Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza collegiale 20 giugno 2023
Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. La scrittura privata è ora sufficiente per dimostrare la proprietà di una casaAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/12/2025, n. 22366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22366 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22366/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14692/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14692 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Defarma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Micaela Grandi e Annalisa Quartiroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Regione Autonoma della Sicilia – Assessorato Alla Salute, la Regione Autonoma della Sardegna, le Province Autonome di Trento e Bolzano, non costituite in giudizio;
l’Azienda USL Piacenza, CF: 91002500337 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Antonio Anguissola n. 15 - Piacenza (PC), non costituita;
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343 in persona del l.e. pro tempore, con sede legale in Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma, non costituita;
l’Azienda USL di Reggio Emilia, CF: 01598570354 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Amendola, 2 - Reggio nell'Emilia (RE), non costituita;
l’Azienda Unita' Sanitaria Locale di Modena, C.F.: 02241850367 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via San Giovanni Del Cantone 23 - Modena (MO), non costituita;
l’Azienda USL di Bologna, C.F.: 02406911202 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Cimarosa 5/2 - Casalecchio di Reno (BO), non costituita;
l’Azienda USL Imola, C.F.: 90000900374 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Viale Amendola, 2 - Imola (BO), non costituita;
l’Azienda Usl di Ferrara, C.F.: 01295960387 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via A. Cassoli, 30 - Ferrara (FE), non costituita;
l’Ausl della Romagna, C.F.: 02483810392 in persona del l.r. pro tempore con sede legale in Via de Gasperi 8 - Ravenna (RA), non costituita;
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, C.F.: 01874240342 in persona del l.r. pro tempore con sede legale in Via Gramsci, 14 - Parma (PR), non costituita;
l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, C.F. 800.625.903.79 in persona del l.r. pro tempore Viale Aldo Moro, 52 40127 Bologna (seppur cessata), non costituita;
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, C.F.: 02241740360 in persona del l.r. pro tempore con sede legale in Via del pozzo, 71 - Modena (MO), non costituita;
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricerca e di Cura a Carattere Scientifico, C.F.: 92038610371, in persona del l.r. pro tempore con sede legale in Via Albertoni, 15 - Bologna (BO), non costituita;
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, C.F.: 01295950388, in persona del l.r. pro tempore con sede legale in Via Aldo Moro, 8 - Ferrara (FE), non costituita;
l’Istituto Ortopedico Rizzoli, C.F.: 00302030374, in persona del l.r. pro tempore con sede legale in Via Di Barbiano 1/10 - Bologna (BO), non costituita;
nei confronti
della società I.M. Medical S.a.s. di AN NI & C., non costituita in giudizio;
della società COOK ITALIA S.R.L., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
➢ del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni;
➢ del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
➢ dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
➢ della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019;
NONCHÈ, PER QUANTO OCCORRER POSSA:
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute);
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute);
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute);
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
➢ dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019;
➢ dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022;
➢ dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);
➢ di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, “ancorché non conosciuto”;
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa rispettivamente costituzionale ed europea;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/2/2023:
➢ del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni;
➢ del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
➢ dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
➢ della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019;
NONCHÈ, PER QUANTO OCCORRER POSSA:
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute);
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute);
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute);
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
➢ dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019;
➢ dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022;
➢ dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);
➢ di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, “ancorché non conosciuto”;
NONCHÈ, QUANTO AI MOTIVI AGGIUNTI:
➢ della Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 “ Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9- bis dell'art. 9- ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ” Proposta: DPG/2022/24921 del 07/12/2022 Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza avente ad oggetto “ Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma avente ad oggetto “ Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati ”;
➢ della deliberazione del Direttore Generale n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia avente ad oggetto “ Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore Generale n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena avente ad oggetto “ Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna avente ad oggetto “ Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola avente ad oggetto “ Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto “ UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore Generale n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna avente ad oggetto “ Applicazione delle disposizioni relative al payback sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati ”;
➢ della deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “ Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (cessata) avente ad oggetto “ Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017 ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “ Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto “ Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “ Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240 ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto “ Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, “ancorché non noti”;
➢ per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “ Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici ”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo;
➢ nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, “ancorché non noti”,
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa rispettivamente costituzionale ed europea;
III) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/4/2025:
IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO IN EPIGRAFE E CON IL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, DI QUANTO SEGUE:
