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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/12/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2336/2023 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Parte_1 C.F._1
AL (C.F. ) e IA BI (C.F. ), presso i quali C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli alla via Mario Morgantini n. 3;
RICORRENTE contro
P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Avellino alla via Carmelo Errico snc.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di prima udienza, ha convenuto, in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 [...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Controparte_1 accogliere nei confronti della (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in via Carmelo Errico Snc P.IVA_1 cap 83100 - Avellino (Av) p.e.c. le seguenti domande e dunque: - Email_1 accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra è riconducibile ad un Parte_1 comportamento colposo della e comunque Controparte_1 alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla sig.ra Parte_1
pagina 1 di 11 nella misura indicata in ricorso (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta Parte_1 di giustizia) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria…Il tutto con vittoria di spese e competenze, anche del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. a distrarsi”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte ricorrente ha rappresentato che: - in data
18.10.2018, in seguito alla comparsa di un senso di peso all'ipogastrio, che, progressivamente si espandeva alle due fosse iliache, cui si aggiungevano lievi perdite ematiche dai genitali e cistiti recidivanti, è stata sottoposta ad isterectomia per l'asportazione di un voluminoso Parte_1 mioma dell'utero presso la - a distanza di circa quattro giorni Controparte_1 dall'intervento, la parte ricorrente ha avvertito una fitta dolorosa all'ipogastrio ed al pube, accompagnata da una lieve fuoriuscita di sangue dalla vagina, ma dopo pochi giorni è stata dimessa, ritenendo l'emoraggia ruotinaria;
- in seguito alle dimissioni, è comparsa febbre continua, unitamente alla fuoriuscita di materiale sieroso dalla ferita e di urina dalla vagina, tanto che si procedeva nuovamente al ricovero per sottoporre la paziente ad ureteroscopia ed, in data 21.10.2018. si interveniva per l'eliminazione di una fistola ureterale;
- successivamente, la paziente è stata dimessa e le è stato prescritto l'apposizione di catetere vescicale per n. 20 giorni;
tuttavia, una vota tolto il prescritto catetere, è ricomparsa la fuoriuscita di urina per via vaginale e di liquido sieroso dalla cicatrice dalla pregressa laparotomia;
- stante il peggioramento delle condizioni, Parte_1 per tentare di risolvere il problema uro-ginecologico, si è affidata al prof. dell'Humanitas di Per_1
Torino, ove, in data 30.01.2019, è stata ricoverata e sottoposta ad un intervento di ricostruzione della parete addominale con eliminazione del cheloide, per poi essere dimessa il 30.01.2019.
L'odierna parte ricorrente ha, dunque, evidenziato di essere affetta, in seguito agli interventi eseguiti presso la casa di cura resistente, da sindrome aderenziale addominale, accompagnata da cistiti recidivanti, colon irritabile, dispareunia profonda, sindrome depressiva endoreattiva grave, esiti cicatriziali deformanti di pregresse laparoscopie. Ritenuta, pertanto, la colpa grave dei sanitari operanti presso la è stato instaurato un giudizio di Controparte_1 accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale, depositata la relazione di c.t.u., ad opera dei consulenti all'uopo nominati, è stato introdotto il presente giudizio di merito finalizzato alla declaratoria di responsabilità della parte resistente, con condanna della stessa al risarcimento del danno subito, vinte le spese di lite.
Non si è costituita in giudizio la di cui ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia all'udienza del 12.10.2023, all'esito della quale la causa è stata rinviata all'odierna udienza per rimessione della causa in decisione di cui all'art.281sexies c.p.c..
*** pagina 2 di 11
1. Sulla normativa applicabile
Occorre premettere che il presente giudizio, essendo la degenza iniziata in data 18.10.2018, va deciso in ossequio alle previsioni della legge 8 marzo 2017, n. 24 intitolata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, che ha introdotto un doppio “filtro” di procedibilità (accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696-bis cpc e procedimento di mediazione ex d.lgs
28/2010), in via alternativa, su scelta dell'attore.
Nella specie, avendo il ricorrente azionato il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c. all'esito dell'esperimento del procedimento di istruzione preventiva, non è stato possibile disporre il mutamento del rito.
In particolare, l'art. 8, comma 3, L. 24/2017 disciplina i rapporti tra la fase di ATP e il successivo giudizio di merito prevedendo che: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma
1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa
l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.”.
Dalla citata normativa si evince che, nel caso in cui la parte abbia deciso di assolvere la condizione di procedibilità con il procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., come avvenuto nel caso di specie, il successivo giudizio di merito andrà poi introdotto con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e svolto nelle forme del rito sommario di cognizione.
Quindi, risulta ammissibile il ricorso per tutela sommaria in quanto è normativamente previsto per il ricorrente, che intenda attivare un giudizio, avente ad oggetto la responsabilità medica, di ricorrere necessariamente alle forme procedurali del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c..
Quanto al contestato contenuto della perizia depositata nella precedente fase processuale recante R.G.
