Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2025, proposto da
Centro Tutela dei Diritti del Malato Alto Adige – OL OD, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Mazzei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Laura Fadanelli, CH Purrello e Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come da rispettive PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
per l’annullamento
1) del provvedimento della Direttrice dell’Ufficio Personale, formazione e contributi in ambito sanitario - Ripartizione Salute della Provincia autonoma di Bolzano di data 8.8.2025 nonché del presupposto provvedimento di data 1.7.2025 e del successivo correttivo di data 1.10.2025, tutti aventi ad oggetto la “ Concessione di contributo per spesa corrente per l’anno 2025 ai sensi della legge provinciale 7/2001, art. 81 – Decreto n. 9832/2025 del 19.06.2025 ”, limitatamente alla parte in cui si ammette a rimborso solo la somma di euro 60.720,64- a titolo di spesa corrente per il pagamento degli emolumenti del Direttore del Centro Tutela dei diritti del Malato dott. MA;
2) del presupposto decreto della Direttrice della Ripartizione Salute della Provincia autonoma di Bolzano n. 9832/2025 del 19.6.2025, non pubblicato né trasmesso, avente ad oggetto “ Concessione di contributo per spesa corrente per l’anno 2025 ai sensi della Legge provinciale 7/2001, art. 81 ”;
- nonché di ogni ulteriore provvedimento presupposto, infraprocedimentale, connesso, collegato e conseguente.
3) in via subordinata, del presupposto art. 7 n. 1 lett. a) delibera della Giunta provinciale n. 1013/2024 di data 12.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il consigliere CH TR e uditi per le parti i difensori come indicato in verbale;
Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 8 aprile 2026 il consigliere CH TR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto la concessione da parte dell’Ufficio Personale, formazione e contributi in ambito sanitario della Provincia autonoma di Bolzano di un contributo per spese correnti relative all’anno 2025, ai sensi dell’art. 81 della L.P. n. 7/2001 e del D.G.P. n. 1013/2024 avente ad oggetto l’approvazione dei “ Criteri per la concessione di contributi in attuazione del Piano sanitario provinciale ”.
Nel caso all’esame in sede di istruttoria della domanda inoltrata dal Centro Tutela dei Diritti del Malato Alto Adige – OL OD (di seguito anche Centro), l’Amministrazione provinciale, in conformità al criterio secondo il quale il costo ammesso a contributo per il personale dell’ente richiedente, non può essere maggiore del costo previsto per i dipendenti provinciali di pari qualifica, ha ridotto l’importo di Euro 74.019,30 esposto dal Centro in relazione agli emolumenti spettanti al proprio direttore, ammettendo a contributo, sulla base del contratto per i dipendenti provinciali di pari qualifica in vigore al momento dell’istruttoria, invece dell’importo richiesto dall’ente, un importo pari a Euro 60.720,64, sul quale poi è stato determinato il contributo pubblico concesso nella misura del 75%.
2. Il centro ricorrente impugna, pertanto, gli atti meglio identificati in epigrafe, facendo valere i seguenti motivi di ricorso:
I) “ Illegittimità dell’art. 7 n. 1 lett. a) dei Criteri di cui alla delibera G.P. n. 1013/2024 per contrasto con l’art. 12 della legge n. 241/1990, l’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, l’art. 2 della l.p. n. 17/1993. Eccesso di potere per contrasto con il principio di trasparenza amministrativa .”
Con il primo motivo il Centro ritiene che il citato art. 7 (“ Spese ammissibili per spese correnti ”) dei Criteri approvati dalla Giunta provinciale, nella parte in cui ammettono a contributo le spese per il personale dipendente, prevedendo che il costo richiesto non possa essere maggiore del costo previsto per i dipendenti provinciali di pari qualifica, violi il principio della chiara predeterminazione dei criteri per l’erogazione di contributi pubblici. Ritiene il ricorrente che il criterio in parola sia opaco e non soddisfi il requisito della chiarezza richiesto dalla normativa vigente, in quanto sarebbe privo di un “ riferimento puntuale ai parametri e alle modalità da adottare per la determinazione delle spese per il personale ammissibili a rimborso ”, e questo in considerazione del fatto che il contratto di comparto per il personale provinciale prevede per ciascuna qualifica professionale anche diverse fasce retributive, nonché diverse indennità in ragione delle specifiche professionalità o responsabilità assunte.
