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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/06/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2566
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2024\2566 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
, rappresentata ed assistita Parte_1 C.F._1
dall'avvocato ASSENZA GIORGIO
Ricorrente
Nei confronti di
, Controparte_1 P.IVA_1
Resistente – non costituito
Conclusioni
Parte ricorrente insiste in ricorso, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente reiterate e trascritte, discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato , rappresentata ed assistita dall'Avv. Giorgio Parte_1
Assenza, ricorre nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catania, esponendo:
- di aver prestato la propria attività professionale quale difensore del
“ , in persona del Curatore Controparte_2
Avv. Valentina Di Rosa, nell'ambito del giudizio d'appello avverso la
Sentenza resa dal Giudice di Pace di Modica, n. 138/2017 del
20.03.2017;
- detta attività professionale, inizialmente svolta congiuntamente con l'Avv. Vincenzo Iurato, era stata autorizzata dal Giudice delegato del
Fallimento (iscritto al n. 24/2018 R.G. Fall.) con provvedimento del
5.06.2020;
- poiché il Fallimento suddetto era privo dei fondi necessari, con istanza del Curatore, depositata l'11/07/2024, era stata richiesta al GD di emettere l'attestazione ex art. 144 del D.P.R. n. 115/2002, ai fini di ottenere l'ammissione del al Patrocinio a Spese dello Stato;
CP_2
- detta attestazione era stata emessa dal Giudice Delegato, dottoressa
Emanuela VA, in data 23.07.2024;
- contestualmente, l'avv. Vincenzo Iurato depositava istanza di rinuncia ai compensi a carico dell'Erario, non essendo possibile riconoscere e liquidare, ove la parte fosse stata ammessa al Patrocinio
a Spese dello Stato, il compenso professionale a due difensori;
- in data 23.07.2024, l'avvocato depositava, dunque, l'istanza di Pt_1 liquidazione dei compensi, reclamati in € 3.052,19, comprensivi dell'importo dovuto per spese generali 15% e CPA, di cui € 2.552,00 per compensi, così come previsto dal DM 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto dei valori medi;
Pagina 2 - tuttavia, con provvedimento dell'1.08.2024, il Tribunale di Ragusa, in persona del dottore Alessandro La Vecchia, rigettava la suddetta istanza di liquidazione, argomentando testualmente che “dalle verifiche effettuate sui registri di Cancelleria, agli atti del procedimento iscritto al n. 24/2018 r.g. fall. non risulta il provvedimento ex art. 144 d.p.r.
115/2002 allegato sub doc. 2 all'istanza di liquidazione (né l'istanza dell'11.07.2024 in esso richiamata)”.
Tanto premesso, contestava la legittimità del prefato provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione sostenendo:
- che l'attestazione ex art. 144 d.p.r. 115/2002, emessa dalla dottoressa
VA a seguito dell'istanza depositata dal Curatore in data
11.07.2024, era, per quanto le constava, autentica;
- che il curatore del fallimento, avvocato Valentina Di Rosa, in data
11.07.2024, aveva effettivamente depositato la richiesta di attestazione ex art. 144 dpr 115/2002, esitata dalla dottoressa VA con provvedimento del 23.07.2024, notificato dalla Cancelleria al Curatore in pari data. Con Alla stregua di tali premesse, riaffermava dianzi a questa il diritto alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta in favore del
[...]
, da quantificarsi, secondo i parametri forensi di Controparte_2 cui al DM 147/2022, con riferimento allo scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00
e per i giudizi innanzi al Tribunale, complessità media.
Non si costituiva il , sebbene ritualmente Controparte_1
citato
Alla udienza del 20.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
In data 27.01.2025, questo decidente, sciogliendo la riserva, disponeva che la Cancelleria acquisisse, tramite estrazione dal sistema informatico gli atti ed i provvedimenti richiamati dalla ricorrente e posti a fondamento del
Pagina 3 preteso diritto alla liquidazione, concedendo alle parti termine di giorni venti per presentare note e\o documentazione integrativa.