886/2022, è bene evidenziare che spetta al giudice determinare se le valutazioni peritali siano scevre da profili di censurabilità e se sia possibile aderire alla ricostruzione degli esperti.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “Il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata nel caso in cui aderisca alle elaborazioni del consulente tecnico quando queste non siano state contestate in modo specifico dalle parti in corso di causa. In caso di assenza di osservazioni critiche alla consulenza nel primo grado di giudizio, in sede di impugnazione contestazioni alla CTU
pagina 3 di 11 sono ammissibili ove facciano valere vizi procedimentali non introducendo però fatti nuovi nel processo” (Corte appello Napoli sez. IV, 17/02/2020, n.728).
Ebbene, nella specie, si ritiene che la consulenza tecnica depositata in sede di accertamento tecnico preventivo sia scevra da profili di censurabilità e, quindi, pienamente idonea ad essere utilizzata, quale strumento probatorio, nel presente giudizio.
2. Nel merito
Con la richiamata legge n. 24/2017, come interpretata dalla giurisprudenza, è stato ridefinito il regime della responsabilità sia degli esercenti la professione sanitaria sia delle strutture sanitarie, ed, in particolare, le obbligazioni assunte da queste ultime sono state espressamente qualificate come discendenti da una responsabilità contrattuale da inadempimento, in relazione all'atipico “contratto di spedalità”, responsabilità che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario.
L'art.7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito il precedente indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che, nel caso di specie, essendo stata convenuta la sola struttura sanitaria
[...]
non sussiste alcuna limitazione in ordine all'accertamento Controparte_1 della responsabilità della struttura medesima, tenuto conto che il regime dell'onere della prova dell'illecito, del nesso di causalità e del danno segue le regole della responsabilità contrattuale.
Nel dettaglio, spetta all'attore che si assume danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (ex multis, Cassazione Civile, ordinanza n. 16828/2018).
Inoltre, in materia di responsabilità civile, occorre accertare se dalle lesioni lamentate siano derivate conseguenze pregiudizievoli. In particolare, nell'illecito civile l'accertamento sul nesso causale è duplice: il nesso causale intercorrente tra la condotta illecita e la lesione dell'interessato e il nesso pagina 4 di 11 causale, successivo, tra la lesione stessa ed il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c. Quanto al regime della prova spetta al creditore allegare l'inadempimento che è da considerarsi considerato “qualificato”, oltre a dimostrare il nesso di causalità tra questo e le lesioni subite, mentre sarà la struttura sanitaria a dover dimostrare sempre il suo diligente adempimento.
Più precisamente, il paziente dovrà fornire la prova del contratto o del “contatto”, dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei convenuti.
L'odierna parte ricorrente, nell'atto introduttivo e nei successivi atti di causa, sostiene che le manovre effettuate dai chirurghi della clinica durante l'isterectomia praticata il 18.10.2018 hanno causato la formazione di una fistola vescico-vaginale e che gli stessi operatori non sono stati in grado di eliminarla con la successiva operazione chirurgica del 30.10.2018; in particolare, è stato rilevato, secondo la tesi attorea, che la rottura della vescica con la conseguente creazione della fistola e la mancata eliminazione della stessa siano da addebitare unicamente alla condotta del personale sanitario della struttura sanitaria.
È stata evidenziata, altresì, l'esistenza del nesso causale fra il danno provocato all'odierna parte ricorrente e l'operato del personale sanitario, ritenendo che non vi sia stato un corretto intervento, che avrebbe evitato i danni di cui si richiede il ristoro.
Orbene, nel caso in lite, è incontestato il ricovero di presso la Parte_1 [...]
ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico, sicchè può dirsi dimostrato il contratto Controparte_1 di spedalità intervenuto tra le parti in lite, così come è stato allegato l'inesatto adempimento della prestazione medica.
Resta, dunque, a carico della struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico della struttura sanitaria deve accertarsi che il risultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo scostamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie in esame.