II) “ Violazione dell’art. 12 L. 241/1990, nonché dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 7 della L.P. 17/1993 per difetto di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione ai sensi dell’art. 1 co. 1 bis della l.p. 17/1993 e dell’art. 1 co. 2 bis l. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria.”
Il secondo motivo di impugnazione riguarda essenzialmente il decreto n. 9833 di data 19.06.2025 della Direttrice di Ripartizione avente ad oggetto la concessione dei contributi per spese correnti agli enti ammessi a contributo ed elencati in una tabella allegata al decreto. Il ricorrente fa valere vizi motivazionali, perché il decreto e la tabella sarebbero privi delle indicazioni in ordine alle ragioni che hanno condotto alla quantificazione delle somme ammesse a contributo.
Anche a seguito delle conseguenti comunicazioni di data 1.7.2025, 8.8.2025 e 1.10.2025 dell’Ufficio provinciale, per il Centro ricorrente sarebbero rimaste imperscrutabili le ragioni della decurtazione del costo esposto per lo stipendio del proprio direttore, come comunicate dall’Amministrazione, con conseguente asserita violazione del suo diritto di conoscere i motivi del rigetto della propria istanza. Tant’è che, oltre ai vizi motivazionali, fa valere anche il vizio di eccesso di potere per difetto istruttorio in relazione ad un asserito mancato accertamento da parte dell’Ufficio provinciale delle mansioni effettivamente svolte dal direttore del Centro, nemmeno a fronte di un prospetto predisposto dal proprio consulente del lavoro e contenente una simulazione relativa agli emolumenti ipoteticamente spettanti al dott. MA in base al contratto di comparto per i dipendenti provinciali.
III) “In subordine - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 n. 1 lett. a) Criteri di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1013/2024 in attuazione dell’art. 81 l.p. n. 7/2001. Eccesso di potere per errore in punto di fatto e per travisamento dei fatti. ”
In via subordinata e condizionata al rigetto del primo motivo di impugnazione, con l’ultimo motivo di impugnazione, il ricorrente, fatta la premessa che nel determinare il corrispondente livello stipendiale costituente il limite massimo dei costi ammissibili a contributo, l’Ufficio provinciale sarebbe tenuto ad effettuare un’approfondita istruttoria in relazione alle specifiche competenze e attività svolte dal singolo dipendente dell’ente richiedente, nonché a tenere conto anche degli anni di anzianità e delle diverse indennità previste dal contratto di comparto per retribuire le specifiche competenze svolte, lamenta con riferimento ad una tabella di calcolo trasmessa dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni intercorse e contenente la simulazione per un ipotetico stipendio lordo, determinato ai sensi del contratto di comparto per i dipendenti pubblici, in tesi spettante al direttore del Centro, eccesso di potere per difetto istruttorio, in quanto nella propria ipotesi di calcolo l’Amministrazione non ha considerato i) l’indennità di reperibilità di cui all’art. 14 del Contratto di comparto; ii) l’indennità per servizio di sportello di cui all’art. 16 del medesimo contratto, nonché iii) l’indennità d’istituto di cui all’art. 24 del medesimo contratto.
3. L’Amministrazione provinciale si è costituita con comparsa di stile, depositando copiosa documentazione.
4. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno prodotto ulteriori documenti, nonché memorie difensive e di replica. In specie l’Amministrazione resistente ha preso puntuale e specifica posizione sulle deduzioni di parte ricorrente, rappresentando come in sede di istruttoria fosse anche intervenuto un incontro chiarificatore fra l’Ufficio e i rappresentanti del Centro, e ha insistito per il rigetto per infondatezza del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 11 marzo 2026 il Presidente ha avvisato parte ricorrente che ai fini della trattazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sarebbe stato necessario che essa deducesse e comprovasse di non esercitare attività economica, ai sensi dell’art. 119 del d.p.r. n. 115 del 30.05.2002 e come chiarito da Corte Cost. sent. 6 marzo 2019, n. 35, concedendo per tale incombente termine di 15 giorni. Parte ricorrente depositava in termini una memoria difensiva con documentazione.
