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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MA FILIPPO, Presidente
RUTA GAETANO, TO
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2342/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 301/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 12 e pubblicata il 22/07/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB065E00300/2010 IVA-ALTRO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2218/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso in riassunzione
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 5089/24 la Corte di Cassazione annullava la sentenza n. 6027/2014 emessa dalla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 17, rinviando per nuovo giudizio, che veniva riassunto con ricorso della Ricorrente_1 S.p.a. (già Società_1 S.p.a.), instaurato dinanzi a questa Corte.
La questione ruota intorno all'assoggettabilità a fini IVA delle prestazioni di “cattura dati” relative alla gestione di pagamenti che la ricorrente eseguiva per conto di Società_2 S.p.a. Nello specifico l'ufficio, recependo il contenuto del processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate - ufficio di Milano 5 (attuale D.P. I di Milano) - ha contestato a Società_1 S.p.a. la fatturazione in regime di esenzione ex art. 10 d. p.r. 633/72 dei servizi prestati a Società_2 premette che la ricorrente in data 11 febbraio 2000 aveva concluso un accordo (ancora in essere nel 2005, anno del controllo) con Società_2 S.p.a. il cui scopo era quello di regolare i rapporti inerenti il servizio di pagamento delle operazioni poste in essere in forma elettronica con le carte di credito Società_2 nelle apparecchiature POS gestite dalla Società_1 stessa ed in base al quale Società_1 era autorizzata a dar corso direttamente al pagamento mediante bonifico bancario agli esercizi commerciali convenzionati sulla base dei dati da essa stessa catturati.
L'attività di “cattura dati” consiste (la definizione è riportata in nota a pag. 2 dell'atto di costituzione nel presente giudizio dell'Agenzia delle Entrate) “nell'elaborazione delle carte di credito che avviene quando le transazioni elettroniche con carte di credito vengono autorizzate, autenticate e regolate tra il titolare della carta, l'attività e i rispettivi istituti finanziari. Questa procedura consente alle attività di accettare pagamenti con carta di credito per beni o servizi, rendendo le transazioni semplici e comode sia per l'attività che per il cliente”.
Secondo i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, tale attività non può rientrare tra quelle esenti, in quanto autonoma rispetto a quella di gestione dei pagamenti e neppure sarebbe configurabile una ipotesi di collegamento ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 633/72, laddove si stabilisce che “le prestazioni accessorie ad una
… prestazione di servizi, effettuate direttamente dal … prestatore … non sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale”.
La Corte di Cassazione, per contro, accoglieva il ricorso proprio sul rilievo che la prestazione in oggetto fosse collegata a quella principale di esecuzione dei pagamenti e demandando al giudizio di rinvio una nuova delibazione su tale presupposto.
Il ricorso veniva riassunto dalla società contribuente, mentre si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per riassunzione deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impositivo oggetto di impugnazione.
Merita accoglimento, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione, quanto statuito in relazione alla previsione di cui all'art. 12 d.p.r. 633/72. In tale sentenza si afferma, tra l'altro, quanto segue: “Secondo un recente arresto di questa Corte, «In tema di Iva, ai fini dell'esenzione dall'imposta vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi che inducono il singolo contraente a stipulare;
ne consegue che l'unitarietà va valutata con riguardo alle sole parti contrattuali, non già rispetto a terzi estranei, ancorché parti di un distinto rapporto con uno dei contraenti» (Cass. n. 3893 del 09/02/2023; si veda, altresì, per la definizione di prestazioni accessorie, anche Cass. n. 40725 del 20/12/2021)…
L'orientamento in discorso è del tutto speculare a quello della Corte di giustizia della UE, per la quale l'operazione costituita da un'unica prestazione sotto il profilo economico non dev'essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell'IVA (CGUE 2 dicembre 2010, in causa C-276/09,
Everything Everywhere Ltd, punto 22; si veda anche CGUE 20 aprile 2023, in causa C-282/22, P.W., punto
29)”.
Non paiono meritevoli di accoglimento le considerazioni articolate dall'Ufficio, che fanno leva su una supposta autonomia della prestazione di “cattura dati” rispetto a quella di pagamento;
per il vero, occorre rilevare come nell'atto di controdeduzioni (pagg. 6-8) si faccia riferimento solo in astratto alla alterità tra le prestazioni ribadendo la differenza tra autonomia e accessorietà, senza tuttavia rappresentare in concreto in cosa questa
“autonomia” si caratterizzi;
laddove per contro emerge con chiarezza la accessorietà delle prestazioni, quantomeno sul piano del collegamento funzionale, essendo le due operazioni non soltanto tra loro correlate, bensì una strumentale all'altra. Ciò è senza dubbio vero sul piano negoziale e il riflesso nel trattamento fiscale deve essere quello indicato dalla Corte di Cassazione.