Sul punto, devono condividersi gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo ed acquisita agli atti per produzione da parte del ricorrente, laddove i nominati c.t.u. hanno chiarito quanto segue: “nel caso clinico di specie, non ricorrano profili di responsabilità commissiva o omissiva da parte dei sanitari della casa di cura pagina 5 di 11 di Avellino nella gestione del caso esaminato. La sig. di anni 43 Controparte_1 Parte_2 presenta complesso menomativo: Disturbo cronico dell'adattamento in esiti di laparoisterectomia complicato dalla formazione di VVF e della sua successiva riparazione per via vaginale. Deve rilevarsi che, nella valutazione del caso emergono alcune sostanziali perplessità: a) Nel caso esaminato, si siano verificate due eventi avversi il primo determinato dalla lesione vescicale misconosciuta durante
l'intervento di laparoisterectomia;
il secondo relativo alla recidiva della VVF dopo intervento di riparazione transvaginale. Il chirurgo operatore dopo aver visionato i referti della diagnostica per immagine eseguiti al ricovero, che descrivevano la presenza della soluzione di continuo della parete posterosuperiore della vescica, provvedevano tempestivamente alla riparazione della fistola per via transvaginale con una tecnica semplice come la chiusura a strati, ritenendo di poter chiudere la VVF con un intervento meno invasivo e con minor disagio per la paziente rispetto alla via transaddominale in relazione alla risoluzione della fistola e del decorso. Va da se' che, trattandosi di complicanza non prevedibile e non altrettanto prevenibile non è possibile affermare che la tecnica utilizzata dagli operatori nel caso di specie non sia stata corretta anche alla luce di quanto riportato dalla letteratura di merito sugli esiti delle VVF e delle tecniche di riparazione e anche per quanto riguarda il rischio di recidiva degli interventi di riparazione delle VVF…Va infine rilevato - che sebbene sia indubbio il disagio temporaneo di convivere con la suddetta complicanza VVF - dallo studio della documentazione seppure sono emerse cure psichiche con temporanea assunzione di terapia farmacologica deputata alla cura della strutturazione di una sindrome depressiva reattiva;
allo stato attuale, tale situazione è rientrata e non sono emersi elementi di disagio psichico alla visita peritale ne' evidenziabili obiettivamente nel corso del colloquio e della raccolta anamnestica. Peraltro come da sua stessa ammissione la signora non assume alcuna terapia farmacologica ma solo Parte_1 saltuariamente integratori per le difficoltà dell'addormentamento… Nel caso esaminato per la valutazione del danno biologico permanente sulla base delle considerazioni sopra esposte non sono residuati postumi permanenti valutabili secondo la criteriologia medico- legale.” (pagg. 47 e 48 consulenza tecnica d'ufficio).
Ne deriva che, dall'esame degli atti processuali, i nominati CTU hanno ritenuto, con valutazioni supportate da valide considerazioni medico-legali, che non sono ravvisabili postumi permanenti causalmente ricollegabili all'evento per cui è processo, e che l'operato dei sanitari della clinica resistente sia stata corretto e consono al caso, di talchè non sono ravvisabili profili censurabili nella condotta professionale dagli stessi.
In particolare, analizzando gli esiti della consulenza tecnica disposta in sede di accertamento tecnico preventivo, è emerso che le conseguenze manifestatesi a seguito della riparazione transvaginale, sono pagina 6 di 11 da ritenersi complicanze chirurgiche possibili non prevedibili nè altrettanto prevenibili, non ravvisandosi, dunque, alcun profilo di imperizia, imprudenza e negligenza, nella condotta dei sanitari della clinica resistente.
Occorre evidenziare, al riguardo, come i nominati CTU abbiano ampiamente motivato le loro conclusioni e che tali motivazioni appaiono logiche, coerenti e in accordo con i dati della letteratura medica;
per tale motivo non ha trovato accoglimento la richiesta di rinnovazione della consulenza avanzata dalla difesa attorea.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità sanitaria va esclusa laddove sia emersa, in ragione dell'osservanza delle leges artis, la correttezza della condotta sanitaria e che l'evento sia stata conseguenza imprevedibile ovvero prevedibile ma inevitabile (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del 29/11/2022: “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218
c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile
- priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.”).
Nella specie, considerato che l'evento sia da considerarsi conseguenza non prevedibile né evitabile, la domanda attrice, sotto questo profilo, va disattesa.
3. Sul consenso informato
Quanto, invece, alla denunciata inidoneità del consenso informato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per ravvisare la violazione del diritto all'autodeterminazione per l'assenza di un valido consenso informato del paziente, è necessario che la parte ricorrente alleghi e provi l'esistenza e l'entità di un danno specificamente riferibile alla carenza di consenso informato, in quanto il diritto alla salute ed il diritto all'autodeterminazione si collocano su due piani distinti con conseguente possibilità di riconoscere la lesione dell'uno senza che vi sia necessariamente anche la lesione dell'altro (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 12205/2015 e da ultimo Sez. 3 - , Sentenza
n. 28985 del 11/11/2019).
Invero, dagli atti del giudizio e dalla consulenza preventiva espletata emerge chiaramente la genericità
e inadeguatezza del modulo di consenso informato sottoposto alla firma del paziente.
