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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/08/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
1
r.g. 1509/2025 r.g.a.n.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
2) Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
3) Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1509 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale vertente
TRA
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. VALLE PAOLA ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Trieste alla via Rittmeyer n. 5, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/07/2025 il procuratore delle parti ha concluso riportandosi al ricorso depositato in data 23.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.4.2025, e premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in data 21.10.1990 in Gradisca di Isonzo, nel corso del quale sono nate le figlie, , l'8/07/1995 in UDINE e il 24/06/1998 Persona_1 Persona_2 in PALMANOVA (UD), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
“i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
1 2
1. Casa coniugale: La casa coniugale sita in Gradisca d'Isonzo alla via Rossini n. 4, di proprietà indivisa al 50% tra le parti e la cui nuda proprietà viene con il presente atto ceduta alla figlia
[...] con contestuale costituzione del diritto di usufrutto sulla stessa a favore di Per_2 Parte_2 rimane nel di lei esclusivo godimento.
2. ONERI DI MANTENIMENTO
Contributo al mantenimento del coniuge:
a) si impegna a contribuire al mantenimento della moglie mediante Parte_1 corresponsione suo favore di mensili € 100,00, adeguabili ex indici ISTAT (decorrenza per il calcolo
Istat dal 27/11/2024 e per la corresponsione del contributo da dicembre 2024); importo da versarsi con valuta entro il 01 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a nome di di cui conosce le coordinate;
Parte_2
b) si impegna altresì a pagare tutte le utenze domestiche (acqua luce gas) che le Parte_1 parti si impegnano entro il 01 01 2029 a volturare a nome di e il a pagare Parte_2 Pt_1 con rid dal proprio conto corrente.
3. ULTERIORI CONDIZIONI
a) Le parti rinunciano a rivendicare alcun credito l'uno verso l'altro (anche con riferimento ai rispettivi apporti offerti nell'acquisto della casa coniugale);
b) Le parti si impegno ad accordarsi per la divisione dei beni comuni siti all'interno della casa coniugale.
c) Le parti dichiarano che, a eccezione di quanto in questo ricorso previsto, non sussistono tra loro altri aspetti personali o patrimoniali da regolamentare, né avanzano l'uno verso l'altro pretese di sorta.
d) Le parti si impegnano –consapevoli della valenza dell'impegno - a confermare anche in sede divorzile gli assetti economici di cui alla separazione, riconoscendo quindi a Parte_1 un assegno divorzile di 100€ (o dell'importo che nelle more risulterà corretto Parte_2 tenendo conto degli indici ISTAT) e il pagamento di tutte le utenze a lei intestate per l'immobile sito in Gradisca d'Isonzo alla via Rossini 4.
e) Le parti si impegnano a formalizzare un contratto di comodato avente ad oggetto una porzione del piano terra della casa coniugale, contrassegnata in verde sull'allegata planimetria, con separato atto;
contratto che individua quale comodante e quale comodatario e Parte_2 Parte_1 che avrà durata di 30 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4. CESSIONE IMMOBILIARE e CONTESTUALE COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI
USUFRUTTO
2 3
cede e trasferisce a il diritto di usufrutto vitalizio e a favore di Parte_1 Parte_2 la nuda proprietà, diritti che entrambe accettano e acquistano, sulla quota di 1/2 Persona_2 dell'immobile sito in Gradisca d'Isonzo alla via Rossini, n. 4 a seguire individuato.
riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, cede a , che accetta e Parte_2 CP_1 acquista la nuda proprietà della quota di 1/2 P.I. dell'immobile sito in Gradisca d'Isonzo alla via
Rossini, n. 4 a seguire individuato.
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CEDUTO e SUL QUALE VIENE COSTITUITO
L'USUFRUTTO
Compendio immobiliare sito in Gradisca d'Isonzo (GO), Via Rossini n. 4, così identificato:
- ALL' - SEZIONE DISTACCATA DI GRADISCA Controparte_2
D'ISONZO (all. 3):
- l'intera proprietà di
P.T. c.t. 1 di GRADISCA D'ISONZO, p.c. 460/46, fabbricato con corte CP_3
- LA QUOTA DI 1/12 I.P. DI:
- c. t. I della p. t. 3768 di Gradisca d'Isonzo, pp. cc.
