Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza presidenziale 24 giugno 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23279 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23279/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11576/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11576 del 2021, proposto da
UL US, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Maria Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Reg Lombardia - Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CO HI ed EL ZA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0011121 del 26/08/2021;
- del decreto MPIAOOUSPMI 10886 del 23.08.2021;
- ove occorra, dell’Ordinanza Ministeriale 10.07.2020, n. 60;
- sempre, ove occorra, del Decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 51 del 03.03.2021;
- della nota prot. n. 25348 del 17.08.2021 del Ministero dell'Università e della ricerca;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 l’avv. LA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente mezzo di tutela la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe contestando la legittimità della propria esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze, in relazione all’insegnamento di sostegno.
In particolare, ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:
“ 1. Violazione e falsa applicazione dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10/07/2020 – Inapplicabilità della nota prot. 25348 del 17/08/2021 – ordinanza T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, n. 05304/2021 REG.PROV.CAU., n. 08696/2021 REG.RIC. del 06/10/2021 - Violazione art. 3 e 97 Cost. - Disparità di trattamento – Violazione del principio di buona fede - Eccesso di potere – Irragionevolezza – Arbitrarietà – Illogicità e ingiustizia manifesta ”;
“ 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della direttiva 2013/55/UE – Violazione art. 3 Cost. - Disparità di trattamento - Eccesso di potere – Irragionevolezza – Arbitrarietà – Illogicità e ingiustizia manifesta – Sentenza Consiglio di Stato n. 05415 depositata il 19.07.2021 ”.
Conclude per l’accoglimento del gravame.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza n. 7330 del 14 dicembre 20121 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
Con ordinanza presidenziale n. 2558 del 27 giugno 2025 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, correttamente eseguita dalla ricorrente.
All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 10 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Si osserva che l’O.M. n. 60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”. L’ordinanza consente, pertanto, l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
L’art. 10 della medesima ordinanza prevede, poi, la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
Il D.M. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, prevede che “possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
Pertanto, come affermato sia da questo Tribunale (v. tra le altre Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, n. 5382/2022; da ultimo Tar Lazio – Roma, sez. III bis, n. 12418/2022, che richiama anche la precedente giurisprudenza) sia dal Consiglio di Stato in fase cautelare (Cons. Stato, sez. VI, n. 6462/2021), la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consente l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.
Dalle superiori considerazioni sugli atti generali, che recano la disciplina della fattispecie, ne deriva che il ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, doveva essere inclusa, seppur con riserva, negli elenchi aggiuntivi alle GPS.
L’esclusione dagli elenchi aggiuntivi non può, poi, legittimamente fondarsi sulla impugnata nota ministeriale n. 25348 del 17 agosto 2021, richiamata nei provvedimenti di esclusione e specificamente contestata in ricorso. Tale nota, infatti, in disparte ogni valutazione circa la sua sostanziale legittimità, ha carattere generico ed indifferenziato, non considera le specifiche posizioni degli istanti né è stata mai comunicata agli interessati; pertanto, non può essere intesa quale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento, inoltrata dai ricorrenti, e non è idonea a far venire meno il presupposto dell’ammissione con riserva, costituito dalla pendenza del procedimento di riconoscimento.
La rilevata legittimità del D.M. n. 51/2021 nella parte in cui all’art. 7 rinvia all’OM n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto produce i suoi rivenienti effetti sull’estromissione del ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.
Le questioni sopra esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente trattati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non dirimenti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
3. Per le superiori considerazioni, il ricorso va accolto nei termini di cui sopra.
3.1 Le spese di lite possono essere compensate in ragione della serialità della controversia, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato, da porsi a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, al ricorrere dei presupposti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA IN, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA IN |
IL SEGRETARIO