In particolare, i nominati c.t.u. hanno chiarito che “dalla documentazione da noi esaminata il consenso relativo all'intervento in oggetto di Isterectomia e quello al successivo di riparazione della FVV una volta verificatasi la complicanza eseguiti presso la casa di cura allegati in cartella CP_1 pagina 7 di 11 presentano in calce firma della perizianda. La correttezza dell'informazione preliminare da rendere al paziente, impone al medico di essere preciso ed esauriente sulla natura della malattia, sulle reali indicazioni e controindicazioni della prestazione che va ad effettuare, sui rischi ad essa legati, sulle manualità o sulle terapie che verranno eseguite, sugli obiettivi perseguiti, ecc. Il vigente Codice di
Deontologia medica, prevede che l'informazione deve essere: personalizzata, (adeguata al livello di cultura dell'assistito, alla sua capacità di comprendere effettivamente la problematicità della situazione), esauriente;
veritiera ma serena ed emotivamente equilibrata, così da non creare scompensi in chi la riceve. Va da se' che avendo preso visione del prestampato il consenso informato per
l'intervento di isterectomia (figura sotto) implica un colloquio lungo e dettagliato tra medico e paziente in merito a tutte le problematiche della procedura. Di ciò ovviamente non se ne può avere testimonianza oggettiva se non nel riferito del perizianda all'atto del primo accesso peritale. Pertanto deve considerarsi, nel caso in oggetto, che la sig. pur essendo consapevole, del trattamento Parte_2 da intraprendere in merito alla procedura;
tuttavia insufficienti, sono state le notizie circa il rischio di insuccesso e complicanze che la procedura presentava, soprattutto in merito alla carente informazione alla paziente nel corso dei colloqui preoperatori e in relazione al tentativo fallito per la risoluzione della fistola residuata – così come peraltro ella stessa ha dichiarato alla visita peritale “Sono stata sottoposta all'intervento ambulatoriale di risoluzione della fistola, senza alcuna precisazione relativa all'insorgenza della complicanza verificatasi ed alla ripresa della vita sociale e coniugale” – del mancato esplicito riferimento nel consenso del trattamento da intraprendere, in relazione alla procedura, ai rischi ed all'eventuale insuccesso terapeutico;
in particolare, la sig. non e' Parte_2 stata edotta esaustivamente, che la procedura chirurgica, fosse gravata non solo da rischio di insuccesso o complicanza come qualsiasi tipo di metodica chirurgica, ma presentasse la concreta possibilita' che il recupero relativo al decorso post-intervento potesse essere prolungato nel tempo e presentare limitazioni relative al recupero della propria vita di donna e professionista. Tale omissione, induce a ritenere che, nella fattispecie non e' stato adeguatamente valutato il rischio da parte della perizianda che la procedura presentava;
circostanza, questa, che doveva essere oggetto di informazione adeguata, dettagliata e specifica, alla paziente, al fine di porre la medesima nelle migliori condizioni per esprimere un consenso valido. In buona sostanza, nella fattispecie, è venuto parzialmente meno quel “valido” consenso “informato”, univocamente richiesto dalla dottrina e dalla giurisprudenza” (cfr. pagg. 33-34 consulenza tecnica d'ufficio).
Tuttavia, è necessario indagare correttamente i profili di danno risarcibile, in quanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche il danno derivante dalla lesione del diritto alla salute deve essere provato secondo i criteri di cui all'art. 1223 c.c. pagina 8 di 11 Ed invero, “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa"” (Cassazione Civile, ordinanza n. 24471/2020).
A ciò va aggiunto che, con ordinanza n. 16633 del 12/06/2023, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come: “Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi:
I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), pagina 9 di 11 mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”.
Si ritiene che, nella specie, si sia verificata la quinta ipotesi, in assenza della allegazione e prova del dissenso presunto di talché, in applicazione dei criteri indicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, si deve riconoscere un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione risarcibile con un importo pari ad € 20.000,00, il quale tiene conto della durata dell' invalidità temporanea e della incidenza della sofferenza morale subita dall'attrice. La quantificazione deriva dall'applicazione dei seguenti criteri: “- grave entità dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento senza consenso, con necessità di uno o più trattamenti riparatori, anche invasivi;
- grave sofferenza interiore conseguente al trattamento senza consenso e per la lesione del diritto all'autodeterminazione; - paziente non informato vulnerabile;
- intervento non preceduto da consenso di tipo invasivo/non urgente/con diverse alternative terapeutiche;
- grave violazione dell'obbligo informativo” (Tabelle di
Milano aggiornate al 04.06.2024) e tiene conto delle risultanze del caso di specie, in relazione al fatto che la paziente sia stata sottoposta a più di un intervento riparatore ed alla grave sofferenza interiore che ne è derivata.
La quantificazione è operata, necessariamente, in via equitativa, considerata l'intera vicenda, comprensiva dei suoi esiti, da considerarsi oramai stabilizzati senza esiti invalidanti, come acclarato dai c.t.u. nominati in fase preventiva con valutazioni scevre da profili di censurabilità.
In definitiva, la va condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 20.000,00, a titolo di danno non patrimoniale da lesione del Parte_1 consenso informato, oltre interessi dalla sentenza e fino al soddisfo.
4. Sulle spese di lite pagina 10 di 11 Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo possono essere compensate per metà, in ragione dell'esito del giudizio ed all'accoglimento parziale della domanda;
le stesse possono essere liquidate in misura minima dello scaglione di riferimento del decisum, stante la forma semplificata del procedimento.
Le spese di ctu, già separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per gli effetti, condanna la parte resistente al pagamento, in favore di di € 20.000,00, oltre interessi dalla sentenza e fino al Parte_1 soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale da lesione del consenso informato;
2. condanna la parte resistente a rifondere, alla parte ricorrente, la metà delle spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che si liquidano in € 1.170,00 per compensi ed €
286,00 per esborsi (entrambi da ridurre della metà) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. condanna la parte resistente a rifondere, alla parte ricorrente, la metà delle spese di lite, che si liquidano per intero in € 2.540,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi (entrambi da ridurre della metà) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. pone le spese di c.t.u, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di entrambi le parti, in solido fra di loro.
