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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2024, n. 43111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43111 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ER VA nato a [...] il [...] AN AU nato a [...] il [...] IN RA nato a [...] il [...] AN NZ IC nato a [...] il [...] OR NO nato a [...] il [...] AM VA nato a [...] il [...] US EP nato a [...] il [...] SC ET nato a [...] il [...] AS EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF UL, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di ER VA e la dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
udito il difensore, avv. EP Forestiere, per SC ET e, in sostituzione dell'avv. TI Sferrazzo, per ER VA, che, dopo breve discussione ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 43111 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 31/10/2024 1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 16/6/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 9/6/2020, che aveva condannato VA ER, AU IL, RA IN, NZ IC AN, NO OR, VA AM, EP US, ET SC e EP AS per i reati loro rispettivamente ascritti, rideterminava le pene. 2. VA ER, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 629 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva come il ricorrente, avvistato del tutto casualmente nella piazza di Lentini e contattato da CA RE (zio di UT ZI, alla quale era stata rubata l'autovettura), si sia limitato a metterlo in contatto con AU IL, cioè con il soggetto che avrebbe potuto consentire il ritrovamento del veicolo, poi disinteressandosi della trattativa tra i due, dell'esborso di denaro e della restituzione dell'autovettura; come, dunque, il ER abbia agito nell'esclusivo interesse della vittima, senza conseguire alcuna utilità. Denunzia, dunque, l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale - pur ritenendo l'attività svolta su incarico della persona offesa e senza che abbia percepito parte del prezzo, elemento quest'ultimo sintomatico della liberalità della condotta posta in essere - giunge poi apoditticamente alla affermazione di una congetturale implicita adesione volontaria dell'intermediario alla condotta illecita altrui. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 114 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che la motivazione sulla esclusione della circostanza attenuante è apparente e congetturale, atteso che ha fatto mal governo dei principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti nella fase preparatoria o in quella esecutiva abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella determinazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato ugualmente posto in essere anche senza l'attività del correo;
che,nel caso di specie, l'evento estorsivo sarebbe stato ugualmente posto in essere, pur senza la condotta dell'odierno di corrente, in quanto il RE aveva dichiarato d'essersi 2 rivolto anche ad altri, che ben avrebbero potuto indicargli le persone alle quali rivolgersi per ottenere la restituzione dell'auto rubata di cui si discute. 2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che i giudici di appello con una motivazione apparente non hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, nonostante il ruolo marginale ricoperto dal ER nella vicenda estorsiva, avendo valorizzato i precedenti penali, senza considerare che l'ultimo risale al lontano 2001. 3. AU IL, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui ai capi C1) e I1). Evidenzia che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla richiesta di irrogazione di una pena base più contenuta, con ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 4. RA IN, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 4.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo F). Rileva che la motivazione è condizionata da una unidirezionalità interpretativa, tenuto conto che,dalle risultanze dibattimentali,non si evince che il danneggiamento delle piante fosse finalizzato a costringere i titolari della Red.Co.P. ad effettuare assunzioni;
che, invero, nulla esclude che il danneggiamento sia stato perpetrato per ritorsione;
che, in tal senso, depone anche il dato cronologico, tenuto conto che il danneggiamento risulta perpetrato dopo la denegata assunzione. 4.2 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo F), evidenziando come la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla richiesta di riduzione della pena nella misura massima per il tentativo, con ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 5. NZ IC AN, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione. 5.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 628 cod. pen., nonché motivazione illogica. Rileva che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità 3 del ricorrente in relazione alla rapina di cui al capo E) con una motivazione apparente, ritenendo che la difesa non avesse indicato elementi da cui poter desumere eventuali contrasti tra il AN e la coimputata RI OC, che lo aveva chiamato in correità; che, dunque, i giudici di appello hanno tralasciato le considerazioni difensive in ordine ai motivi di convenienza che avevano spinto la OC a confessare ed alla sua denunciata inattendibilità; che, invero, essendo il AN amico del compagno della dichiarante è inverosimile che questa lo avesse individuato solo con il nome di battesimo e non anche con il cognome;
che anche il contenuto della conversazione n. 9576, intercettata il 26/2/2016, così come il controllo di polizia giudiziaria risalente a circa un anno prima della commissione della rapina, costituiscono elementi idonei a fondare la conferma del giudizio di penale responsabilità del ricorrente. 5.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio. Osserva che, nel caso di specie, è stato erroneamente applicato il disposto di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen.; che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la pena base di anni tre di reclusione, ratione temporis e poi procedere ad effettuare l'aumento per la circostanza ad effetto speciale più grave;
che, dunque, l'aumento pari ad anni uno e mesi sei di reclusione per le circostanze aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo, nn.