In seguito il ricorso è stato introitato per la decisione sulle conclusioni delle parti e deciso alla camera di consiglio riconvocata.
6. Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere conseguentemente rigettato per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
7. Ad inquadramento giuridico della fattispecie giova richiamare come in forza dell’art. 81 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7 “ Riordinamento del servizio sanitario provinciale ”, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento o il sostegno degli obbiettivi del Piano sanitario provinciale.
7.1 Con la delibera n. 1013 di data 12.11.2024, qui impugnata, la Giunta provinciale ha, pertanto, approvato i “ Criteri per la concessione di contributi in attuazione del piano sanitario provinciale ”, individuando gli enti beneficiari, le attività o iniziative sovvenzionabili, le diverse tipologie di spese ammesse a contributo nonché il limite massimo della contribuzione, disciplinando anche l’ iter procedimentale per la concessione dell’agevolazione economica.
Ai fini che qui interessano l’art. 3 disciplina i “ Contributi per spese correnti ” con la previsione che “ nell’ambito delle risorse disponibili sono concessi contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per spese correnti che gli enti sostengono per l’ordinaria gestione della propria organizzazione e per lo svolgimento delle attività riguardanti l’ambito sanitario ”.
Al comma 4 del medesimo articolo, con specifico riferimento agli enti “ che svolgono per statuto attività di tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini in ambito sanitario sul territorio provinciale”, il predetto limite viene derogato, in quanto viene espressamente previsto che a questi enti “ può essere concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa ammessa”, sempre fino alla concorrenza delle risorse disponibili .
Per quanto concerne la domanda di contributo per spese correnti è previsto che il richiedente alleghi una scheda dati del personale dipendente, contenente le informazioni quali il contratto collettivo applicato, la retribuzione lorda annuale, il costo complessivo di ogni dipendente, i dettagli del rapporto di lavoro, le mansioni previste e il livello di inquadramento (cfr. art. 5, comma 6, lett. b)).
L’art. 7 “ Spese ammissibili per spese correnti ” chiarisce meglio le spese amministrative e quelle per personale dipendente o equiparato ammesse a contributo, precisando in relazione alle spese per il personale dipendente che “ Il costo del personale dell’ente richiedente non può essere superiore al costo previsto per le/i dipendenti provinciali di pari qualifica. Eventuali mansioni di coordinamento o dirigenziali devono essere indicate nella domanda. ”
8. In punto di fatto va aggiunto che dalla documentazione versata in atti risulta che successivamente all’istruttoria della domanda presentata dal Centro in data 18 dicembre 2024, l’Ufficio provinciale in data 11 marzo 2025 ha inviato al legale del Centro ricorrente un conteggio relativo alle diverse spese riconosciute e ammesse a contribuzione, evidenziando come la posizione del direttore, dott. MA, era stata assimilata ad un ottavo livello con indennità di coordinamento (doc. 8 ricorrente).
8.1 Dagli ulteriori documenti dimessi emerge pure che sono seguite lunghe interlocuzioni tra il Centro e l’Ufficio provinciale, le quali sono poi sfociate nell’ulteriore comunicazione dell’Ufficio di data 19 maggio 2025 avente ad oggetto una tabella contenente la dettagliata esposizione delle singole voci retributive e di indennità riconosciute in relazione alla posizione del direttore del Centro, tra le quali anche gli anni di anzianità, l’indennità di bilinguismo e un adeguamento del premio di produttività.
8.2 In data 19.06.2025 è intervenuto poi il decreto della Direttrice di Ripartizione avente ad oggetto la concessione dei contributi ai diversi enti richiedenti, tra i quali figura anche l’odierno ricorrente. Dalla tabella allegata a questo decreto emerge come per la posizione del Centro ricorrente, a fronte di un importo richiesto a titolo di spese correnti di Euro 105.748,16, è stato ammesso l’importo di Euro 90.744,50, sul quale è stato concesso un contributo in misura pari al 75 per cento, e quindi pari a Euro 68.058,38, con un anticipo di Euro 57.849,62.