AVELLINO, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2336/2023 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Parte_1 C.F._1
AL (C.F. ) e IA BI (C.F. ), presso i quali C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli alla via Mario Morgantini n. 3;
RICORRENTE contro
P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Avellino alla via Carmelo Errico snc.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di prima udienza, ha convenuto, in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 [...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Controparte_1 accogliere nei confronti della (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in via Carmelo Errico Snc P.IVA_1 cap 83100 - Avellino (Av) p.e.c. le seguenti domande e dunque: - Email_1 accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra è riconducibile ad un Parte_1 comportamento colposo della e comunque Controparte_1 alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla sig.ra Parte_1
pagina 1 di 11 nella misura indicata in ricorso (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta Parte_1 di giustizia) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria…Il tutto con vittoria di spese e competenze, anche del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. a distrarsi”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte ricorrente ha rappresentato che: - in data
18.10.2018, in seguito alla comparsa di un senso di peso all'ipogastrio, che, progressivamente si espandeva alle due fosse iliache, cui si aggiungevano lievi perdite ematiche dai genitali e cistiti recidivanti, è stata sottoposta ad isterectomia per l'asportazione di un voluminoso Parte_1 mioma dell'utero presso la - a distanza di circa quattro giorni Controparte_1 dall'intervento, la parte ricorrente ha avvertito una fitta dolorosa all'ipogastrio ed al pube, accompagnata da una lieve fuoriuscita di sangue dalla vagina, ma dopo pochi giorni è stata dimessa, ritenendo l'emoraggia ruotinaria;
- in seguito alle dimissioni, è comparsa febbre continua, unitamente alla fuoriuscita di materiale sieroso dalla ferita e di urina dalla vagina, tanto che si procedeva nuovamente al ricovero per sottoporre la paziente ad ureteroscopia ed, in data 21.10.2018. si interveniva per l'eliminazione di una fistola ureterale;
- successivamente, la paziente è stata dimessa e le è stato prescritto l'apposizione di catetere vescicale per n. 20 giorni;
tuttavia, una vota tolto il prescritto catetere, è ricomparsa la fuoriuscita di urina per via vaginale e di liquido sieroso dalla cicatrice dalla pregressa laparotomia;
- stante il peggioramento delle condizioni, Parte_1 per tentare di risolvere il problema uro-ginecologico, si è affidata al prof. dell'Humanitas di Per_1
Torino, ove, in data 30.01.2019, è stata ricoverata e sottoposta ad un intervento di ricostruzione della parete addominale con eliminazione del cheloide, per poi essere dimessa il 30.01.2019.
L'odierna parte ricorrente ha, dunque, evidenziato di essere affetta, in seguito agli interventi eseguiti presso la casa di cura resistente, da sindrome aderenziale addominale, accompagnata da cistiti recidivanti, colon irritabile, dispareunia profonda, sindrome depressiva endoreattiva grave, esiti cicatriziali deformanti di pregresse laparoscopie. Ritenuta, pertanto, la colpa grave dei sanitari operanti presso la è stato instaurato un giudizio di Controparte_1 accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale, depositata la relazione di c.t.u., ad opera dei consulenti all'uopo nominati, è stato introdotto il presente giudizio di merito finalizzato alla declaratoria di responsabilità della parte resistente, con condanna della stessa al risarcimento del danno subito, vinte le spese di lite.
Non si è costituita in giudizio la di cui ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia all'udienza del 12.10.2023, all'esito della quale la causa è stata rinviata all'odierna udienza per rimessione della causa in decisione di cui all'art.281sexies c.p.c..
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1. Sulla normativa applicabile
Occorre premettere che il presente giudizio, essendo la degenza iniziata in data 18.10.2018, va deciso in ossequio alle previsioni della legge 8 marzo 2017, n. 24 intitolata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, che ha introdotto un doppio “filtro” di procedibilità (accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696-bis cpc e procedimento di mediazione ex d.lgs
28/2010), in via alternativa, su scelta dell'attore.
Nella specie, avendo il ricorrente azionato il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c. all'esito dell'esperimento del procedimento di istruzione preventiva, non è stato possibile disporre il mutamento del rito.
In particolare, l'art. 8, comma 3, L. 24/2017 disciplina i rapporti tra la fase di ATP e il successivo giudizio di merito prevedendo che: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma
1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa
l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.”.
Dalla citata normativa si evince che, nel caso in cui la parte abbia deciso di assolvere la condizione di procedibilità con il procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., come avvenuto nel caso di specie, il successivo giudizio di merito andrà poi introdotto con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e svolto nelle forme del rito sommario di cognizione.
Quindi, risulta ammissibile il ricorso per tutela sommaria in quanto è normativamente previsto per il ricorrente, che intenda attivare un giudizio, avente ad oggetto la responsabilità medica, di ricorrere necessariamente alle forme procedurali del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c..
Quanto al contestato contenuto della perizia depositata nella precedente fase processuale recante R.G.
