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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24705/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15.10.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to Maurizio Tizzano ( ), come da procura C.F._2
in atti, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Napoli alla Via
Domenico Fontana 194
- ATTORE-
E
Il sito in Pozzuoli alla Piazza Della Repubblica Controparte_1
1
-CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa delibera assembleare.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter del 15.10.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale richiama gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Anzitutto la domanda è procedibile in quanto ritualmente preceduta dall'adempimento della prescritta condizione di procedibilità (mediazione)
Va rimarcato che nessuno ha partecipato per il convenuto senza CP_1
giustificato motivo;
ne consegue la condanna di questo ultimo ex art. 8 comma
4 bis Decreto Legislativo n. 28/2010 (ora art. 12 bis comma 2) al versamento all'Entrata del Bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, stante la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo in alcun modo addotto in questa sede.
Nel merito il Tribunale ritiene che l'impugnativa proposta da Parte_1
quale proprietaria e condòmina del Condominio sito in Pozzuoli alla
[...]
Piazza della Repubblica n. 67, di un appartamento posto al piano primo, millesimi tabella generale 74,12. (cfr doc n. 6) avverso la delibera del 18.5.2022
è certamente fondata in relazione al vizio di omessa convocazione nei termini in cui è stato dedotto in citazione.
2 Come noto, il Condominio ha l'obbligo di convocare regolarmente tutti i condomini secondo quanto prescritto dall'art. 66 disp. att. c.c.; infatti, l'avviso di convocazione "deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza" attraverso mezzi specifici, ovverosia posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax, o consegna a mano.
Costituisce inoltre un principio ormai consolidato nella giurisprudenza sia di legittimità (Cass. n. 24134/2009, Cass. n. 22685/2014) che di merito (Trib.
Milano n. 4551/2019, Trib. Roma n. 3631/2020; Trib Torino sent n. 4300 del
21.9.2021) quello secondo cui incombe sul l'onere di provare di CP_1
aver convocato, nei termini di legge, il condomino, non potendo gravare in capo a quest'ultimo l'onere di una dimostrazione negativa, quella, appunto, di non aver ricevuto la delibera.
Quindi il Condominio deve dimostrare di aver inviato, tramite i mezzi indicati dall'art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione al condomino, entro cinque giorni prima della deliberazione. “L'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l'assemblea condominiale grava sul CP_1
non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo. (Cassazione civile sez. II, 13/11/2009,
n.24132; cfr anche Cass Civ. sentenza n. 21311 del 14.09.2017; Trib. Roma sez.
V, sent. 10109 del 13.07.2020; Trib. Milano, sez. XIII sent. n. 4551 del
10.05.2019).
Orbene deve risultare che l'avviso di convocazione sia stato non solo inviato ma anche ricevuto nel termine dei cinque giorni;
posto che l'avviso di convocazione ha natura di atto recettizio, in applicazione delle presunzioni di cui all'art. 1335 c.c., è sufficiente che il fornisca prova della data di CP_1
pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, vale a dire l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario
3 medesimo (singolo condòmino) dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà, quale potrebbe essere un cambio di residenza ovvero ancora un mutamento del luogo di consegna dell'avviso di convocazione preventivamente comunicato con mezzi idonei all'amministratore.
In applicazione dei su esposti principi, il Tribunale reputa che il il CP_1
quale ha optato per la contumacia non abbia adempiuto all'onere della prova sul medesimo gravante.
Nulla di dirimente al fine di ritenere adempiuto l'obbligo della previa convocazione risulta dagli atti acquisiti nel giudizio ed il vizio dato dall'omessa convocazione di parte attrice rende invalida la delibera assunta in via del tutto assorbente rispetto agli ulteriori vizi denunciati da parte attrice.
Concludendo, in applicazione del principio enunciato dalle SS.UU. della
Suprema Corte con la sentenza n. 4806/05, poi recepito normativamente nell'art. 66 disp. att. c.c., secondo cui “la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea condominiale, comporta
l'annullabilità della delibera condominiale”, la delibera impugnata deve essere annullata per mancato avviso di convocazione al condòmino attore.
Le considerazioni svolte rendono superfluo, in ragione del principio della ragione più liquida, come si è detto, l'esame degli altri vizi della delibera pure eccepiti da parte attrice.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento e riconoscendo i compensi n
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento RG n. 24705/2022, così provvede:
1) in accoglimento dell'impugnazione svolta, annulla la delibera assunta dall'assemblea del convenuto in data 18.5.2022 per le CP_1
ragioni indicate in parte motiva;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte CP_1
attrice, delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario del 15%
Napoli, 22/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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