8.3 Dalla documentazione dimessa risulta che successivamente all’adozione di tale decreto, in data 26 giugno 2025, si è tenuto un ulteriore incontro presso l’Ufficio provinciale, in presenza del legale, del consulente del lavoro nonché del direttore del Centro, e che a questo incontro è seguito poi, in data 24 luglio 2025, l’invio di una simulazione predisposta dal consulente del lavoro del Centro, nella quale, tenendo conto di una serie di indennità previste dal contratto collettivo provinciale, si giustificavano le competenze percepite dal direttore del Centro.
9. Riassumendo quanto esposto va detto che nel caso all’esame il ricorrente si duole della mancata ammissione a contributo, recte del mancato riconoscimento come spesa corrente di una parte dei costi del compenso spettante al proprio direttore, ai fini della determinazione dell’ammontare sul quale calcolare il contributo pubblico. Nel caso specifico ossia nel caso di un ente svolgente per statuto attività di tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario, la Giunta provinciale può concedere, nell’ambito delle risorse disponibili, sulle somme ammesse una sovvenzione fino al 75 per cento.
Esposta la cornice normativa e ricostruiti i fatti, come emergenti dalla documentazione dimessa, si può passare all’esame dei singoli motivi di impugnazione.
10. Il primo motivo di impugnazione, oltre che inammissibile per genericità, è anche infondato.
10.1 Il ricorrente pone, infatti, a base della propria censura un non meglio identificato principio di predeterminazione dei criteri che imporrebbe una previsione dei criteri talmente stringente, da rendere l’assegnazione di vantaggi economici un’attività del tutto vincolata e non discrezionale.
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno della propria affermazione, si rileva ad un miglior esame - come correttamente rilevato dalla difesa dell’Amministrazione -, del tutto irrilevante, posto che i casi ivi trattati sono differenti e non sovrapponibili al caso qui in esame.
Basti rilevare in proposito come nel presente caso la legge provinciale ha attribuito alla Giunta provinciale il potere di concedere contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento o il sostegno degli obbiettivi del Piano sanitario provinciale.
La Giunta provinciale ha poi con un atto a contenuto generale, non richiedente una particolare o puntuale motivazione (cfr. art. 7, comma 2, L.P. 17/1993), ossia con l’approvazione dei criteri per la concessione dei contributi, disciplinato gli enti, le tipologie di attività o di iniziative che avrebbero potuto beneficiare di queste agevolazioni, nonché le singole tipologie dei costi e il relativo ammontare ammesso a contributo. Da questi criteri emerge in modo chiaro che le agevolazioni concesse non avrebbero potuto essere maggiori, né delle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione, né che avrebbero coperto l’intero costo esposto dagli enti richiedenti, ma al massimo solo una determinata percentuale di alcuni specifici costi (“ può essere concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa ammessa. ”).
Ne consegue che la posizione soggettiva dell’ente richiedente va necessariamente qualificata come di interesse legittimo rispetto all’attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.
10.2 La Giunta provinciale ha anche individuato in relazione alle spese correnti, sia per quelle relative al personale che per quelle relative alle spese amministrative, i costi ammissibili e quelli non ammissibili, prevedendo per il costo del personale - che qui rileva – che sarebbe stato ammesso a contributo al massimo un importo pari al costo previsto per un dipendente provinciale di pari qualifica, con la conseguenza che della parte del costo che superava questo parametro non si sarebbe tenuto conto ai fini della determinazione dell’agevolazione pubblica.
Ritiene il Collegio che una simile chiara e dettagliata predeterminazione dei criteri e delle modalità cui attenersi nell’attribuzione di vantaggi economici non sconti le censure di opacità e indeterminatezza tale, da non garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, prevista dall’art. 12 l. n. 241/1990 e art. 2 L.P. n. 17/1993, e che, invece, la predetta regola sia da ritenersi come assolutamente adeguata e sufficientemente specifica.
10.3 Né può essere dedotto che a fronte di una simile predeterminazione dei criteri, l’erogazione del denaro pubblico da parte dell’Amministrazione possa considerarsi completamente libera o arbitraria, in quanto i criteri previsti nonché i limiti imposti, sia ai costi ammessi a contributo sia alla percentuale massima dell’agevolazione concedibile, incanalano e circoscrivono in modo preciso l’attività discrezionale amministrativa, senza ledere i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i singoli enti richiedenti.
