Art. 10. Scritturazione e conservazione dei registri 1. I registri previsti dal presente regolamento sono approntati dalle ditte obbligate alla loro tenuta e sono sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF. Alla fine dell'esercizio finanziario si procede alla chiusura contabile dei registri e le giacenze effettive finali sono riportate sui registri dell'anno successivo. I registri e la documentazione allegata sono custoditi per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dall'UTF.
3. I registri ed i documenti ad essi allegati sono scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte sono riportate in corrispondenza.
4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.
2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dall'UTF.
3. I registri ed i documenti ad essi allegati sono scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte sono riportate in corrispondenza.
4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.