3-bis e 3-quinques, cod. pen., risulta essere illegittimo. 6. NO OR, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 6.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Osserva che il concorso del ricorrente nel tentativo di estorsione ai danni di ST CI è stato ritenuto sulla scorta del contenuto di intercettazioni ambientali effettuate il giorno del contestato reato all'interno dell'autovettura del coimputato RA PA e delle dichiarazioni confessorie di RA IN, ma entrambe le sentenze di merito non specificano se ed in che modo si estrinsecarono e da chi furono poste in essere le minacce in danno della persona offesa per costringerla ad assumere il IN, tenuto conto che il CI ha sempre negato di aver ricevuto minacce dai tre coimputati in discorso;
che, in ogni caso, entrambe le sentenze di merito non indicano gli elementi dai quali desumere che il OR fosse a conoscenza delle minacce poste in essere dai coimputati in danno della persona offesa, posto che il ricorrente compare all'interno dell'autovettura del PA solo la sera in cui fu posto in essere il danneggiamento delle piante;
4 che, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato sul punto è apparente ed illogica, valorizzando sospetti e congetture, in luogo di indizi gravi, precisi e concordanti. 6.2 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla qualificazione giuridica del reato contestato al capo F), nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Ritiene che, in assenza della prova delle minacce alla persona offesa, la condotta criminosa debba essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 635 cod. pen., evidenziando che dalle dichiarazioni rese dal IN emerge che si trattò di una ritorsione nei confronti del CI, che non aveva acconsentito ad assumerlo nella cooperativa. Osserva, altresì, che il delitto di estorsione, anche in presenza di una minaccia implicita, richiede che la condotta minacciosa sia percepita dalla persona offesa;
che, comunque, non vi è prova che il OR sapesse dei propositi dei coimputati, posto che è presente solo la sera in cui fu posto in essere il danneggiamento. 6.3 Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 62-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione sul punto. Rileva che la sentenza impugnata nella determinazione della pena base per il delitto tentato ha irrogato una pena eccessiva, violando il principio del divieto di reformatio in peius;
che, pur avendo escluso la recidiva, non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, determinando una disparità di trattamento rispetto al coimputato IN;
che la motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche è apparente ed in violazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. 7. VA AM, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 7.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen., nonché illogicità della motivazione. Evidenzia che, con riferimento al reato di cui al capo D1), la Corte territoriale ha adottato una motivazione apparente, che non ha tenuto conto delle doglianze difensive;
che agli atti non vi sono elementi per poter ritenere che l'AM abbia concorso nella estorsione per la restituzione del ciclomotore, avendo ammesso le proprie responsabilità solo in ordine al furto del mezzo;
che, invero, dalle risultanze delle intercettazioni non emerge che il ricorrente abbia partecipato alla fase delle trattative né che abbia avuto contatti con la persona offesa, né che abbia partecipato alla riscossione dei proventi del reato;
che, dunque, l'AM sarebbe intervenuto solo per agevolare il recupero del ciclomotore nell'esclusivo interesse della vittima, non essendo a conoscenza 5 dell'intento estorsivo del correo. 7.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 114 cod. pen., nonché illogicità della motivazione. Ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia illogica, atteso che valorizza il ruolo di primo piano dell'AM nel furto, non considerando che nell'estorsione ha avuto un ruolo del tutto marginale. 8. EP US, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo G). Evidenzia che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla richiesta di irrogazione di una pena base più contenuta, con ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 9. ET SC, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 9.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla conferma della penale responsabilità ed al quantum della pena inflitta, anche in relazione alla posizione di altri coimputati. Osserva che la Corte territoriale nulla ha specificato sul punto, se non che RI OC ha ammesso di aver partecipato alla rapina sub E), chiamando in correità altri soggetti, tra cui l'odierno ricorrente;