- 460/56 strada di mq. 25 (venticinque);
- 460/57 strada di mq. 23 (ventitre);
- 460/59 strada di mq. 22 (ventidue);
- 460/60 strada di mq. 20 (venti);
- 460/62 strada di mq. 19 (diciannove);
- 460/63 strada di mq. 19 (diciannove);
- della quota di 246,96/1000 i.p. dei c. t. I, II e III della p. t. 3987 di Gradisca d'Isonzo, pp. cc.
- 458/24 strada di mq. 93 (novantatré);
- 458/22 strada di mq. 102 (centodue);
- 460/14, seminativo, classe 6, mq. 842 (ottocento quarantadue), R.D.L. 2.526, R.A.L. 5.052;
- 460/43 strada di mq. 2921 (duemilanovecentoventuno)
- 460/49 seminativo, classe 6, mq. 1553 (millecinquecento cinquantatré), R.D.L 4.659, R.A.L 7.765
- 460/52 seminativo, classe 6, mq. 362 (trecentosessanta due) R.D.L. 1.086, R.A.L. l.810.
Particelle che le Parti dichiarano consistere tutte in strade di pertinenza civile e urbanistica del fabbricato sito sulla p.c. 460/46.
La proprietà è intavolata a nome di e come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, in ragione di ½ pro indiviso e in regime di separazione dei beni.
Quanto sopra descritto risulta censito all'Ufficio del Territorio di come segue: CP_2
3 4
Partita 1.001.698 del Comune di Gradisca d'Isonzo come segue (all. 4): catasto fabbricati:
- sez. CA, Fg. 18, pc 460/46, sub. 1 via Rossini, 2, - Piano Seminterrato-terra, cat. A2, CL. 3,
VANI 8, RCL. 867,65€
- sez. CA, Fg. 18, pc 460/46, sub. 2 via Rossini, 2, - Piano Seminterrato, cat. C/6, CL. 7, MQ 56,
Rcl 86,76€
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:
Ai sensi e per gli effetti della L. 52/1985, art. 29, comma 1-bis,
- e dichiarano che i dati di identificazione catastale, sopra Parte_1 Parte_2 riportati, riguardano l'unità immobiliare oggetto del presente atto raffigurata nella planimetria depositata in catasto Data presentazione: 23/11/1992, prot. T373100 in copia dd. 14/11/24 (all. 5),
- e dichiarano, e la parte cessionaria, per Parte_1 Parte_2 Persona_2 quanto riguarda l'acquisto della nuda proprietà, e per quanto riguarda la Parte_2 costituzione del diritto di usufrutto, prendono atto, che i dati catastali relativi all'unità immobiliare in oggetto quali sopra riportati e le planimetrie depositate in Catasto di cui sopra sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Le parti acquirenti prendono atto a tutti gli effetti delle sopra riportate dichiarazioni e confermano la conformità dello stato di fatto dell'immobile in oggetto ai citati dati catastali e alle planimetrie delle quali ha preso visione e che le sono note.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI:
Detto compendio immobiliare è ceduto e sullo stesso viene costituito il diritto di usufrutto nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con tutti i diritti, azioni, annessi, connessi, dipendenze, pertinenze e accessioni, usi, servitù attive, passive, apparenti e non.
POSSESSO:
La parte acquirente l'usufrutto viene immessa nel possesso di quanto trasferito dalla data della sottoscrizione del presente ricorso a ogni effetto utile ed oneroso.
