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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALASSO LUIGI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2025 depositato il 21/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Benevento - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250006910862000 SA AUMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: La rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate – NE, per conto della Regione Campania, emetteva la cartella di pagamento n. 01720250006910862000, a carico di Ricorrente_1, per tassa automobilistica dell'anno 2019, per euro 344,27, oltre ad euro 5,88 per spese di notificazione.
La cartella veniva notificata il 3 Luglio 2025.
2. Ricorrente_1 impugnava l'atto, con gli argomenti che si trascrivono.
Nullità della notifica dell'avviso di accertamento e decadenza-prescrizione.
Dalla documentazione inviata dalla Regione Campania con la nota del 29.7.2025, emerge una evidente nullità della notifica dell'avviso di accertamento che, di fatto, non è mai entrato nella sfera di conoscibilità e conoscenza dell'odierno ricorrente.
Si legge, infatti, sull'involto dell'atto notificato, “Avviso 28.09.2022” e, poi, “Compiuta Giacenza 03 nov. 2022”.
Orbene, sul detto involto non si legge alcuna indicazione in ordine alle ragioni del mancato recapito che sembra, in via deduttiva, essere determinata da una temporanea assenza.
Già ciò determina la nullità della detta notifica.
Come la Cassazione a più volte avuto modo di evidenziare, in casi del genere, è necessario che venga attestata la temporanea assenza del destinatario pena, appunto, la nullità della notifica (si veda tra tutte
Cass. 28094/2023).
Ma non solo, in caso di temporanea assenza, il procedimento notificatorio può ritenersi regolarmente concluso sono con l'invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD) di cui deve essere data prova mediante il deposito dell'avviso di ricevimento.
È evidente, pertanto, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento con conseguente nullità della cartella di pagamento oggi impugnata per mancanza della notifica del presupposto avviso di accertamento nonché la non debenza della tassa automobilistica relativa all'anno 2019 di cui al detto avviso di accertamento n
964247523720 per decadenza ovvero per prescrizione essendo abbondantemente decorsi i termini biennale e triennale sia di decadenza che di prescrizione b) nullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza
In via subordinata, nel caso in cui si volesse ritenere, per assurdo, regolarmente perfezionata la notifica dell'avviso di accertamento, in ogni caso la cartella di pagamento de quo è da considerarsi nulla per intervenuta decadenza.
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. 602/1973 il concessionario deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (tra tutte sent. CGTR della Basilicata n 9 del 22 gennaio 2025).
Nel caso di specie, se la notifica volesse essere considerata regolare, l'accertamento sarebbe divenuto definitivo in data 8 dicembre 2022 per cui la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31 dicembre del 2024 mentre la notifica è del luglio 2025.
3. La Regione Campania non si costituiva.
4. L'Agenzia delle Entrate – NE resisteva.
Si eccepisce l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia adita in favore della Corte di Giustizia di I grado di NAPOLI atteso che l'Ente impositore è la NE PA con sede in NAPOLI
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n° 546/1992: a seguito della sentenza n° 44/2016 (GU n° 10 del 9/3/2016) della Corte Costituzionale è stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore.
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA La difesa dell'Agente per la NE deduce la carenza di legittimazione sulle contestazioni riferite alla decadenza dell'iscrizione a ruolo facendo osservare che, dall'esame della cartella opposta si rileva che il Ruolo n. 2025/000527 è stato reso esecutivo in data 27-1-2025
e consegnato il 10-2-2025 dall'Ente impositore
Con riguardo al motivo di opposizione riferito alla OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
PRODROMICI ALLA IMPUGNATA CARTELLA ESATTORIALE.
Questa difesa rimette il tutto all'Ente impositore rilevando che, come si rileva dall'esame del dettaglio addebiti risulta che la NE CA ha iscritto il ruolo all'AVVISO ACCERTAMENTO per tassa AU 2019 .
N. 964247523720 NOTIFICATO IL 28/9/2022 dalla Regione Campania.
Si rappresenta inoltre che atteso che i termini di decadenza per la notifica della cartella ai sensi dell'art. 25
DPR 602/73, riguardano esclusivamente le cartelle relative a tributi ex art. 36 bis DPR 600/73, nel caso de quo trattandosi di SA AU , la predetta disposizione normativa non è applicabile al caso de quo.
