TAR Bolzano, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 90
TAR
Sentenza 14 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 7 n. 1 lett. a) dei Criteri di cui alla delibera G.P. n. 1013/2024 per contrasto con l’art. 12 della legge n. 241/1990, l’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, l’art. 2 della l.p. n. 17/1993. Eccesso di potere per contrasto con il principio di trasparenza amministrativa

    La Corte ritiene che la predeterminazione dei criteri sia chiara e dettagliata, non scontando censure di opacità e indeterminatezza. La posizione soggettiva dell'ente richiedente è qualificata come interesse legittimo.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 12 L. 241/1990, nonché dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 7 della L.P. 17/1993 per difetto di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione ai sensi dell’art. 1 co. 1 bis della l.p. 17/1993 e dell’art. 1 co. 2 bis l. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria

    La Corte ritiene che vi sia stata una lunga interlocuzione tra l'Ufficio provinciale e il Centro, durante la quale sono state spiegate le ragioni dell'equiparazione della posizione del direttore a quella di un dipendente provinciale di pari qualifica. Il prospetto del consulente del lavoro è stato inviato dopo l'adozione del decreto concessorio.

  • Rigettato
    Mancata considerazione di indennità previste dal contratto collettivo

    La Corte ritiene che non vi sia un generale principio di cumulabilità delle indennità. Le indennità specifiche invocate non sono applicabili alla posizione del direttore o sono già state considerate (indennità di coordinamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 90
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 90
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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