GARANZIE:
Garantisce 1a Parte Alienante volendo in caso contrario rispondere dell'evizione a norma di legge la piena e legittima proprietà di quanto venduto e la sua libertà da vincoli, ipoteche, intavolazioni o annotazioni pregiudizievoli e privilegi fiscali, ad eccezione:
- del diritto di servitù intavolato sub. Pres.16/06/1966 G.T. 279;
4 5
-del diritto di servitù intavolato sub. Pres. 6/6/l974 G.T. 459/74 a peso delle pp. cc. 460/14 e
460/43;
- dell'ipoteca di Lire 150.000.000 a favore di Cassa di Risparmio di Gorizia - FRIE intavo1ata sub pres. 28/6/1991 G.T. 4132/91 e frazionata sub. Pres. 30/01/1996 G.T. 656/96;
- dell'ipoteca di Lire 200.000.000 a favore del Credito Cooperativo - Cassa Rurale e Artigiana di
Lucinico, Farra e Capriva Soc. Coop. a r.
1. Intavolata sub. Pres. 03/05/1996 G.T. 2404/96.
Ipoteche alla cui cancellazione le rispettive Banche creditrici hanno prestato il proprio consenso con atti autenticati nelle firme dal Notaio di Monfalcone ai Rep. nrr. 27867 e 27868; Per_3
- Degli obblighi e vincoli nei confronti del Comune di Gradisca d'Isonzo, di cui la Convenzione a rogito Segretario Comunale dd. 10/2/1990 Rep. n. 1,445 e atto integrativo di Convenzione a rogito
Segretario Comunale dd. 10/2/1990 Rep. n. 1446, intavolati sub pres. 16/05/1990 G.T. 2757 /90.
Convenzione e atto integrativo che le parti Acquirenti dichiarano di conoscere e accettare, impegnandosi a rispettarle, per sé e per i propri eventuali aventi causa, anche in solido con le parti alienanti.
ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLE PARTI:
Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione della nuda proprietà di un immobile a uso abitativo e relative pertinenze e la contestuale costituzione di diritto di usufrutto sugli stessi posti in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
SICUREZZA IMPIANTI:
Le parti cedenti dichiarano di NON prestare garanzia in ordine alla conformità degli impianti elettrico e di riscaldamento con caldaia autonoma posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, consegna la documentazione amministrativa e tecnica ed il libretto d'uso e manutenzione nel mentre in relazione agli altri impianti la parte acquirente, preso atto dello stato di fatto degli stessi, dispensa le parti alienanti dal rilasciare la relativa garanzia di conformità. Le parti alienanti garantiscono inoltre la parte acquirente che l'impianto di illuminazione delle zone comuni è conforme alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca di realizzazione, come attestato nelle apposite dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici e che le parti alienanti hanno già consegnato alla parte acquirente che ne dà atto.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA (all. 6):
In conformità all'art. 6 comma 3 D. Lglv. 19/8/2005, n. 192 - come modificato dalla L. 3/8/ 2013, n.
90 di conversione del D.L. 4/6/2013 N. 63 - di attuazione della direttiva 2013/31/UE, le parti
5 6
acquirenti danno atto di aver ricevuto dalla parte alienante le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'attestato di certificazione energetica dd. 20/02/2025 redatto da relativo all'immobile in oggetto che si allega Controparte_4 al presente atto. Le parti alienanti dichiarano che detto attestato è valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE:
Dichiarano inoltre le parti alienanti ai sensi degli artt. 40 e 41 l. 28/02/1985 n. 47:
- che il fabbricato di cui i1 compendio immobiliare ceduto è stato costruito in base a concessione edilizia dd. 16/02/1990 n. 66/89 prot. n. 8720 e successiva variante dd. 08/11/ 1991 Prot. 12942 e dd. 18/12/1991- Prot. 15222, per cui non vi è stato annullamento, decadenza, declaratoria di inefficacia o comunque di impugnativa;
- che non sono state successivamente eseguite altre opere per le quali sia richiesto i1 rilascio di licenza o concessione edilizia.
- che per l'immobile non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.4l legge citata.
- che il fabbricato in oggetto ha conseguito 1'abitabilità il 29/12/1992, prot. n. 6815 Prot. n. 66/89.
Ex art. 18 L. 28/02/1985 n. 47 le parti alienanti allegato il certificato di destinazione urbanistica degli immobili in oggetto rilasciato da1 Comune di Gradisca d'Isonzo il l1/12/2000 Prot. Gen. n.