886/2022, è bene evidenziare che spetta al giudice determinare se le valutazioni peritali siano scevre da profili di censurabilità e se sia possibile aderire alla ricostruzione degli esperti.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “Il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata nel caso in cui aderisca alle elaborazioni del consulente tecnico quando queste non siano state contestate in modo specifico dalle parti in corso di causa. In caso di assenza di osservazioni critiche alla consulenza nel primo grado di giudizio, in sede di impugnazione contestazioni alla CTU
pagina 3 di 11 sono ammissibili ove facciano valere vizi procedimentali non introducendo però fatti nuovi nel processo” (Corte appello Napoli sez. IV, 17/02/2020, n.728).
Ebbene, nella specie, si ritiene che la consulenza tecnica depositata in sede di accertamento tecnico preventivo sia scevra da profili di censurabilità e, quindi, pienamente idonea ad essere utilizzata, quale strumento probatorio, nel presente giudizio.
2. Nel merito
Con la richiamata legge n. 24/2017, come interpretata dalla giurisprudenza, è stato ridefinito il regime della responsabilità sia degli esercenti la professione sanitaria sia delle strutture sanitarie, ed, in particolare, le obbligazioni assunte da queste ultime sono state espressamente qualificate come discendenti da una responsabilità contrattuale da inadempimento, in relazione all'atipico “contratto di spedalità”, responsabilità che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario.
L'art.7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito il precedente indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che, nel caso di specie, essendo stata convenuta la sola struttura sanitaria
[...]
non sussiste alcuna limitazione in ordine all'accertamento Controparte_1 della responsabilità della struttura medesima, tenuto conto che il regime dell'onere della prova dell'illecito, del nesso di causalità e del danno segue le regole della responsabilità contrattuale.
Nel dettaglio, spetta all'attore che si assume danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (ex multis, Cassazione Civile, ordinanza n. 16828/2018).
Inoltre, in materia di responsabilità civile, occorre accertare se dalle lesioni lamentate siano derivate conseguenze pregiudizievoli. In particolare, nell'illecito civile l'accertamento sul nesso causale è duplice: il nesso causale intercorrente tra la condotta illecita e la lesione dell'interessato e il nesso pagina 4 di 11 causale, successivo, tra la lesione stessa ed il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c. Quanto al regime della prova spetta al creditore allegare l'inadempimento che è da considerarsi considerato “qualificato”, oltre a dimostrare il nesso di causalità tra questo e le lesioni subite, mentre sarà la struttura sanitaria a dover dimostrare sempre il suo diligente adempimento.
Più precisamente, il paziente dovrà fornire la prova del contratto o del “contatto”, dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei convenuti.
L'odierna parte ricorrente, nell'atto introduttivo e nei successivi atti di causa, sostiene che le manovre effettuate dai chirurghi della clinica durante l'isterectomia praticata il 18.10.2018 hanno causato la formazione di una fistola vescico-vaginale e che gli stessi operatori non sono stati in grado di eliminarla con la successiva operazione chirurgica del 30.10.2018; in particolare, è stato rilevato, secondo la tesi attorea, che la rottura della vescica con la conseguente creazione della fistola e la mancata eliminazione della stessa siano da addebitare unicamente alla condotta del personale sanitario della struttura sanitaria.
È stata evidenziata, altresì, l'esistenza del nesso causale fra il danno provocato all'odierna parte ricorrente e l'operato del personale sanitario, ritenendo che non vi sia stato un corretto intervento, che avrebbe evitato i danni di cui si richiede il ristoro.
Orbene, nel caso in lite, è incontestato il ricovero di presso la Parte_1 [...]
ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico, sicchè può dirsi dimostrato il contratto Controparte_1 di spedalità intervenuto tra le parti in lite, così come è stato allegato l'inesatto adempimento della prestazione medica.
Resta, dunque, a carico della struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico della struttura sanitaria deve accertarsi che il risultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo scostamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie in esame.