10.4 A ciò si aggiunge che il Collegio condivide quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza in tema di elaborazione di criteri tecnico – discrezionali ai fini dell’attribuzione di contributi pubblici (TAR Lazio, 12 novembre 2025, n. 20134; cfr. Cass. civ., sez. un., 8 marzo 2012 n. 3622; Cons. St., sez. V, 27 giugno 2012, n. 3778; 3 maggio 2012, n. 2552; sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640, T.A.R. Palermo, n. 2322 del 2015; C.G.A.R.S. n. 412 del 2020), ovvero che “ il giudice amministrativo, adito in sede di legittimità in relazione a procedure comparative (o, come nella vicenda che occupa, attributive di finanziamenti pubblici), deve astenersi dal censurare i criteri di valutazione elaborati dall’amministrazione nonché la scelta degli elementi ai quali la stessa amministrazione ha inteso dare peso, tranne il caso in cui siano abnormi ovvero in contrasto con il diritto positivo ” (Consiglio di Stato sez. V 22 maggio 2013 n. 2784; Consiglio di Stato sez. VI 17 febbraio 2012 n. 861).
11. Anche il secondo motivo di impugnazione vertente su asseriti vizi motivazionali dei provvedimenti di concessione del finanziamento pubblico che non consentirebbero a parte ricorrente di comprendere le ragioni della determinazione della spesa ammessa a contributo è privo di pregio.
Come esposto sopra è intercorsa una lunga interlocuzione tra i rappresentanti del Centro e l’Ufficio provinciale prima della concessione del contributo e in questi incontri è stata trattata in particolare anche la posizione del direttore del centro e l’Ufficio ha esposto e reso evidente il modo in cui aveva equiparato la medesima a quella di un dipendente provinciale di pari qualifica, riconoscendo anche l’anzianità di servizio, l’indennità di bilinguismo e l’indennità di coordinamento.
11.1 Inconsistente è anche la censura di difetto istruttorio perché l’Ufficio provinciale non avrebbe svolto alcuna ulteriore valutazione in relazione alla posizione del dott. MA “ a fronte della predisposizione di un dettagliato prospetto da parte del consulente del lavoro ”. Risulta che tale prospetto è stato inviato all’Ufficio in data 24 luglio 2025, ossia successivamente all’adozione del decreto della Direttrice di Ripartizione di data 26 giugno 2025, con la conseguenza che l’asserita mancata considerazione di tale prospetto non è idonea ad inficiare il già emanato provvedimento concessorio dei contributi.
12. Né miglior pregio ha l’ultimo motivo di impugnazione, proposto in via subordinata e condizionata al rigetto del primo motivo di impugnazione.
Sostanzialmente ritiene il ricorrente che il limite previsto dall’art. 7 della D.G.P. n. 1013/2024 per l’ammissibilità a contributo delle spese per il personale dipendente dell’ente, ossia la disciplina che il relativo costo non può essere maggiore del costo previsto per un dipendente provinciale di pari qualifica, andrebbe intesa nel senso che ai fini della determinazione di questo limite, si dovrebbe tener conto anche di tutte le eventuali diverse indennità, previste dal contratto collettivo di comparto per il personale provinciale, per lo svolgimento di mansioni assimilabili a quelle effettivamente svolte dal dipendente dell’ente. Affermando un generale principio di cumulabilità delle indennità, asseritamente previsto dall’art. 26 del contratto collettivo di comparto di data 16.12.2024, il ricorrente nello specifico lamenta la mancata considerazione i) dell’indennità di reperibilità di cui all’art. 14 del contratto collettivo, ii) dell’indennità per servizio di sportello di cui all’art. 16 del medesimo contratto, nonché iii) l’indennità d’istituto di cui all’art. 24 del medesimo contratto.
12.1 In disparte il fatto che il motivo essenzialmente tende a sollecitare il giudice amministrativo a un non consentito sindacato di merito al di fuori dei tassativi casi contemplati dalla legge ( ex art. 134 c.p.a.), il motivo e il presupposto dal quale lo stesso muove si appalesano come infondati.