19428/19551, al1egato e dichiarano che dalla suddetta data non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO: il trasferimento della nuda proprietà e della costituzione di usufrutto a tutti gli effetti utili e avverrà il giorno dell'udienza di comparizione delle parti Pt_3 in Tribunale in sede al presente procedimento.
REGIME FISCALE: I trasferimenti immobiliari di cui al presente atto trovano la loro causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti;
conseguenti alla loro separazione e pertanto, godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, IN.V.IM e ogni altra imposta e tassa dovuta, ex art. 19 della L. 74/1987.
Sottoscrivono il presente atto le figlie delle parti per convalidarne il contenuto e per Persona_2 accettare l'acquisto della nuda proprietà, nel mentre per dare atto che nulla oppone Persona_1
e/o rivendica a riguardo avendo ricevuto lei stessa altro bene immobile.
ULTERIORI CONDIZIONI
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Le parti riservano di concludere un contratto di comodato per la durata di trent'anni per il piano terra dell'immobile sopra individuato per la porzione di immobile indicata con separato atto in favore di . Parte_1
Le spese per l'immobile ordinarie e straordinarie, anche pregresse, rimangono e saranno a carico di
, così come ogni e qualsiasi spese inerente la conduzione dell'immobile, Parte_1
Ordinaria o straordinaria, compresa la TARI, assicurazioni etc., quale contributo al mantenimento della moglie, la quale diviene usufruttuaria dell'intero immobile.”
Ciò premesso, all'udienza del 10.7.2025, i coniugi, comparendo personalmente hanno confermato integralmente il ricorso depositato che prevedeva, tra l'altro, il trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale, sopra indicata, in favore della di loro figlia
[...]
, presente in sede di udienza. (cfr verbale sottoscritto dalle parti in data Per_2
10.7.2025)
Orbene, garantito il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico Ministero, ritiene il
Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 23.4.2025 qui integralmente richiamato;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca D'Isonzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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r.g. 1509/2025 r.g.a.n.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
2) Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
3) Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1509 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale vertente
TRA
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. VALLE PAOLA ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Trieste alla via Rittmeyer n. 5, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/07/2025 il procuratore delle parti ha concluso riportandosi al ricorso depositato in data 23.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.4.2025, e premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in data 21.10.1990 in Gradisca di Isonzo, nel corso del quale sono nate le figlie, , l'8/07/1995 in UDINE e il 24/06/1998 Persona_1 Persona_2 in PALMANOVA (UD), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
“i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
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1. Casa coniugale: La casa coniugale sita in Gradisca d'Isonzo alla via Rossini n. 4, di proprietà indivisa al 50% tra le parti e la cui nuda proprietà viene con il presente atto ceduta alla figlia
[...] con contestuale costituzione del diritto di usufrutto sulla stessa a favore di Per_2 Parte_2 rimane nel di lei esclusivo godimento.
2. ONERI DI MANTENIMENTO
Contributo al mantenimento del coniuge:
a) si impegna a contribuire al mantenimento della moglie mediante Parte_1 corresponsione suo favore di mensili € 100,00, adeguabili ex indici ISTAT (decorrenza per il calcolo
Istat dal 27/11/2024 e per la corresponsione del contributo da dicembre 2024); importo da versarsi con valuta entro il 01 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a nome di di cui conosce le coordinate;
Parte_2
b) si impegna altresì a pagare tutte le utenze domestiche (acqua luce gas) che le Parte_1 parti si impegnano entro il 01 01 2029 a volturare a nome di e il a pagare Parte_2 Pt_1 con rid dal proprio conto corrente.
