni ed interessi. Aggiungeva che la società ricorrente era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e che i termini di prescrizione erano stati interrotti e sospesi per la durata della procedura oltre che, successivamente, per la legislazione emergenziale COVID. Precisava che gli importi relativi all'avviso di accertamento erano stati adeguati al giudicato formatosi dopo la sentenza CTR Salerno
n.5105/2016, dopo una prima iscrizione provvisoria per un terzo dell'importo originario, e che nessuna duplicazione poteva verificarsi attesa l'autonomia del procedimento di iscrizione ipotecaria. Concludeva quindi per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta dal presidente la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 16.7.2024 la Corte rigettava l'istanza cautelare e, alla successiva udienza del 22.10.2024, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che l'opposizione proposta sia infondata e debba essere rigettata, avendo l'Agenzia documentato l'avvenuta notifica dei due atti presupposti alla intimazione di pagamento contestata, mediante l'esibizione di copia delle due relate di notifica a cui la ricorrente nulla ha controdedotto. Inoltre, premesso che pacificamente la prescrizione dei tributi erariali riportati nella cartella di pagamento in contestazione – ritenute IRPEF - è di durata decennale, deve rilevarsi l'infondatezza della eccepita prescrizione, risultando il termine decennale non ancora decorso al momento della notifica della intimazione oggi impugnata, notificata il 13.3.2024, in relazione sia alla sospensione per la procedura di concordato preventivo richiesta dalla società ricorrente (domanda di ammissione della Agenzia presentata in data 26.9.2014) sia ai 17 mesi e 23 giorni di sospensione dei termini di prescrizione ai sensi del D.L. 18/2020 e successive modificazioni a causa della emergenza sanitaria COVID.
Quanto all'eccepito errore di calcolo per i tributi e gli accessori relativi all'avviso di accertamento n.
TFK030302526/2013 ritiene il Collegio che non vi sia alcun elemento di prova al riguardo, e ciò sia per la genericità della contestazione che per le articolate giustificazioni fornite dall'Ufficio in relazione al chiaro giudicato della sentenza tributaria di secondo grado (v. pagg.8 e 9 delle controdeduzioni). Tanto meno può sussistere la invocata duplicazione di imposta, atteso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riporta anche somme aggiuntive per le spese e gli interessi ulteriori su quelle già accertate essendo finalizzata alla procedura di esecuzione immobiliare.
Può quindi concludersi per il rigetto integrale del proposto ricorso, mentre le spese si liquidano come in dispositivo in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.000,00 oltre altri oneri come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PARISI DOMENICO, EL
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90014880 44 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90014880 44 IRPEF-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90014880 44 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90014880 44 IRAP 2010
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220130015188567000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030302526/2013 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030302526/2013 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030302526/2013 IRAP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 474/2024 depositato il
23/10/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 8.5.2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate di Avellino nonché depositato il 31.5.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_2 in liquidazione, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n.01220249001488044/000, notificata in data 13.3.2024, riguardante la cartella n.01220130015188567000 e l'avviso di accertamento n.TFK030302526/2013, per la riscossione della complessiva somma di €312.832,87 dovuta per ritenute IRPEF non versate, IRES, IRAP ed IVA ed accessori relativi all'anno 2010, invocandone la nullità per difetto o invalidità della notifica della cartella e prescrizione di tutti i tributi indicati. Assumeva applicarsi la prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni nonché l'assenza di atti interruttivi, mentre invocava l'errore di calcolo e la duplicazione dei tributi per quelli indicati nell'avviso di accertamento, già oggetto di contenzioso giurisdizionale e ridotti come da sentenza della CTR di Salerno n.5105 del 31.5.2016. Precisava che maggiori importi erano stati indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata nel 2023, già fatta oggetto di altra opposizione innanzi a questa Corte, e concludeva per l'annullamento della intimazione di pagamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva l'opposta Agenzia delle Entrate di Avellino per contestare l'avverso dedotto, assumendo l'avvenuta notifica, rispettivamente in data 28.11.2013 e 7.11.2013 degli atti richiamati nell'intimazione, come da ricevute di avvenuta consegna pec che esibiva, mentre la prescrizione, di natura decennale per i tributi erariali come nella specie, non era affatto maturata e si applicava anche alle connesse sanzioni ed interessi. Aggiungeva che la società ricorrente era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e che i termini di prescrizione erano stati interrotti e sospesi per la durata della procedura oltre che, successivamente, per la legislazione emergenziale COVID. Precisava che gli importi relativi all'avviso di accertamento erano stati adeguati al giudicato formatosi dopo la sentenza CTR Salerno
n.5105/2016, dopo una prima iscrizione provvisoria per un terzo dell'importo originario, e che nessuna duplicazione poteva verificarsi attesa l'autonomia del procedimento di iscrizione ipotecaria. Concludeva quindi per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta dal presidente la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 16.7.2024 la Corte rigettava l'istanza cautelare e, alla successiva udienza del 22.10.2024, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che l'opposizione proposta sia infondata e debba essere rigettata, avendo l'Agenzia documentato l'avvenuta notifica dei due atti presupposti alla intimazione di pagamento contestata, mediante l'esibizione di copia delle due relate di notifica a cui la ricorrente nulla ha controdedotto. Inoltre, premesso che pacificamente la prescrizione dei tributi erariali riportati nella cartella di pagamento in contestazione – ritenute IRPEF - è di durata decennale, deve rilevarsi l'infondatezza della eccepita prescrizione, risultando il termine decennale non ancora decorso al momento della notifica della intimazione oggi impugnata, notificata il 13.3.2024, in relazione sia alla sospensione per la procedura di concordato preventivo richiesta dalla società ricorrente (domanda di ammissione della Agenzia presentata in data 26.9.2014) sia ai 17 mesi e 23 giorni di sospensione dei termini di prescrizione ai sensi del D.L. 18/2020 e successive modificazioni a causa della emergenza sanitaria COVID.
Quanto all'eccepito errore di calcolo per i tributi e gli accessori relativi all'avviso di accertamento n.
TFK030302526/2013 ritiene il Collegio che non vi sia alcun elemento di prova al riguardo, e ciò sia per la genericità della contestazione che per le articolate giustificazioni fornite dall'Ufficio in relazione al chiaro giudicato della sentenza tributaria di secondo grado (v. pagg.8 e 9 delle controdeduzioni). Tanto meno può sussistere la invocata duplicazione di imposta, atteso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riporta anche somme aggiuntive per le spese e gli interessi ulteriori su quelle già accertate essendo finalizzata alla procedura di esecuzione immobiliare.
Può quindi concludersi per il rigetto integrale del proposto ricorso, mentre le spese si liquidano come in dispositivo in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.000,00 oltre altri oneri come per legge.