Con riguardo al motivo di opposizione riferito alla prescrizione si deve far osservare che il bollo auto si prescrive dopo tre anni e che il triennio decorre a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
La prescrizione del mancato pagamento della SA AU 2019 è stata interrotta in data 28.9.2022 dall'AVVISO ACCERTAMENTO . N. . N. 964247523720 e quindi in data 3.7.2025 dalla cartella
01720250006910862000 .
Alla presente fattispecie, è applicabile la disposizione normativa speciale di cui all'art. 10 DL 18/2020 c.
d. Decreto COVID secondo il quale è prevista LA SOSPENSIONE nel periodo che va dal 22.2.2020 all'11.5.2020 prorogata sino al 31.12.2020 ed ancora in base al D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis e da ultimo il D.L. 99/2021 ulteriormente prorogata al 31 agosto 2021.
5. Il ricorrente presentava una memoria illustrativa, tra l'altro replicando, come segue, all'eccezione di incompetenza.
In via preliminare la controparte eccepisce l'incompetenza territoriale della Corte adita per essere competente la Corte Tributaria di Napoli e ciò si afferma richiamando una sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 2016.
Controparte, tuttavia, richiama la detta sentenza in modo improprio un quanto, come questa stessa Corte
Tributaria ha già avuto modo di evidenziare con sentenza n 292 del 15.3.2018, il principio espresso dal citato pronunciato della Corte Costituzionale riguarda i soli soggetti iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e non anche l'Agenzia delle Entrate NE che è, invece, un Ente pubblico economico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La competenza appartiene a questa Corte.
L'art. 4, co. 1, d. lgs. 546/1992, dispone che «Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.».
È vero che, con sentenza n. 44/2016, la Corte Costituzionale, in relazione all'art. 24 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma, nella parte nella quale essa prevede che, per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, d. lgs. 446/1997, è competente la commissione tributaria provinciale (oggi, C.G.T. di I Grado) nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore: ma non si deve, nel caso di specie, verificare quale sarebbe, alla stregua di tale criterio, l'organo giudiziario competente, poiché l'AdE-
R non appartiene al novero dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, d. lgs. 446/1997.
La Corte Costituzionale, inoltre, nella medesima sentenza n. 44/2016, si riferiva agli enti locali, e tale la regione non è: cfr. l'art. 2 del T.U.E.L., che non la menziona, essendo dotato questo ente di potestà anche legislativa.
2. Nel merito, è esatto il rilievo che sia nulla la notificazione dell'avviso di accertamento, prodromico alla cartella.
Tale notificazione veniva eseguita, in realtà, attraverso le forme del servizio postale ordinario, non mediante quelle degli atti giudiziari, ma è corretto dire che, all'esterno del plico, non appare alcuna menzione dei motivi della mancata consegna: menzione che doveva essere offerta attraverso la compilazione dell'apposito riquadro, nella specie del tutto assente.
Nessuna verifica, pertanto, del regolare perfezionamento della notificazione è stata resa possibile all'interessato, e nemmeno alla Corte.
Il vizio, attenendo alla valida formazione della sequenza procedimentale, si riverbera sull'atto successivo, ossia sulla cartella, che rimane nulla.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, nel rapporto tra il ricorrente e la Regione Campania, e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese medesime possono compensarsi, invece, nel rapporto con l'AdE-R, in quanto la notifica viziata attiene ad atto della sola Regione.
P.Q.M.
LA CORTE
1. accoglie la domanda, annullando la cartella di pagamento n. 01720250006910862000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – NE, per conto della Regione Campania, a carico di Ricorrente_1;
2. condanna la Regione Campania a rifondere ad Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in euro 200,00 per compensi ed in euro 30,00, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1;
3. compensa le spese di lite, rispetto all'Agenzia delle Entrate – NE.