Con memoria depositata il 14.2.2025, il difensore della ricorrente chiedeva, in via istruttoria, ordinarsi al gestore del sito “procedure.it” la produzione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo telematico del fallimento 24/2018; ed ammettersi la testimonianza dell'avvocata Valentina
Di Rosa, Curatore del Fallimento n. 24/2018.
Nel merito, insisteva nell'accoglimento ricorso.
Con ordinanza del 28.02.2025, il decidente, ritenuta la causa matura, fissava l'udienza dell'11.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.
Parte ricorrente depositava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Impugna l'avvocato il provvedimento, in data Parte_1
01.08.2024, con il quale il giudice, dottore Alessandro La Vecchia, rigettava l'istanza di liquidazione dei compensi, ex art. 144 D.P.R. n. 115\2002, depositata dalla nominata ricorrente a conclusione dell'attività professionale svolta, quale difensore di fiducia del Fallimento “ Controparte_2
(curatore avv. Valentina Di Rosa), nel giudizio di appello avverso la
[...]
Sentenza resa dal Giudice di Pace di Modica n. 138 del 2017.
Riteneva quel decidente di non poter riconoscere alla professionista istante alcun compenso, stante la oggettiva falsità dell'ammannito provvedimento ex art. 144 TU Spese Giustizia (nonché la inesistenza della istanza in data 11.07.2024 in esso richiamata).
In buona sostanza, con il prefato provvedimento, il Giudice riteneva che il fallimento non potesse considerarsi ammesso al patrocinio a spese dello Stato, stante che l'attestazione del Giudice Delegato allegata all'istanza
Pagina 4 di liquidazione compensi sarebbe stata frutto di un falso materiale (tanto da disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero sede).
Ora, in punto di fatto, va rilevato che, ai fini del riconoscimento dei compensi, da porre a carico dell'Erario, l'odierna ricorrente produceva al
Giudice monocratico una attestazione, recante in intestazione il richiamo alla
“Ist. n. 31 dep. 11/07/2024”, con la quale “il Giudice Delegato Emanuela
VA” letta “l'istanza depositata il 11.07.2024; ritenuta la necessità di integrare l'autorizzazione già rilasciata in data 5 giugno 2020;
P.Q.M.
; attesta ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115\2002 che il fallimento è privo del denaro necessario per le spese necessarie per il giudizio 2049\2017 R.G. autorizzato con decreto del 5 giugno 2020; Ragusa, 23/07/2024”.
Detto documento reca in calce la sottoscrizione a stampa “il Giudice
Delegato Emanuela VA” e, sul bordo destro, l'attestazione, emessa da
“ARUBAPEC S.P.A.”, “firmato da MA A” (segue il seriale).
Orbene, a parere di questo decidente, non è in alcun modo contestabile che il provvedimento de quo – che, si ricordi, costituiva il presupposto necessario per la liquidazione dei compensi professionali invocati dall'odierna ricorrente - sia il frutto di una fraudolenta falsificazione.
Tale convincimento trova suo ineludibile fondamento nella convergenza della acquisita documentazione, che rende del tutto superflua, ai fini del decidere (id est ai fini di stabilire se lo Stato deve o meno remunerare l'attività svolta dall'avvocato ) l'assunzione di ulteriori Pt_1
prove (e, in particolare, quelle orali e documentali richieste dal patrocinatore della ricorrente).
Invero, il primo elemento è costituito dall'estratto informatico
“storico” del fascicolo fallimentare n. 24\2418, ove non si rinvengono né
l'istanza depositata in data 11.07.2024 (che, peraltro, nell'atto proveniente dal curatore avvocato Di Rosa sarebbe stato incongruamente “ricevuta” l'11
Pagina 5 luglio 2024 e “consegnata” il 30.04.2024), né, soprattutto, il provvedimento del GD del 23.07.2024.