che, tuttavia, la OC, mentre ha indicato con nome e cognome gli altri due concorrenti, ha fatto riferimento a "ET", senza indicarne il cognome ovvero il soprannome;
che tale prenome in Sicilia è molto comune, per cui la dichiarante potrebbe aver fatto un nome a caso per proteggere il convivente RA Siracusano;
che, nella individuazione dello SC quale concorrente nella rapina nemmeno soccorrono le dichiarazioni della persona offesa, che ha fatto riferimento ad un soggetto alto circa un metro e ottanta centimetri, mentre il ricorrente sarebbe alto circa un metro e novanta centimetri per centosessanta chilogrammi di peso;
che, dunque, dinnanzi a tale macroscopico errore di persona , i giudici di appello hanno "rimediato" ritenendo che le descritte imprecisioni fossero dovute all'età avanzata della persona offesa, alla concitazione del momento e al tempo trascorso dai fatti;
che tali discrasie non consentirebbero l'affermazione della responsabilità dello SC al di là di ogni ragionevole dubbio, non soccorrendo all'uopo nemmeno il controllo di polizia giudiziaria avvenuto circa un anno prima della rapina per cui si procede. Rileva, infine, la difesa che l'essersi sottratta la OC alla verifica dibattimentale delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari integra la violazione dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., tema 6 sul quale la Corte territoriale è rimasta silente. 9.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 62-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione sul punto. Rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della giovane età del ricorrente, delle sue precarie condizioni psicofisiche, della mancanza di precedenti penali specifici, né del mancato uso di armi e della brevità dell'atto criminoso, rendendo una motivazione del tutto carente. 10. EP AS, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 10.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla identificazione del ricorrente, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ritiene che la individuazione del ricorrente come colui che avrebbe ceduto un'arma da sparo a VA RE ed a RA PA si fondi sul travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese dall'ispettore Di TO e sulla erronea interpretazione di una conversazione tra presenti intercettata in data 16/2/2016, precisando come in ogni caso non vi siano elementi agli atti che consentano di affermare che il AS sia soprannominato Pippuzzu u baddu;
che, invero, il Di TO ha dichiarato di conoscere le voci degli imputati nel presente procedimento per conoscerli personalmente per motivi di ufficio (arresti, convocazioni in caserma, perquisizioni), mentre il AS non sarebbe stato mai arrestato, né convocato in caserma, né ancora sottoposto a perquisizione, con la conseguenza che il Di TO non avrebbe potuto riconoscere la voce dell'odierno ricorrente come quella di uno degli interlocutori della conversazione del 16/2/2016; che, per altro verso, la Corte territoriale ha male interpretato il contenuto della conversazione in discorso, peraltro, basandosi sulla trascrizione della polizia giudiziaria, piuttosto che su quella del perito;
che, infine, delle altre intercettazioni telefoniche che vedono coinvolto in altro procedimento il AS e che sarebbero servite per la comparazione della voce, non vi è traccia in atti. 10.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge n. 895 del 1967, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che erroneamente il AS è stato condannato sia per il reato di detenzione che per quello di porto dell'arma comune da sparo, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che, qualora la detenzione sia limitata al tempo necessario per portare l'arma in luogo pubblico al fine di cederla, non sussiste il reato di detenzione illegale, essendo la condotta 7 assorbita in quella del porto;
che ; dagli atti , non risulta che colui che ebbe a cedere l'arma la avesse detenuta anche prima del trasporto in luogo pubblico al fine della cessione. 10.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che erroneamente la Corte territoriale non ha riconosciuto la circostanza attenuante, in quanto ha valorizzato l'uso che successivamente ne sarebbe stato fatto, senza considerare che tale circostanza di fatto può essere riferita a chi ha ideato e portato a termine la rapina, non anche a chi è estraneo alla stessa;
