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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 28/01/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 806/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO ANTONINA, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 935/2022 depositato il 21/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2300/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 1 e pubblicata il 06/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016_002_EM_000000911_0_001 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come si legge nella sentenza impugnata n. 2300/21 emessa dalla sezione I^ della Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo, con ricorso del 14 giugno 2019 proposto ai sensi dell'art. 17 bis del d. lgs n.546/1992, Resistente_1 n. 2016/002/EM/000000911/0/001 REGISTRO 2016, impugnava l'avviso di liquidazione n. 2016/002/EM/000000911/0/001 REGISTRO 2016, a lui notificato in data 19 aprile 2019 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo per il pagamento della somma di
€ 6.517,50, a titolo di imposta di registro relativa all'anno 2016 liquidata con riferimento al provvedimento del Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione, reso su istanza dello stesso Resistente_1 contro la Società_1 s.r.l. e nei confronti del terzo pignorato Banca_1 s.p.a.
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento e lamentava la violazione dell'art. 8 lettera c) della tariffa parte prima allegata al DPR n.131/1986, deducendo che l'imposta avrebbe dovuto essere determinata nella misura fissa di € 200,00.
In subordine, contestava il "quantum" della base imponibile su cui era stata calcolata proporzionalmente l'imposta, deducendo che oggetto del pignoramento non era la somma sulla quale era stata applicata la percentuale dell'1%, ma altra inferiore.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, chiedeva il rigetto del ricorso, assumendone l'infondatezza.
Accolta l'istanza di inibitoria dell'atto di impugnato, in data 7 giugno 2021, la Commissione con la sentenza n. 2300/21, accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate in data 21/02/2022 impugnava la suddetta sentenza e chiedeva di confermare integralmente l'avviso di liquidazione impugnato per i motivi esposti nell'atto di appello con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In data 30.08.2023 nell'interesse di Resistente_1 veniva depositata telematicamente domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge 29.12.22
n. 197, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica e alla quietanza di pagamento della prima rata delle somme dovute in dipendenza dell'adesione alla predetta definizione agevolata.
All'udienza dell'11 settembre 2023 fissata per la trattazione dell'Appello con ordinanza veniva sospeso il giudizio ex legge 197/2022 ed il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo.
All'udienza odierna rifissata per la trattazione del procedimento, la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte appellata ha tempestivamente presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge
29.12.2022, n. 197, e ha provveduto al versamento della prima rata delle somme dovute in dipendenza dell'adesione alla predetta definizione agevolata.
Ne consegue che nella fattispecie trovano applicazione l'art. 1, co. 197 e 198, della Legge 29.12.2022, n.
197, ai sensi dei quali il processo è dichiarato estinto in caso di deposito, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La causa speciale di estinzione del credito erariale, operante per espressa disposizione di legge, determina la cessazione della materia del contendere.
Trattandosi di cessazione della materia del contendere che consegue a definizione di pendenza tributaria prevista dalla legge, le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022, n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. XII, dichiara estinto per cessazione della materia del contendere il processo avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe. Le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022, n. 197
e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il Presidente estensore
TO BA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO ANTONINA, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 935/2022 depositato il 21/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2300/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 1 e pubblicata il 06/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016_002_EM_000000911_0_001 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come si legge nella sentenza impugnata n. 2300/21 emessa dalla sezione I^ della Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo, con ricorso del 14 giugno 2019 proposto ai sensi dell'art. 17 bis del d. lgs n.546/1992, Resistente_1 n. 2016/002/EM/000000911/0/001 REGISTRO 2016, impugnava l'avviso di liquidazione n. 2016/002/EM/000000911/0/001 REGISTRO 2016, a lui notificato in data 19 aprile 2019 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo per il pagamento della somma di
€ 6.517,50, a titolo di imposta di registro relativa all'anno 2016 liquidata con riferimento al provvedimento del Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione, reso su istanza dello stesso Resistente_1 contro la Società_1 s.r.l. e nei confronti del terzo pignorato Banca_1 s.p.a.
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento e lamentava la violazione dell'art. 8 lettera c) della tariffa parte prima allegata al DPR n.131/1986, deducendo che l'imposta avrebbe dovuto essere determinata nella misura fissa di € 200,00.
In subordine, contestava il "quantum" della base imponibile su cui era stata calcolata proporzionalmente l'imposta, deducendo che oggetto del pignoramento non era la somma sulla quale era stata applicata la percentuale dell'1%, ma altra inferiore.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, chiedeva il rigetto del ricorso, assumendone l'infondatezza.
Accolta l'istanza di inibitoria dell'atto di impugnato, in data 7 giugno 2021, la Commissione con la sentenza n. 2300/21, accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate in data 21/02/2022 impugnava la suddetta sentenza e chiedeva di confermare integralmente l'avviso di liquidazione impugnato per i motivi esposti nell'atto di appello con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In data 30.08.2023 nell'interesse di Resistente_1 veniva depositata telematicamente domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge 29.12.22
n. 197, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica e alla quietanza di pagamento della prima rata delle somme dovute in dipendenza dell'adesione alla predetta definizione agevolata.
All'udienza dell'11 settembre 2023 fissata per la trattazione dell'Appello con ordinanza veniva sospeso il giudizio ex legge 197/2022 ed il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo.
All'udienza odierna rifissata per la trattazione del procedimento, la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte appellata ha tempestivamente presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge
29.12.2022, n. 197, e ha provveduto al versamento della prima rata delle somme dovute in dipendenza dell'adesione alla predetta definizione agevolata.
Ne consegue che nella fattispecie trovano applicazione l'art. 1, co. 197 e 198, della Legge 29.12.2022, n.
197, ai sensi dei quali il processo è dichiarato estinto in caso di deposito, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La causa speciale di estinzione del credito erariale, operante per espressa disposizione di legge, determina la cessazione della materia del contendere.
Trattandosi di cessazione della materia del contendere che consegue a definizione di pendenza tributaria prevista dalla legge, le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022, n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. XII, dichiara estinto per cessazione della materia del contendere il processo avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe. Le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022, n. 197
e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il Presidente estensore
TO BA