➢ della Determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, comunicata via PEC alla ricorrente in data 24/01/2025 con nota Prot. 0073840.U del 24/01/2025, e recante, all'Allegato 1, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di Euro 51.977,25 (cinquantunonovecentosettantasette/25 euro), da versare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della determina medesima, termine poi prorogato al 31 dicembre 2025;
➢ della Deliberazione della G.R. 3 febbraio 2025 n. 160 avente per oggetto “ Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ”;
➢ delle determinazioni richiamate nelle premesse della D.D. qui gravata, non comunicate alla ricorrente, tra cui: (i) Determinazione 29 dicembre 2023 n. 27391 di “ Ricognizione e aggiornamento accertamento e impegno ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018 ”; (ii) Determinazioni 30 gennaio 2024 n. 1725, 18 marzo 2024 n. 5585, n. 5586, n. 5587, n. 5588, n. 5590, n. 5591, n. 5592, n. 5593, n. 5594, n. 5595, n. 5596, n. 5597, n. 5598, n. 5599, n. 5600, n. 5601, n. 5602, n. 5603, n. 5604, n. 5605, n. 5606, n. 5607, n. 5608, n. 5609, e 21 marzo 2024 n. 5876, n. 5877, n. 5878, n. 5879, n. 5880, con le quali si è provveduto ad accertare l'insussistenza delle quote di ripiano dovute da alcune aziende fornitrici di dispositivi medici a seguito degli approfondimenti e delle verifiche effettuate dalle Aziende sanitarie della Regione, sulla base di specifiche segnalazioni pervenute alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare; (iii) Determinazioni 20 novembre 2024 n. 25037, n. 25038, n. 25039, n. 25040, n. 25041, n. 25042, con le quali si è provveduto a rideterminare il ripiano dovuto da alcune aziende fornitrici di dispositivi medici a seguito degli approfondimenti e delle verifiche effettuate dalle Aziende sanitarie della Regione;
NONCHÉ, PER QUANTO POSSA OCCORRERE, PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI GIÀ IN PRECEDENZA GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E CON IL PRIMO RISCORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, QUI DI SEGUITO RICHIAMATI:
➢ del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni;
➢ del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
➢ dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
➢ della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019;
NONCHÈ, PER QUANTO OCCORRER POSSA:
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute);
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute);
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute);
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
➢ dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019;
➢ dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022;
➢ dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);
NONCHÈ
➢ della Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 “ Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9- bis dell'art. 9- ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ” Proposta: DPG/2022/24921 del 07/12/2022 Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza avente ad oggetto “ Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma avente ad oggetto “ Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia avente ad oggetto “ Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena avente ad oggetto “ Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna avente ad oggetto “ Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola avente ad oggetto “ Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto “ UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna avente ad oggetto “ Applicazione delle disposizioni relative al payback sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “ Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (cessata) avente ad oggetto “ Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017 ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “ Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto “ Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “ Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240 ”;
➢ della deliberazione del Direttore generale n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto “ Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
NONCHÈ
per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “ Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici ”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, “ancorché non noti”;
oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, “ancorché non noti”;
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa di rango europeo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata;
Vista la dichiarazione del 30 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di aver provveduto entro il 9 settembre 2025 al pagamento del 25% di tutte le somme poste a suo carico dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Sardegna, Umbria, Veneto e Piemonte;
Visto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito in l. n. 118/2025;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. OS ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, con il ricorso introduttivo ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui in particolare i due decreti ministeriali con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisito di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback ) e sono state conseguentemente adottate le Linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti il payback per le predette annualità, e con i due ricorsi per motivi aggiunti le determinazioni con cui la Regione Emilia Romagna ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter , comma 9 bis , del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando (e poi rideterminando) nei relativi allegati gli importi dovuti;
Considerato che in vista della trattazione nel merito del ricorso, avvenuta all’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025, la società ricorrente, con dichiarazione del 30 ottobre 2025, ha rappresentato di aver “ provveduto entro il 09/09/2025 al pagamento del 25% di tutte le somme di cui agli elenchi sopra citati, poste a suo carico da varie Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Sardegna, Umbria, Veneto, Piemonte) ” e ha chiesto al Collegio di:
“ - accertare e dichiarare totalmente estinta ogni obbligazione gravante su di essa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a norma dell’art. 7 comma 1 del D.L. 95/2025 convertito in L. 118/2025;
- definire il presente giudizio a norma dell’art. 7 comma 1 del D.L. 95/2025 convertito in L. 118/2025, con compensazione delle spese di lite ”;
Rilevato che anche in udienza il difensore della ricorrente ha dichiarato che la sua assistita non ha più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1- bis del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118;
Osservato che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determina «la cessazione della materia del contendere», con compensazione delle spese; ma che, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati) (in tal senso v. ex aliis T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III- Quater , n. 22032 del 5.12.2025 e n. 21863 del 4.12.2025);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, infine, di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, attesa la natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
OS ON, Consigliere, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS ON | TI AR |
IL SEGRETARIO