Sul punto, devono condividersi gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo ed acquisita agli atti per produzione da parte del ricorrente, laddove i nominati c.t.u. hanno chiarito quanto segue: “nel caso clinico di specie, non ricorrano profili di responsabilità commissiva o omissiva da parte dei sanitari della casa di cura pagina 5 di 11 di Avellino nella gestione del caso esaminato. La sig. di anni 43 Controparte_1 Parte_2 presenta complesso menomativo: Disturbo cronico dell'adattamento in esiti di laparoisterectomia complicato dalla formazione di VVF e della sua successiva riparazione per via vaginale. Deve rilevarsi che, nella valutazione del caso emergono alcune sostanziali perplessità: a) Nel caso esaminato, si siano verificate due eventi avversi il primo determinato dalla lesione vescicale misconosciuta durante
l'intervento di laparoisterectomia;
il secondo relativo alla recidiva della VVF dopo intervento di riparazione transvaginale. Il chirurgo operatore dopo aver visionato i referti della diagnostica per immagine eseguiti al ricovero, che descrivevano la presenza della soluzione di continuo della parete posterosuperiore della vescica, provvedevano tempestivamente alla riparazione della fistola per via transvaginale con una tecnica semplice come la chiusura a strati, ritenendo di poter chiudere la VVF con un intervento meno invasivo e con minor disagio per la paziente rispetto alla via transaddominale in relazione alla risoluzione della fistola e del decorso. Va da se' che, trattandosi di complicanza non prevedibile e non altrettanto prevenibile non è possibile affermare che la tecnica utilizzata dagli operatori nel caso di specie non sia stata corretta anche alla luce di quanto riportato dalla letteratura di merito sugli esiti delle VVF e delle tecniche di riparazione e anche per quanto riguarda il rischio di recidiva degli interventi di riparazione delle VVF…Va infine rilevato - che sebbene sia indubbio il disagio temporaneo di convivere con la suddetta complicanza VVF - dallo studio della documentazione seppure sono emerse cure psichiche con temporanea assunzione di terapia farmacologica deputata alla cura della strutturazione di una sindrome depressiva reattiva;
allo stato attuale, tale situazione è rientrata e non sono emersi elementi di disagio psichico alla visita peritale ne' evidenziabili obiettivamente nel corso del colloquio e della raccolta anamnestica. Peraltro come da sua stessa ammissione la signora non assume alcuna terapia farmacologica ma solo Parte_1 saltuariamente integratori per le difficoltà dell'addormentamento… Nel caso esaminato per la valutazione del danno biologico permanente sulla base delle considerazioni sopra esposte non sono residuati postumi permanenti valutabili secondo la criteriologia medico- legale.” (pagg. 47 e 48 consulenza tecnica d'ufficio).
Ne deriva che, dall'esame degli atti processuali, i nominati CTU hanno ritenuto, con valutazioni supportate da valide considerazioni medico-legali, che non sono ravvisabili postumi permanenti causalmente ricollegabili all'evento per cui è processo, e che l'operato dei sanitari della clinica resistente sia stata corretto e consono al caso, di talchè non sono ravvisabili profili censurabili nella condotta professionale dagli stessi.
In particolare, analizzando gli esiti della consulenza tecnica disposta in sede di accertamento tecnico preventivo, è emerso che le conseguenze manifestatesi a seguito della riparazione transvaginale, sono pagina 6 di 11 da ritenersi complicanze chirurgiche possibili non prevedibili nè altrettanto prevenibili, non ravvisandosi, dunque, alcun profilo di imperizia, imprudenza e negligenza, nella condotta dei sanitari della clinica resistente.
Occorre evidenziare, al riguardo, come i nominati CTU abbiano ampiamente motivato le loro conclusioni e che tali motivazioni appaiono logiche, coerenti e in accordo con i dati della letteratura medica;
per tale motivo non ha trovato accoglimento la richiesta di rinnovazione della consulenza avanzata dalla difesa attorea.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità sanitaria va esclusa laddove sia emersa, in ragione dell'osservanza delle leges artis, la correttezza della condotta sanitaria e che l'evento sia stata conseguenza imprevedibile ovvero prevedibile ma inevitabile (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del 29/11/2022: “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218
c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile
- priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.”).
Nella specie, considerato che l'evento sia da considerarsi conseguenza non prevedibile né evitabile, la domanda attrice, sotto questo profilo, va disattesa.
3. Sul consenso informato
Quanto, invece, alla denunciata inidoneità del consenso informato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per ravvisare la violazione del diritto all'autodeterminazione per l'assenza di un valido consenso informato del paziente, è necessario che la parte ricorrente alleghi e provi l'esistenza e l'entità di un danno specificamente riferibile alla carenza di consenso informato, in quanto il diritto alla salute ed il diritto all'autodeterminazione si collocano su due piani distinti con conseguente possibilità di riconoscere la lesione dell'uno senza che vi sia necessariamente anche la lesione dell'altro (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 12205/2015 e da ultimo Sez. 3 - , Sentenza
n. 28985 del 11/11/2019).
Invero, dagli atti del giudizio e dalla consulenza preventiva espletata emerge chiaramente la genericità
e inadeguatezza del modulo di consenso informato sottoposto alla firma del paziente.