Attesa la natura della controversia e la complessità delle questioni giuridiche sottostanti, che hanno dato luogo a dubbi interpretativi sulla disciplina da applicare (con una doppia conforme nei gradi di merito, superata dalla pronuncia della Corte di Cassazione), appare coerente disporre la compensazione delle spese di lite,
a valere per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Accoglie il ricorso in riassunzione e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di accertamento;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio Milano, 24 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
(dott. Filippo Lamanna) (dott. Gaetano Ruta)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MA FILIPPO, Presidente
RUTA GAETANO, TO
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2342/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 301/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 12 e pubblicata il 22/07/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB065E00300/2010 IVA-ALTRO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2218/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso in riassunzione
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 5089/24 la Corte di Cassazione annullava la sentenza n. 6027/2014 emessa dalla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 17, rinviando per nuovo giudizio, che veniva riassunto con ricorso della Ricorrente_1 S.p.a. (già Società_1 S.p.a.), instaurato dinanzi a questa Corte.
La questione ruota intorno all'assoggettabilità a fini IVA delle prestazioni di “cattura dati” relative alla gestione di pagamenti che la ricorrente eseguiva per conto di Società_2 S.p.a. Nello specifico l'ufficio, recependo il contenuto del processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate - ufficio di Milano 5 (attuale D.P. I di Milano) - ha contestato a Società_1 S.p.a. la fatturazione in regime di esenzione ex art. 10 d. p.r. 633/72 dei servizi prestati a Società_2 premette che la ricorrente in data 11 febbraio 2000 aveva concluso un accordo (ancora in essere nel 2005, anno del controllo) con Società_2 S.p.a. il cui scopo era quello di regolare i rapporti inerenti il servizio di pagamento delle operazioni poste in essere in forma elettronica con le carte di credito Società_2 nelle apparecchiature POS gestite dalla Società_1 stessa ed in base al quale Società_1 era autorizzata a dar corso direttamente al pagamento mediante bonifico bancario agli esercizi commerciali convenzionati sulla base dei dati da essa stessa catturati.
L'attività di “cattura dati” consiste (la definizione è riportata in nota a pag. 2 dell'atto di costituzione nel presente giudizio dell'Agenzia delle Entrate) “nell'elaborazione delle carte di credito che avviene quando le transazioni elettroniche con carte di credito vengono autorizzate, autenticate e regolate tra il titolare della carta, l'attività e i rispettivi istituti finanziari. Questa procedura consente alle attività di accettare pagamenti con carta di credito per beni o servizi, rendendo le transazioni semplici e comode sia per l'attività che per il cliente”.
Secondo i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, tale attività non può rientrare tra quelle esenti, in quanto autonoma rispetto a quella di gestione dei pagamenti e neppure sarebbe configurabile una ipotesi di collegamento ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 633/72, laddove si stabilisce che “le prestazioni accessorie ad una
… prestazione di servizi, effettuate direttamente dal … prestatore … non sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale”.
La Corte di Cassazione, per contro, accoglieva il ricorso proprio sul rilievo che la prestazione in oggetto fosse collegata a quella principale di esecuzione dei pagamenti e demandando al giudizio di rinvio una nuova delibazione su tale presupposto.
Il ricorso veniva riassunto dalla società contribuente, mentre si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per riassunzione deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impositivo oggetto di impugnazione.
Merita accoglimento, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione, quanto statuito in relazione alla previsione di cui all'art. 12 d.p.r. 633/72. In tale sentenza si afferma, tra l'altro, quanto segue: “Secondo un recente arresto di questa Corte, «In tema di Iva, ai fini dell'esenzione dall'imposta vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi che inducono il singolo contraente a stipulare;
ne consegue che l'unitarietà va valutata con riguardo alle sole parti contrattuali, non già rispetto a terzi estranei, ancorché parti di un distinto rapporto con uno dei contraenti» (Cass. n. 3893 del 09/02/2023; si veda, altresì, per la definizione di prestazioni accessorie, anche Cass. n. 40725 del 20/12/2021)…
L'orientamento in discorso è del tutto speculare a quello della Corte di giustizia della UE, per la quale l'operazione costituita da un'unica prestazione sotto il profilo economico non dev'essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell'IVA (CGUE 2 dicembre 2010, in causa C-276/09,
Everything Everywhere Ltd, punto 22; si veda anche CGUE 20 aprile 2023, in causa C-282/22, P.W., punto
29)”.
Non paiono meritevoli di accoglimento le considerazioni articolate dall'Ufficio, che fanno leva su una supposta autonomia della prestazione di “cattura dati” rispetto a quella di pagamento;
per il vero, occorre rilevare come nell'atto di controdeduzioni (pagg. 6-8) si faccia riferimento solo in astratto alla alterità tra le prestazioni ribadendo la differenza tra autonomia e accessorietà, senza tuttavia rappresentare in concreto in cosa questa
“autonomia” si caratterizzi;
laddove per contro emerge con chiarezza la accessorietà delle prestazioni, quantomeno sul piano del collegamento funzionale, essendo le due operazioni non soltanto tra loro correlate, bensì una strumentale all'altra. Ciò è senza dubbio vero sul piano negoziale e il riflesso nel trattamento fiscale deve essere quello indicato dalla Corte di Cassazione.
Attesa la natura della controversia e la complessità delle questioni giuridiche sottostanti, che hanno dato luogo a dubbi interpretativi sulla disciplina da applicare (con una doppia conforme nei gradi di merito, superata dalla pronuncia della Corte di Cassazione), appare coerente disporre la compensazione delle spese di lite,
a valere per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Accoglie il ricorso in riassunzione e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di accertamento;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio Milano, 24 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
(dott. Filippo Lamanna) (dott. Gaetano Ruta)