Nel sistema telematico che gestisce il processo civile non risulta, pertanto, mai transitato il provvedimento ex art. 144 TU Spese Giustizia reso dal GD.
E che non ci si trovi affatto in presenza di un – improbabile - errore del sistema, sebbene di una materiale contraffazione – id est della produzione di un atto falso – lo dimostrano univocamente le modalità di confezione della attestazione di autenticità della firma elettronica ipoteticamente apposta dal Con
, dottoressa VA, riportata sul margine destro della attestazione in oggetto.
E', infatti, notorio che il nome corretto della dottoressa VA è
“ (evenienza questa evidentemente sfuggita Persona_1 all'autore del collage), onde l'attestazione “Aruba” di autenticità delle firme elettroniche riconducibili alla suddetta magistrato non è quella, riportata nella falsa attestazione, “firmato da MA A”, ma avrebbe dovuto essere quella “firmato da ” e\o Persona_1
“ ”. Persona_1
Ne consegue la “oggettiva” assenza della attestazione ex art. 144
D.P.R. n. 115\2002, che, come accennato, si pone come conditio sine qua non perché possa utilmente procedersi alla liquidazione dei compensi alla professionista istante, correttamente negata dal giudice procedente con l'impugnato provvedimento.
Poco importa, poi, che la ricorrente fosse in buona fede, confidando sulla autenticità del provvedimento quo, stante che, come già più volte rimarcato, difetta, ancor più a monte, il requisito “oggettivo” che avrebbe legittimato la remunerazione della prestazione a carico dell'Erario.
Pagina 6 In ogni caso, stante l'avvenuto uso processuale di atto che questo decidente ritiene falso, si impone la trasmissione degli atti al P.M. in sede, per le determinazioni che vorrà adottare.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Dispone trasmettersi al P.M. sede copia degli atti per le determinazioni che vorrà adottare.
Così deciso in Ragusa l'11.06.2025.
Il giudice
Francesco Paolo Pitarresi
Pagina 7
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2024\2566 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
, rappresentata ed assistita Parte_1 C.F._1
dall'avvocato ASSENZA GIORGIO
Ricorrente
Nei confronti di
, Controparte_1 P.IVA_1
Resistente – non costituito
Conclusioni
Parte ricorrente insiste in ricorso, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente reiterate e trascritte, discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato , rappresentata ed assistita dall'Avv. Giorgio Parte_1
Assenza, ricorre nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catania, esponendo:
- di aver prestato la propria attività professionale quale difensore del
“ , in persona del Curatore Controparte_2
Avv. Valentina Di Rosa, nell'ambito del giudizio d'appello avverso la
Sentenza resa dal Giudice di Pace di Modica, n. 138/2017 del
20.03.2017;
- detta attività professionale, inizialmente svolta congiuntamente con l'Avv. Vincenzo Iurato, era stata autorizzata dal Giudice delegato del
Fallimento (iscritto al n. 24/2018 R.G. Fall.) con provvedimento del
5.06.2020;
- poiché il Fallimento suddetto era privo dei fondi necessari, con istanza del Curatore, depositata l'11/07/2024, era stata richiesta al GD di emettere l'attestazione ex art. 144 del D.P.R. n. 115/2002, ai fini di ottenere l'ammissione del al Patrocinio a Spese dello Stato;
CP_2
- detta attestazione era stata emessa dal Giudice Delegato, dottoressa
Emanuela VA, in data 23.07.2024;
- contestualmente, l'avv. Vincenzo Iurato depositava istanza di rinuncia ai compensi a carico dell'Erario, non essendo possibile riconoscere e liquidare, ove la parte fosse stata ammessa al Patrocinio
a Spese dello Stato, il compenso professionale a due difensori;
- in data 23.07.2024, l'avvocato depositava, dunque, l'istanza di Pt_1 liquidazione dei compensi, reclamati in € 3.052,19, comprensivi dell'importo dovuto per spese generali 15% e CPA, di cui € 2.552,00 per compensi, così come previsto dal DM 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto dei valori medi;
Pagina 2 - tuttavia, con provvedimento dell'1.08.2024, il Tribunale di Ragusa, in persona del dottore Alessandro La Vecchia, rigettava la suddetta istanza di liquidazione, argomentando testualmente che “dalle verifiche effettuate sui registri di Cancelleria, agli atti del procedimento iscritto al n. 24/2018 r.g. fall. non risulta il provvedimento ex art. 144 d.p.r.