Benevento, così deciso in data 28 Gennaio 2026
Il Giudice
Dott. Luigi GALASSO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALASSO LUIGI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2025 depositato il 21/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Benevento - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250006910862000 SA AUMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: La rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate – NE, per conto della Regione Campania, emetteva la cartella di pagamento n. 01720250006910862000, a carico di Ricorrente_1, per tassa automobilistica dell'anno 2019, per euro 344,27, oltre ad euro 5,88 per spese di notificazione.
La cartella veniva notificata il 3 Luglio 2025.
2. Ricorrente_1 impugnava l'atto, con gli argomenti che si trascrivono.
Nullità della notifica dell'avviso di accertamento e decadenza-prescrizione.
Dalla documentazione inviata dalla Regione Campania con la nota del 29.7.2025, emerge una evidente nullità della notifica dell'avviso di accertamento che, di fatto, non è mai entrato nella sfera di conoscibilità e conoscenza dell'odierno ricorrente.
Si legge, infatti, sull'involto dell'atto notificato, “Avviso 28.09.2022” e, poi, “Compiuta Giacenza 03 nov. 2022”.
Orbene, sul detto involto non si legge alcuna indicazione in ordine alle ragioni del mancato recapito che sembra, in via deduttiva, essere determinata da una temporanea assenza.
Già ciò determina la nullità della detta notifica.
Come la Cassazione a più volte avuto modo di evidenziare, in casi del genere, è necessario che venga attestata la temporanea assenza del destinatario pena, appunto, la nullità della notifica (si veda tra tutte
Cass. 28094/2023).
Ma non solo, in caso di temporanea assenza, il procedimento notificatorio può ritenersi regolarmente concluso sono con l'invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD) di cui deve essere data prova mediante il deposito dell'avviso di ricevimento.
È evidente, pertanto, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento con conseguente nullità della cartella di pagamento oggi impugnata per mancanza della notifica del presupposto avviso di accertamento nonché la non debenza della tassa automobilistica relativa all'anno 2019 di cui al detto avviso di accertamento n
964247523720 per decadenza ovvero per prescrizione essendo abbondantemente decorsi i termini biennale e triennale sia di decadenza che di prescrizione b) nullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza
In via subordinata, nel caso in cui si volesse ritenere, per assurdo, regolarmente perfezionata la notifica dell'avviso di accertamento, in ogni caso la cartella di pagamento de quo è da considerarsi nulla per intervenuta decadenza.
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. 602/1973 il concessionario deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (tra tutte sent. CGTR della Basilicata n 9 del 22 gennaio 2025).
Nel caso di specie, se la notifica volesse essere considerata regolare, l'accertamento sarebbe divenuto definitivo in data 8 dicembre 2022 per cui la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31 dicembre del 2024 mentre la notifica è del luglio 2025.
3. La Regione Campania non si costituiva.
4. L'Agenzia delle Entrate – NE resisteva.
Si eccepisce l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia adita in favore della Corte di Giustizia di I grado di NAPOLI atteso che l'Ente impositore è la NE PA con sede in NAPOLI
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n° 546/1992: a seguito della sentenza n° 44/2016 (GU n° 10 del 9/3/2016) della Corte Costituzionale è stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore.
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA La difesa dell'Agente per la NE deduce la carenza di legittimazione sulle contestazioni riferite alla decadenza dell'iscrizione a ruolo facendo osservare che, dall'esame della cartella opposta si rileva che il Ruolo n. 2025/000527 è stato reso esecutivo in data 27-1-2025
e consegnato il 10-2-2025 dall'Ente impositore
Con riguardo al motivo di opposizione riferito alla OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
PRODROMICI ALLA IMPUGNATA CARTELLA ESATTORIALE.
Questa difesa rimette il tutto all'Ente impositore rilevando che, come si rileva dall'esame del dettaglio addebiti risulta che la NE CA ha iscritto il ruolo all'AVVISO ACCERTAMENTO per tassa AU 2019 .
N. 964247523720 NOTIFICATO IL 28/9/2022 dalla Regione Campania.
Si rappresenta inoltre che atteso che i termini di decadenza per la notifica della cartella ai sensi dell'art. 25
DPR 602/73, riguardano esclusivamente le cartelle relative a tributi ex art. 36 bis DPR 600/73, nel caso de quo trattandosi di SA AU , la predetta disposizione normativa non è applicabile al caso de quo.
