TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23279
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Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
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Ordinanza presidenziale 24 giugno 2025
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10/07/2020

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa generale consentisse l'iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento del titolo estero, e che il D.M. 51/2021 non derogasse a tale principio, rinviando all'O.M. 60/2020 per quanto non espressamente previsto. La nota ministeriale contestata è stata ritenuta inidonea a far venir meno il presupposto dell'ammissione con riserva.

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    Violazione e falsa applicazione dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10/07/2020

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa generale consentisse l'iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento del titolo estero, e che il D.M. 51/2021 non derogasse a tale principio, rinviando all'O.M. 60/2020 per quanto non espressamente previsto. La nota ministeriale contestata è stata ritenuta inidonea a far venir meno il presupposto dell'ammissione con riserva.

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    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa generale consentisse l'iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento del titolo estero, e che il D.M. 51/2021 non derogasse a tale principio, rinviando all'O.M. 60/2020 per quanto non espressamente previsto. La nota ministeriale contestata è stata ritenuta inidonea a far venir meno il presupposto dell'ammissione con riserva.

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    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa generale consentisse l'iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento del titolo estero, e che il D.M. 51/2021 non derogasse a tale principio, rinviando all'O.M. 60/2020 per quanto non espressamente previsto. La nota ministeriale contestata è stata ritenuta inidonea a far venir meno il presupposto dell'ammissione con riserva.

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    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa generale consentisse l'iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento del titolo estero, e che il D.M. 51/2021 non derogasse a tale principio, rinviando all'O.M. 60/2020 per quanto non espressamente previsto. La nota ministeriale contestata è stata ritenuta inidonea a far venir meno il presupposto dell'ammissione con riserva.

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    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa generale consentisse l'iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento del titolo estero, e che il D.M. 51/2021 non derogasse a tale principio, rinviando all'O.M. 60/2020 per quanto non espressamente previsto. La nota ministeriale contestata è stata ritenuta inidonea a far venir meno il presupposto dell'ammissione con riserva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23279
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23279
    Data del deposito : 19 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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