In particolare, i nominati c.t.u. hanno chiarito che “dalla documentazione da noi esaminata il consenso relativo all'intervento in oggetto di Isterectomia e quello al successivo di riparazione della FVV una volta verificatasi la complicanza eseguiti presso la casa di cura allegati in cartella CP_1 pagina 7 di 11 presentano in calce firma della perizianda. La correttezza dell'informazione preliminare da rendere al paziente, impone al medico di essere preciso ed esauriente sulla natura della malattia, sulle reali indicazioni e controindicazioni della prestazione che va ad effettuare, sui rischi ad essa legati, sulle manualità o sulle terapie che verranno eseguite, sugli obiettivi perseguiti, ecc. Il vigente Codice di
Deontologia medica, prevede che l'informazione deve essere: personalizzata, (adeguata al livello di cultura dell'assistito, alla sua capacità di comprendere effettivamente la problematicità della situazione), esauriente;
veritiera ma serena ed emotivamente equilibrata, così da non creare scompensi in chi la riceve. Va da se' che avendo preso visione del prestampato il consenso informato per
l'intervento di isterectomia (figura sotto) implica un colloquio lungo e dettagliato tra medico e paziente in merito a tutte le problematiche della procedura. Di ciò ovviamente non se ne può avere testimonianza oggettiva se non nel riferito del perizianda all'atto del primo accesso peritale. Pertanto deve considerarsi, nel caso in oggetto, che la sig. pur essendo consapevole, del trattamento Parte_2 da intraprendere in merito alla procedura;
tuttavia insufficienti, sono state le notizie circa il rischio di insuccesso e complicanze che la procedura presentava, soprattutto in merito alla carente informazione alla paziente nel corso dei colloqui preoperatori e in relazione al tentativo fallito per la risoluzione della fistola residuata – così come peraltro ella stessa ha dichiarato alla visita peritale “Sono stata sottoposta all'intervento ambulatoriale di risoluzione della fistola, senza alcuna precisazione relativa all'insorgenza della complicanza verificatasi ed alla ripresa della vita sociale e coniugale” – del mancato esplicito riferimento nel consenso del trattamento da intraprendere, in relazione alla procedura, ai rischi ed all'eventuale insuccesso terapeutico;
in particolare, la sig. non e' Parte_2 stata edotta esaustivamente, che la procedura chirurgica, fosse gravata non solo da rischio di insuccesso o complicanza come qualsiasi tipo di metodica chirurgica, ma presentasse la concreta possibilita' che il recupero relativo al decorso post-intervento potesse essere prolungato nel tempo e presentare limitazioni relative al recupero della propria vita di donna e professionista. Tale omissione, induce a ritenere che, nella fattispecie non e' stato adeguatamente valutato il rischio da parte della perizianda che la procedura presentava;
circostanza, questa, che doveva essere oggetto di informazione adeguata, dettagliata e specifica, alla paziente, al fine di porre la medesima nelle migliori condizioni per esprimere un consenso valido. In buona sostanza, nella fattispecie, è venuto parzialmente meno quel “valido” consenso “informato”, univocamente richiesto dalla dottrina e dalla giurisprudenza” (cfr. pagg. 33-34 consulenza tecnica d'ufficio).
Tuttavia, è necessario indagare correttamente i profili di danno risarcibile, in quanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche il danno derivante dalla lesione del diritto alla salute deve essere provato secondo i criteri di cui all'art. 1223 c.c. pagina 8 di 11 Ed invero, “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa"” (Cassazione Civile, ordinanza n. 24471/2020).
A ciò va aggiunto che, con ordinanza n. 16633 del 12/06/2023, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come: “Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi:
I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), pagina 9 di 11 mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”.
Si ritiene che, nella specie, si sia verificata la quinta ipotesi, in assenza della allegazione e prova del dissenso presunto di talché, in applicazione dei criteri indicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, si deve riconoscere un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione risarcibile con un importo pari ad € 20.000,00, il quale tiene conto della durata dell' invalidità temporanea e della incidenza della sofferenza morale subita dall'attrice. La quantificazione deriva dall'applicazione dei seguenti criteri: “- grave entità dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento senza consenso, con necessità di uno o più trattamenti riparatori, anche invasivi;
- grave sofferenza interiore conseguente al trattamento senza consenso e per la lesione del diritto all'autodeterminazione; - paziente non informato vulnerabile;
- intervento non preceduto da consenso di tipo invasivo/non urgente/con diverse alternative terapeutiche;
- grave violazione dell'obbligo informativo” (Tabelle di
Milano aggiornate al 04.06.2024) e tiene conto delle risultanze del caso di specie, in relazione al fatto che la paziente sia stata sottoposta a più di un intervento riparatore ed alla grave sofferenza interiore che ne è derivata.
La quantificazione è operata, necessariamente, in via equitativa, considerata l'intera vicenda, comprensiva dei suoi esiti, da considerarsi oramai stabilizzati senza esiti invalidanti, come acclarato dai c.t.u. nominati in fase preventiva con valutazioni scevre da profili di censurabilità.
In definitiva, la va condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 20.000,00, a titolo di danno non patrimoniale da lesione del Parte_1 consenso informato, oltre interessi dalla sentenza e fino al soddisfo.
4. Sulle spese di lite pagina 10 di 11 Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo possono essere compensate per metà, in ragione dell'esito del giudizio ed all'accoglimento parziale della domanda;
le stesse possono essere liquidate in misura minima dello scaglione di riferimento del decisum, stante la forma semplificata del procedimento.
Le spese di ctu, già separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per gli effetti, condanna la parte resistente al pagamento, in favore di di € 20.000,00, oltre interessi dalla sentenza e fino al Parte_1 soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale da lesione del consenso informato;
2. condanna la parte resistente a rifondere, alla parte ricorrente, la metà delle spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che si liquidano in € 1.170,00 per compensi ed €
286,00 per esborsi (entrambi da ridurre della metà) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. condanna la parte resistente a rifondere, alla parte ricorrente, la metà delle spese di lite, che si liquidano per intero in € 2.540,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi (entrambi da ridurre della metà) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. pone le spese di c.t.u, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di entrambi le parti, in solido fra di loro.
AVELLINO, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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