12.2 Infatti non è dato al Collegio individuare l’affermato principio di generale cumulabilità delle diverse indennità.
L’art. 26 del Contratto collettivo di comparto per il personale provinciale di data 16.12.2024, al quale parte ricorrente fa rinvio, reca la rubrica “ Cumulo di indennità ” ma si limita a sostituire l’art. 16 del Contratto collettivo di comparto del 04.07.2022, chiarendo che per il personale provinciale trova diretta applicazione la disciplina in tema di cumulabilità di indennità previste dal contratto di intercomparto. Questo contratto a sua volta non prevede alcuna generale cumulabilità, in quanto si limita a stabilire che solo alcune indennità e solo entro certi limiti ben determinati sono cumulabili.
12.3 A ciò si aggiunge che l’indennità di reperibilità di cui all’art. 14 del contratto collettivo del 16.12.2024 è espressamente prevista per il personale della Centrale viabilità incardinata presso l’Agenzia per la protezione civile; l’indennità di servizio allo sportello di cui all’art. 16 del citato contratto collettivo è prevista per il personale che presta “ prevalentemente servizio presso gli sportelli aperti al pubblico ” e non è cumulabile con altre indennità di istituto per l’espletamento di attività aperte al pubblico; e l’” indennità d’istituto e coordinamento” di cui all’art. 24 del medesimo contratto “ può ” essere assegnata dalla Giunta provinciale a singole persone a cui vengono affidate mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza, con la conseguenza che, nel caso specifico, non pare affatto cumulabile con l’indennità di coordinamento già riconosciuta dall’Ufficio provinciale alla posizione del direttore del Centro. Questo, in quanto, tale ultima indennità è anche l’unica espressamente prevista dai criteri per la concessione dei contributi all’esame (“ Eventuali mansioni di coordinamento o dirigenziali devono essere indicate nella domanda ”, cfr. art. 7).
13. Per quanto esposto il ricorso non è meritevole di positiva considerazione e deve essere rigettato.
14. In merito alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente Centro, accolta dall’apposita Commissione istituita ai sensi dell’art. 14, norm. att., d.lvo. 104/2010, in via anticipata e provvisoria con decreto n. 6 di data 06.11.2025, ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti per la sua conferma, per mancanza dei presupposti di legge richiesti dall’art. 119 D.P.R. n. 115/2002 (non perseguire scopo di lucro e non esercitare attività economica).
14.1 All’atto della domanda di ammissione il Centro aveva dichiarato di non superare il limite massimo di reddito previsto, allegando la propria dichiarazione dei redditi, e aveva altresì dichiarato di non perseguire scopi di lucro e di non esercitare attività economica, senza tuttavia allegare alcunché a comprova di quanto affermato.
A seguito dell’invito espresso dal Presidente in udienza pubblica, il Centro ha depositato una breve memoria in cui richiamava due arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (n. 11393/2024 e n. 11554/2024), allegando anche una relazione del commercialista e un rendiconto redatto secondo il principio di cassa relativo alle annualità 2024/2025.
14.2 In punto il Collegio rileva come le due pronunce della Corte di Cassazione richiamate, che hanno cassato con rinvio due ordinanze del Tribunale di Padova affermando che “ il concetto di attività economica contemplato nell’art. 119 D.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obbiettivo solidaristico ”, non possano trovare applicazione al caso in esame, essendo intervenute in materia di una società di mutuo soccorso e, quindi, su una fattispecie non sovrapponibile a quella all’esame.
14.3 Giova ricordare che oltre ai presupposti di carattere c.d. generale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ossia la non manifesta infondatezza della pretesa e il non superamento di un determinato limite reddituale (cfr. art. 74 e art. 76 D.P.R. n. 115/2002), per gli enti e le associazioni il legislatore ha aggiunto i presupposti c.d. specifici della mancanza di scopo di lucro e dell’assenza di attività economica (“ enti e associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica ”, art. 119, D.P.R., n. 115/2002).
La giurisprudenza amministrativa da tempo ha chiarito che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di un ente non profit non è sufficiente l’assenza dello scopo di lucro, ma è altresì necessario che l’ente non eserciti attività economica, in quanto trattasi di due concetti distinti e non sovrapponibili.