3. ULTERIORI CONDIZIONI
a) Le parti rinunciano a rivendicare alcun credito l'uno verso l'altro (anche con riferimento ai rispettivi apporti offerti nell'acquisto della casa coniugale);
b) Le parti si impegno ad accordarsi per la divisione dei beni comuni siti all'interno della casa coniugale.
c) Le parti dichiarano che, a eccezione di quanto in questo ricorso previsto, non sussistono tra loro altri aspetti personali o patrimoniali da regolamentare, né avanzano l'uno verso l'altro pretese di sorta.
d) Le parti si impegnano –consapevoli della valenza dell'impegno - a confermare anche in sede divorzile gli assetti economici di cui alla separazione, riconoscendo quindi a Parte_1 un assegno divorzile di 100€ (o dell'importo che nelle more risulterà corretto Parte_2 tenendo conto degli indici ISTAT) e il pagamento di tutte le utenze a lei intestate per l'immobile sito in Gradisca d'Isonzo alla via Rossini 4.
e) Le parti si impegnano a formalizzare un contratto di comodato avente ad oggetto una porzione del piano terra della casa coniugale, contrassegnata in verde sull'allegata planimetria, con separato atto;
contratto che individua quale comodante e quale comodatario e Parte_2 Parte_1 che avrà durata di 30 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4. CESSIONE IMMOBILIARE e CONTESTUALE COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI
USUFRUTTO
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cede e trasferisce a il diritto di usufrutto vitalizio e a favore di Parte_1 Parte_2 la nuda proprietà, diritti che entrambe accettano e acquistano, sulla quota di 1/2 Persona_2 dell'immobile sito in Gradisca d'Isonzo alla via Rossini, n. 4 a seguire individuato.
riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, cede a , che accetta e Parte_2 CP_1 acquista la nuda proprietà della quota di 1/2 P.I. dell'immobile sito in Gradisca d'Isonzo alla via
Rossini, n. 4 a seguire individuato.
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CEDUTO e SUL QUALE VIENE COSTITUITO
L'USUFRUTTO
Compendio immobiliare sito in Gradisca d'Isonzo (GO), Via Rossini n. 4, così identificato:
- ALL' - SEZIONE DISTACCATA DI GRADISCA Controparte_2
D'ISONZO (all. 3):
- l'intera proprietà di
P.T. c.t. 1 di GRADISCA D'ISONZO, p.c. 460/46, fabbricato con corte CP_3
- LA QUOTA DI 1/12 I.P. DI:
- c. t. I della p. t. 3768 di Gradisca d'Isonzo, pp. cc.
- 460/56 strada di mq. 25 (venticinque);
- 460/57 strada di mq. 23 (ventitre);
- 460/59 strada di mq. 22 (ventidue);
- 460/60 strada di mq. 20 (venti);
- 460/62 strada di mq. 19 (diciannove);
- 460/63 strada di mq. 19 (diciannove);
- della quota di 246,96/1000 i.p. dei c. t. I, II e III della p. t. 3987 di Gradisca d'Isonzo, pp. cc.
- 458/24 strada di mq. 93 (novantatré);
- 458/22 strada di mq. 102 (centodue);
- 460/14, seminativo, classe 6, mq. 842 (ottocento quarantadue), R.D.L. 2.526, R.A.L. 5.052;
- 460/43 strada di mq. 2921 (duemilanovecentoventuno)
- 460/49 seminativo, classe 6, mq. 1553 (millecinquecento cinquantatré), R.D.L 4.659, R.A.L 7.765
- 460/52 seminativo, classe 6, mq. 362 (trecentosessanta due) R.D.L. 1.086, R.A.L. l.810.
Particelle che le Parti dichiarano consistere tutte in strade di pertinenza civile e urbanistica del fabbricato sito sulla p.c. 460/46.
La proprietà è intavolata a nome di e come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, in ragione di ½ pro indiviso e in regime di separazione dei beni.