115/2002 allegato sub doc. 2 all'istanza di liquidazione (né l'istanza dell'11.07.2024 in esso richiamata)”.
Tanto premesso, contestava la legittimità del prefato provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione sostenendo:
- che l'attestazione ex art. 144 d.p.r. 115/2002, emessa dalla dottoressa
VA a seguito dell'istanza depositata dal Curatore in data
11.07.2024, era, per quanto le constava, autentica;
- che il curatore del fallimento, avvocato Valentina Di Rosa, in data
11.07.2024, aveva effettivamente depositato la richiesta di attestazione ex art. 144 dpr 115/2002, esitata dalla dottoressa VA con provvedimento del 23.07.2024, notificato dalla Cancelleria al Curatore in pari data. Con Alla stregua di tali premesse, riaffermava dianzi a questa il diritto alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta in favore del
[...]
, da quantificarsi, secondo i parametri forensi di Controparte_2 cui al DM 147/2022, con riferimento allo scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00
e per i giudizi innanzi al Tribunale, complessità media.
Non si costituiva il , sebbene ritualmente Controparte_1
citato
Alla udienza del 20.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
In data 27.01.2025, questo decidente, sciogliendo la riserva, disponeva che la Cancelleria acquisisse, tramite estrazione dal sistema informatico gli atti ed i provvedimenti richiamati dalla ricorrente e posti a fondamento del
Pagina 3 preteso diritto alla liquidazione, concedendo alle parti termine di giorni venti per presentare note e\o documentazione integrativa.
Con memoria depositata il 14.2.2025, il difensore della ricorrente chiedeva, in via istruttoria, ordinarsi al gestore del sito “procedure.it” la produzione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo telematico del fallimento 24/2018; ed ammettersi la testimonianza dell'avvocata Valentina
Di Rosa, Curatore del Fallimento n. 24/2018.
Nel merito, insisteva nell'accoglimento ricorso.
Con ordinanza del 28.02.2025, il decidente, ritenuta la causa matura, fissava l'udienza dell'11.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.
Parte ricorrente depositava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Impugna l'avvocato il provvedimento, in data Parte_1
01.08.2024, con il quale il giudice, dottore Alessandro La Vecchia, rigettava l'istanza di liquidazione dei compensi, ex art. 144 D.P.R. n. 115\2002, depositata dalla nominata ricorrente a conclusione dell'attività professionale svolta, quale difensore di fiducia del Fallimento “ Controparte_2
(curatore avv. Valentina Di Rosa), nel giudizio di appello avverso la
[...]
Sentenza resa dal Giudice di Pace di Modica n. 138 del 2017.
Riteneva quel decidente di non poter riconoscere alla professionista istante alcun compenso, stante la oggettiva falsità dell'ammannito provvedimento ex art. 144 TU Spese Giustizia (nonché la inesistenza della istanza in data 11.07.2024 in esso richiamata).
In buona sostanza, con il prefato provvedimento, il Giudice riteneva che il fallimento non potesse considerarsi ammesso al patrocinio a spese dello Stato, stante che l'attestazione del Giudice Delegato allegata all'istanza
Pagina 4 di liquidazione compensi sarebbe stata frutto di un falso materiale (tanto da disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero sede).