Deve ritenersi, quindi, che un ente svolga attività con metodo economico anche se le condizioni di mercato non gli consentono poi in definitiva di ricavare un reddito imponibile o remunerare, in fatto, i fattori produttivi, che ben possono essere rappresentati dalle prestazioni spontanee e gratuite degli aderenti all’associazione di volontariato (TAR Marche, ord. n. 272/2017; TAR Reggio Calabria, ord. n. 486/2015).
Sollevata questione di illegittimità costituzionale di questa disciplina, la Corte Costituzionale con sentenza n. 35 di data 06.03.2019, ricordato “ come la disciplina legislativa del patrocinio a spese dello Stato per in non abbienti «risulta assoggettata, sin dal suo esordio, ad un regime differenziato a seconda del tipo di controversie cui il beneficio si applicabile», in virtù dell’intrinseca diversità dei modelli del processo civile, penale e amministrativo ” (sent. Cost. n. 237 del 2015) e richiamata la considerazione che “ in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l’individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per in non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia ” (Cost. n. 16 del 2018), ha statuito che “ non può reputarsi manifestamente irragionevole la scelta legislativa, in base alla quale, in controversie civili, amministrative, contabili o tributarie è esclusa l’ammissione al beneficio al patrocinio a spese dello Stato di enti o associazioni, i quali, se pur non perseguono fini di lucro, esercitano una attività economica che - proprio perché tale, e a prescindere dalla destinazione degli eventuali utili e dalla consistenza di cespiti patrimoniali - consente accantonamenti in vista, fra l’altro proprio di eventuali contenziosi giudiziali. Una situazione, questa, assai diversa da quella che caratterizza il regime che disciplina il beneficio in favore delle persone fisiche, per le quali l’attività economica si traduce in un reddito che, sotto soglia che spetta al legislatore determinare (sentenza n. 219 del 2017), giustifica l’intervento dello Stato a tutela e garanzia dell’effettivo esercizio del diritto di azione e di difesa. ”.
In tale capo della motivazione è delineata la nozione qui rilevante dell’attività economica, il cui svolgimento, se da parte di enti o associazioni, possa precludere a questi ultimi la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato: l’attività economica che preclude, per enti e associazioni, l’ammissione al beneficio, è ivi ricondotta, in particolare, a quella che “ consente accantonamenti in vista di contenziosi giudiziali ”.
Il significato di questa affermazione, nella motivazione della sentenza costituzionale 35/2019, è più che evidente: poiché la ratio del beneficio in questione è individuata, dalla stessa sentenza, nell’” intervento dello Stato a tutela e garanzia dell’effettivo esercizio del diritto di azione e di difesa ”, ne deriva che ne sono esclusi gli enti e le associazioni che svolgono attività economica sulla base di un bilancio che “ consente accantonamenti in vista, fra l’altro, proprio di eventuali contenziosi giudiziali ” (cfr. par. 3.2 della sentenza Corte costituzionale, n. 35/2019).
14.4 Per quanto esposto e considerato che dalla relazione del commercialista depositata in giudizio dal Centro ricorrente emerge come esso, pur non perseguendo uno scopo di lucro, abbia contabilizzato nell’anno 2025 un “avanzo d’esercizio” pari a Euro 27.409, dal che si può presumere la possibilità di prevedere accantonamenti anche per eventuali contenziosi giudiziali, non può che concludersi che esso svolga, comunque, un’attività da qualificarsi economica ai sensi dell’art. 119 D.P.R. 115/2002.
14.5 A ciò si aggiunge che il presente contenzioso, riguardando essenzialmente lo stipendio del direttore del Centro, attiene all’esclusivo interesse dell’ente e non pare avere un oggetto strettamente compatibile con le finalità statutarie di assistenza, consulenza e tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario, socio-sanitario ed assistenziale.
Ai sensi dell’art. 136, comma 2 del d.P.R. n. 115/2002 deve pertanto disporsi, con effetto retroattivo ai sensi del successivo comma 3, la revoca della precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposta dalla competente commissione con decreto n. 6/2025, stante la evidente carenza dei presupposti.
14. Quanto alle spese di lite del procedimento, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la compensazione ex art. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. in considerazione della peculiarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Revoca l’ammissione provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nelle camere di consiglio dei giorni 11 marzo 2026 e 8 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
HA RC, Presidente
CH TR, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH TR | HA RC |
IL SEGRETARIO