Sentenza 18 dicembre 2020
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 13/04/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 45/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24552 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
promosso da D.R.S., cod. fisc. omissis, nato a omissis, il
omissis e residente in omissis, strada omissis, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta fra loro, dall’avv. Domenico PRATO cod. fisc. [...]e dall’avv. Bartolomeo DANIELE, cod. fisc. [...], entrambi con Studio in Torino, C.so Vinzaglio n. 12 bis, giusta procura alle liti in atti, con domicilio digitale alle PEC:
bartolomeodaniele@pec.ordineavvocatitorino.it ;
domenicoprato@pec.ordineavvocatitorino.it;
contro
INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA e Silvia ZECCHINI dell’Avvocatura dell’Istituto, in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9 - presso l’Ufficio Legale Distrettuale dell’Istituto;
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza numero 146/2020 del 17/12/2020, depositata il 18/12/2020, emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale del Piemonte, con cui è stato riconosciuto il diritto del ricorrente alla rivalutazione per fini pensionistici del periodo lavorativo svolto quale macchinista delle Ferrovie dello Stato, a causa dell’esposizione all’amianto in misura superiore a quanto consentito dalla legge dalla data di assunzione 09/09/1982 fino al 31/12/1995.
Lamenta, parte ricorrente, che la pensione n. 024-520001177654 Cat FS è stata liquidata dall’Inps senza considerare gli aumenti generati dalla riconosciuta esposizione all’Amianto con la citata sentenza n. 146/2020 e ciò, come comunicato dallo stesso Istituto, “essendo la sentenza antecedente alla decorrenza pensione e non avendo il beneficiario effettuato alcuna opzione, ai sensi dell’art. 47, comma VI ter, della legge n. 326/2003, ribadito dall’art. 4, comma 2 del decreto 27 ottobre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le maggiorazioni previste dalla normativa amianto non risultano compatibili con quelle riconosciute agli iscritti al Fondo FS, per specifiche ragioni di servizio. Pertanto, l’Istituto ha riconosciuto il beneficio più favorevole che permettesse il raggiungimento del requisito pensionistico”.
La difesa del ricorrente contesta, quindi, che gli aumenti di valutazione del servizio riconosciuti agli iscritti al Fondo FS per specifiche ragioni di servizio, sarebbero incompatibili con quelli riconosciuti giudizialmente al lavoratore per l’esposizione qualificata all’amianto.
Assume la difesa di parte ricorrente che il comma 6-ter dell’art. 47 L. n. 326/2003, richiamato dall’Istituto, a mente del quale “I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo” non potrebbe applicarsi ai ferrovieri, a cui i benefici non sono stati estesi dalla L. n. 326/2003, ma erano già riconosciuti sulla base della L. n. 257/92, dopo l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 257/1992.
L’Inps si costituisce affermando che il comma 2 dell’articolo 4 del D.M. 27 ottobre 2004 “esclude, per i lavoratori che intendono ottenere il beneficio della moltiplicazione dell’intero periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, la possibilità di cumulare il beneficio derivante da esposizione all’amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, ad un’anticipazione dell’accesso al pensionamento o un aumento dell’anzianità contributiva ed i soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per esposizione all’amianto, sia di benefici consistenti in anticipazioni dell’accesso alla pensione o aumenti dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra l’uno o gli altri benefici al momento della presentazione della domanda di pensionamento all’ente previdenziale di appartenenza”
La causa è stata discussa all’udienza del 13 aprile 2026 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Occorre considerare, infatti, che, se è vero che l’articolo 47, comma 6-ter, d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, dispone che “I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo”, è altrettanto vero che i lavoratori ferrovieri già beneficiavano dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 127/2002.
In particolare, la Corte, nel respingere i dubbi di illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne ha chiarito la portata applicativa estesa anche al personale di Ferrovie dello Stato s.p.a. che, pertanto, alla data di entrata in vigore del sopra riportato comma 6-ter, erano già destinatari dei benefici di cui alla legge n. 257, non potendo pertanto rientrare nella definizione di “soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257”.
Da ciò l’infondatezza della tesi dell’Inps sulla necessaria alternatività tra i regimi premiali dei Ferrovieri e quello oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, Visti gli artt. 217 e 218 c.g.c.
Ordina all’Inps di provvedere, entro 30 giorni, alla rivalutazione a fini pensionistici, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992, del periodo lavorativo svolto dal sig. D.R.S. dal 09/09/1982 al 31/12/1995;
Nomina quale commissario ad acta il Direttore della Sede Inps provinciale competente.
Condanna l’Inps al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 13 aprile 2026 Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 13/04/2026
per Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI Il Funzionario Dott.ssa Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 13/04/2026
per Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI Il Funzionario Dott.ssa Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
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