Ora, in punto di fatto, va rilevato che, ai fini del riconoscimento dei compensi, da porre a carico dell'Erario, l'odierna ricorrente produceva al
Giudice monocratico una attestazione, recante in intestazione il richiamo alla
“Ist. n. 31 dep. 11/07/2024”, con la quale “il Giudice Delegato Emanuela
VA” letta “l'istanza depositata il 11.07.2024; ritenuta la necessità di integrare l'autorizzazione già rilasciata in data 5 giugno 2020;
P.Q.M.
; attesta ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115\2002 che il fallimento è privo del denaro necessario per le spese necessarie per il giudizio 2049\2017 R.G. autorizzato con decreto del 5 giugno 2020; Ragusa, 23/07/2024”.
Detto documento reca in calce la sottoscrizione a stampa “il Giudice
Delegato Emanuela VA” e, sul bordo destro, l'attestazione, emessa da
“ARUBAPEC S.P.A.”, “firmato da MA A” (segue il seriale).
Orbene, a parere di questo decidente, non è in alcun modo contestabile che il provvedimento de quo – che, si ricordi, costituiva il presupposto necessario per la liquidazione dei compensi professionali invocati dall'odierna ricorrente - sia il frutto di una fraudolenta falsificazione.
Tale convincimento trova suo ineludibile fondamento nella convergenza della acquisita documentazione, che rende del tutto superflua, ai fini del decidere (id est ai fini di stabilire se lo Stato deve o meno remunerare l'attività svolta dall'avvocato ) l'assunzione di ulteriori Pt_1
prove (e, in particolare, quelle orali e documentali richieste dal patrocinatore della ricorrente).
Invero, il primo elemento è costituito dall'estratto informatico
“storico” del fascicolo fallimentare n. 24\2418, ove non si rinvengono né
l'istanza depositata in data 11.07.2024 (che, peraltro, nell'atto proveniente dal curatore avvocato Di Rosa sarebbe stato incongruamente “ricevuta” l'11
Pagina 5 luglio 2024 e “consegnata” il 30.04.2024), né, soprattutto, il provvedimento del GD del 23.07.2024.
Nel sistema telematico che gestisce il processo civile non risulta, pertanto, mai transitato il provvedimento ex art. 144 TU Spese Giustizia reso dal GD.
E che non ci si trovi affatto in presenza di un – improbabile - errore del sistema, sebbene di una materiale contraffazione – id est della produzione di un atto falso – lo dimostrano univocamente le modalità di confezione della attestazione di autenticità della firma elettronica ipoteticamente apposta dal Con
, dottoressa VA, riportata sul margine destro della attestazione in oggetto.
E', infatti, notorio che il nome corretto della dottoressa VA è
“ (evenienza questa evidentemente sfuggita Persona_1 all'autore del collage), onde l'attestazione “Aruba” di autenticità delle firme elettroniche riconducibili alla suddetta magistrato non è quella, riportata nella falsa attestazione, “firmato da MA A”, ma avrebbe dovuto essere quella “firmato da ” e\o Persona_1
“ ”. Persona_1
Ne consegue la “oggettiva” assenza della attestazione ex art. 144
D.P.R. n. 115\2002, che, come accennato, si pone come conditio sine qua non perché possa utilmente procedersi alla liquidazione dei compensi alla professionista istante, correttamente negata dal giudice procedente con l'impugnato provvedimento.
Poco importa, poi, che la ricorrente fosse in buona fede, confidando sulla autenticità del provvedimento quo, stante che, come già più volte rimarcato, difetta, ancor più a monte, il requisito “oggettivo” che avrebbe legittimato la remunerazione della prestazione a carico dell'Erario.
Pagina 6 In ogni caso, stante l'avvenuto uso processuale di atto che questo decidente ritiene falso, si impone la trasmissione degli atti al P.M. in sede, per le determinazioni che vorrà adottare.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Dispone trasmettersi al P.M. sede copia degli atti per le determinazioni che vorrà adottare.
Così deciso in Ragusa l'11.06.2025.
Il giudice
Francesco Paolo Pitarresi
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