Con riguardo al motivo di opposizione riferito alla prescrizione si deve far osservare che il bollo auto si prescrive dopo tre anni e che il triennio decorre a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
La prescrizione del mancato pagamento della SA AU 2019 è stata interrotta in data 28.9.2022 dall'AVVISO ACCERTAMENTO . N. . N. 964247523720 e quindi in data 3.7.2025 dalla cartella
01720250006910862000 .
Alla presente fattispecie, è applicabile la disposizione normativa speciale di cui all'art. 10 DL 18/2020 c.
d. Decreto COVID secondo il quale è prevista LA SOSPENSIONE nel periodo che va dal 22.2.2020 all'11.5.2020 prorogata sino al 31.12.2020 ed ancora in base al D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis e da ultimo il D.L. 99/2021 ulteriormente prorogata al 31 agosto 2021.
5. Il ricorrente presentava una memoria illustrativa, tra l'altro replicando, come segue, all'eccezione di incompetenza.
In via preliminare la controparte eccepisce l'incompetenza territoriale della Corte adita per essere competente la Corte Tributaria di Napoli e ciò si afferma richiamando una sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 2016.
Controparte, tuttavia, richiama la detta sentenza in modo improprio un quanto, come questa stessa Corte
Tributaria ha già avuto modo di evidenziare con sentenza n 292 del 15.3.2018, il principio espresso dal citato pronunciato della Corte Costituzionale riguarda i soli soggetti iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e non anche l'Agenzia delle Entrate NE che è, invece, un Ente pubblico economico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La competenza appartiene a questa Corte.
L'art. 4, co. 1, d. lgs. 546/1992, dispone che «Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.».
È vero che, con sentenza n. 44/2016, la Corte Costituzionale, in relazione all'art. 24 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma, nella parte nella quale essa prevede che, per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, d. lgs. 446/1997, è competente la commissione tributaria provinciale (oggi, C.G.T. di I Grado) nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore: ma non si deve, nel caso di specie, verificare quale sarebbe, alla stregua di tale criterio, l'organo giudiziario competente, poiché l'AdE-
R non appartiene al novero dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, d. lgs. 446/1997.
La Corte Costituzionale, inoltre, nella medesima sentenza n. 44/2016, si riferiva agli enti locali, e tale la regione non è: cfr. l'art. 2 del T.U.E.L., che non la menziona, essendo dotato questo ente di potestà anche legislativa.
2. Nel merito, è esatto il rilievo che sia nulla la notificazione dell'avviso di accertamento, prodromico alla cartella.
Tale notificazione veniva eseguita, in realtà, attraverso le forme del servizio postale ordinario, non mediante quelle degli atti giudiziari, ma è corretto dire che, all'esterno del plico, non appare alcuna menzione dei motivi della mancata consegna: menzione che doveva essere offerta attraverso la compilazione dell'apposito riquadro, nella specie del tutto assente.
Nessuna verifica, pertanto, del regolare perfezionamento della notificazione è stata resa possibile all'interessato, e nemmeno alla Corte.
Il vizio, attenendo alla valida formazione della sequenza procedimentale, si riverbera sull'atto successivo, ossia sulla cartella, che rimane nulla.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, nel rapporto tra il ricorrente e la Regione Campania, e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese medesime possono compensarsi, invece, nel rapporto con l'AdE-R, in quanto la notifica viziata attiene ad atto della sola Regione.
P.Q.M.
LA CORTE
1. accoglie la domanda, annullando la cartella di pagamento n. 01720250006910862000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – NE, per conto della Regione Campania, a carico di Ricorrente_1;
2. condanna la Regione Campania a rifondere ad Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in euro 200,00 per compensi ed in euro 30,00, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1;
3. compensa le spese di lite, rispetto all'Agenzia delle Entrate – NE.
Benevento, così deciso in data 28 Gennaio 2026
Il Giudice
Dott. Luigi GALASSO