Quanto sopra descritto risulta censito all'Ufficio del Territorio di come segue: CP_2
3 4
Partita 1.001.698 del Comune di Gradisca d'Isonzo come segue (all. 4): catasto fabbricati:
- sez. CA, Fg. 18, pc 460/46, sub. 1 via Rossini, 2, - Piano Seminterrato-terra, cat. A2, CL. 3,
VANI 8, RCL. 867,65€
- sez. CA, Fg. 18, pc 460/46, sub. 2 via Rossini, 2, - Piano Seminterrato, cat. C/6, CL. 7, MQ 56,
Rcl 86,76€
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:
Ai sensi e per gli effetti della L. 52/1985, art. 29, comma 1-bis,
- e dichiarano che i dati di identificazione catastale, sopra Parte_1 Parte_2 riportati, riguardano l'unità immobiliare oggetto del presente atto raffigurata nella planimetria depositata in catasto Data presentazione: 23/11/1992, prot. T373100 in copia dd. 14/11/24 (all. 5),
- e dichiarano, e la parte cessionaria, per Parte_1 Parte_2 Persona_2 quanto riguarda l'acquisto della nuda proprietà, e per quanto riguarda la Parte_2 costituzione del diritto di usufrutto, prendono atto, che i dati catastali relativi all'unità immobiliare in oggetto quali sopra riportati e le planimetrie depositate in Catasto di cui sopra sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Le parti acquirenti prendono atto a tutti gli effetti delle sopra riportate dichiarazioni e confermano la conformità dello stato di fatto dell'immobile in oggetto ai citati dati catastali e alle planimetrie delle quali ha preso visione e che le sono note.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI:
Detto compendio immobiliare è ceduto e sullo stesso viene costituito il diritto di usufrutto nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con tutti i diritti, azioni, annessi, connessi, dipendenze, pertinenze e accessioni, usi, servitù attive, passive, apparenti e non.
POSSESSO:
La parte acquirente l'usufrutto viene immessa nel possesso di quanto trasferito dalla data della sottoscrizione del presente ricorso a ogni effetto utile ed oneroso.
GARANZIE:
Garantisce 1a Parte Alienante volendo in caso contrario rispondere dell'evizione a norma di legge la piena e legittima proprietà di quanto venduto e la sua libertà da vincoli, ipoteche, intavolazioni o annotazioni pregiudizievoli e privilegi fiscali, ad eccezione:
- del diritto di servitù intavolato sub. Pres.16/06/1966 G.T. 279;
4 5
-del diritto di servitù intavolato sub. Pres. 6/6/l974 G.T. 459/74 a peso delle pp. cc. 460/14 e
460/43;
- dell'ipoteca di Lire 150.000.000 a favore di Cassa di Risparmio di Gorizia - FRIE intavo1ata sub pres. 28/6/1991 G.T. 4132/91 e frazionata sub. Pres. 30/01/1996 G.T. 656/96;
- dell'ipoteca di Lire 200.000.000 a favore del Credito Cooperativo - Cassa Rurale e Artigiana di
Lucinico, Farra e Capriva Soc. Coop. a r.
1. Intavolata sub. Pres. 03/05/1996 G.T. 2404/96.
Ipoteche alla cui cancellazione le rispettive Banche creditrici hanno prestato il proprio consenso con atti autenticati nelle firme dal Notaio di Monfalcone ai Rep. nrr. 27867 e 27868; Per_3
- Degli obblighi e vincoli nei confronti del Comune di Gradisca d'Isonzo, di cui la Convenzione a rogito Segretario Comunale dd. 10/2/1990 Rep. n. 1,445 e atto integrativo di Convenzione a rogito
Segretario Comunale dd. 10/2/1990 Rep. n. 1446, intavolati sub pres. 16/05/1990 G.T. 2757 /90.
Convenzione e atto integrativo che le parti Acquirenti dichiarano di conoscere e accettare, impegnandosi a rispettarle, per sé e per i propri eventuali aventi causa, anche in solido con le parti alienanti.
ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLE PARTI:
Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione della nuda proprietà di un immobile a uso abitativo e relative pertinenze e la contestuale costituzione di diritto di usufrutto sugli stessi posti in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
SICUREZZA IMPIANTI:
Le parti cedenti dichiarano di NON prestare garanzia in ordine alla conformità degli impianti elettrico e di riscaldamento con caldaia autonoma posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, consegna la documentazione amministrativa e tecnica ed il libretto d'uso e manutenzione nel mentre in relazione agli altri impianti la parte acquirente, preso atto dello stato di fatto degli stessi, dispensa le parti alienanti dal rilasciare la relativa garanzia di conformità. Le parti alienanti garantiscono inoltre la parte acquirente che l'impianto di illuminazione delle zone comuni è conforme alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca di realizzazione, come attestato nelle apposite dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici e che le parti alienanti hanno già consegnato alla parte acquirente che ne dà atto.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA (all. 6):
In conformità all'art. 6 comma 3 D. Lglv. 19/8/2005, n. 192 - come modificato dalla L. 3/8/ 2013, n.
90 di conversione del D.L. 4/6/2013 N. 63 - di attuazione della direttiva 2013/31/UE, le parti
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acquirenti danno atto di aver ricevuto dalla parte alienante le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'attestato di certificazione energetica dd. 20/02/2025 redatto da relativo all'immobile in oggetto che si allega Controparte_4 al presente atto. Le parti alienanti dichiarano che detto attestato è valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE:
Dichiarano inoltre le parti alienanti ai sensi degli artt. 40 e 41 l. 28/02/1985 n. 47:
- che il fabbricato di cui i1 compendio immobiliare ceduto è stato costruito in base a concessione edilizia dd. 16/02/1990 n. 66/89 prot. n. 8720 e successiva variante dd. 08/11/ 1991 Prot. 12942 e dd. 18/12/1991- Prot. 15222, per cui non vi è stato annullamento, decadenza, declaratoria di inefficacia o comunque di impugnativa;
- che non sono state successivamente eseguite altre opere per le quali sia richiesto i1 rilascio di licenza o concessione edilizia.
- che per l'immobile non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.4l legge citata.
- che il fabbricato in oggetto ha conseguito 1'abitabilità il 29/12/1992, prot. n. 6815 Prot. n. 66/89.
Ex art. 18 L. 28/02/1985 n. 47 le parti alienanti allegato il certificato di destinazione urbanistica degli immobili in oggetto rilasciato da1 Comune di Gradisca d'Isonzo il l1/12/2000 Prot. Gen. n.
19428/19551, al1egato e dichiarano che dalla suddetta data non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO: il trasferimento della nuda proprietà e della costituzione di usufrutto a tutti gli effetti utili e avverrà il giorno dell'udienza di comparizione delle parti Pt_3 in Tribunale in sede al presente procedimento.
REGIME FISCALE: I trasferimenti immobiliari di cui al presente atto trovano la loro causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti;
conseguenti alla loro separazione e pertanto, godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, IN.V.IM e ogni altra imposta e tassa dovuta, ex art. 19 della L. 74/1987.
Sottoscrivono il presente atto le figlie delle parti per convalidarne il contenuto e per Persona_2 accettare l'acquisto della nuda proprietà, nel mentre per dare atto che nulla oppone Persona_1
e/o rivendica a riguardo avendo ricevuto lei stessa altro bene immobile.
ULTERIORI CONDIZIONI
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Le parti riservano di concludere un contratto di comodato per la durata di trent'anni per il piano terra dell'immobile sopra individuato per la porzione di immobile indicata con separato atto in favore di . Parte_1
Le spese per l'immobile ordinarie e straordinarie, anche pregresse, rimangono e saranno a carico di
, così come ogni e qualsiasi spese inerente la conduzione dell'immobile, Parte_1
Ordinaria o straordinaria, compresa la TARI, assicurazioni etc., quale contributo al mantenimento della moglie, la quale diviene usufruttuaria dell'intero immobile.”
Ciò premesso, all'udienza del 10.7.2025, i coniugi, comparendo personalmente hanno confermato integralmente il ricorso depositato che prevedeva, tra l'altro, il trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale, sopra indicata, in favore della di loro figlia
[...]
, presente in sede di udienza. (cfr verbale sottoscritto dalle parti in data Per_2
10.7.2025)
Orbene, garantito il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico Ministero, ritiene il
Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 23.4.2025 qui integralmente richiamato;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca D'Isonzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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