che, comunque, l'arma non sarebbe quella utilizzata per commettere la rapina, atteso che nel dialogo intercettato il 16/2/2016 il RE riferisce all'interlocutore che l'arma gli sarebbe stata restituita il giorno dopo, mentre la rapina veniva poi commessa tre giorni dopo la restituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da VA ER deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. I primi due motivi, invero, non sono consentiti, in quanto sono costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti 8 del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01) Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Peraltro, la sentenza impugnata, in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., costituisce una cd. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01). Deve esser evidenziato, inoltre, che entrambi i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha evidenziato, quanto al concorso nell'estorsione, il ruolo di rilievo avuto dall'odierno ricorrente, che ha consentito l'inizio e la prosecuzione delle trattative estorsive, cui ha partecipato attivamente, anche organizzando gli incontri tra il RE ed il IL, in tal modo costituendo l'anello di comunicazione tra quest'ultimo e la persona offesa, circostanze queste desunte dal contenuto inequivoco delle conversazioni telefoniche intercettate, tutte puntualmente richiamate dai giudici di appello;
ha altresì messo in evidenza come la condotta tenuta dal ER 9 abbia agevolato non la persona offesa, ma il IL e come non emerga dagli atti l'esistenza di rapporti di amicizia o di stretta vicinanza tra il ricorrente ed il RE, che avrebbero potuto rendere verosimile la ricostruzione in chiave altruistica della condotta del ER. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., la Corte territoriale ha valorizzato la rilevanza del contributo fornito alla realizzazione dell'estorsione, che - avendo reso possibili i contatti tra le parti ed avendo consentito la prosecuzione delle trattative - è stato ritenuto significativo ai fini della realizzazione del reato. 1.2. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Ed invero, sul punto, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - atteso che , dalla trama motivazionale i si evince agevolmente che la Corte territoriale ha confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione da un lato dell'importante ruolo avuto nella vicenda estorsiva e dall'altro dei precedenti penali, anche gravi, da cui il ricorrente risulta gravato - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 2. Il ricorso di AU IL è inammissibile, in quanto pecca di genericità l'unico motivo cui è affidato, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza in tema di dosimetria della pena si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. Peraltro, già la Corte territoriale (pag. 46 della sentenza impugnata) aveva ritenuto generico il corrispondente motivo di appello, per cui vi è un ulteriore motivo di inammissibilità della doglianza. Ed invero, la giurisprudenza di 10 legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici - ipotesi questa che, per i motivi sopra evidenziati, nemmeno ricorre nel caso di specie - con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). In altri termini, l'eventuale difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 6, n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 - 01). Del resto, non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. 3. Il ricorso di RA IN è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è aspecifico, posto che si confronta solo in apparenza con la decisione impugnata. Invero, reitera doglianze già sottoposte all'esame della Corte territoriale, in relazione alle quali è stata resa una motivazione congrua ed immune da vizi logici. In particolare, che non si tratti di danneggiamento, ma di un tentativo di estorsione risulta, secondo i giudici di appello, dal contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate, da cui emerge che era stato richiesto ad uno dei titolari della Red.Co.P., ST CI, di assumere soggetti vicini al IN (n. 5138 del 4/11/2015), avendone la possibilità, in considerazione delle dimensioni dell'azienda (n. 5559 del 9/11/2015), ma che questi non aveva acconsentito;
che , emblematica, è stata ritenuta l'espressione pronunciata dal ricorrente, immediatamente dopo il danneggiamento di oltre cento piante: ... solo quelle che gli ho buttato per terra ... e lui Io capisce;
che la circostanza per cui il CI abbia dichiarato di non aver ricevuto minacce, non rileva, in quanto, ai fini della configurabilità dell'estorsione, le minacce possono essere anche implicite, purché abbiano l'idoneità e la inequivocità di incutere timore e coartare la volontà della persona offesa;
che tale è stata ritenuta l'azione di danneggiamento di un cospicuo numero di piante (circa cento), tenuto conto che esse costituiscono la fonte 11 principale di sostentamento dell'azienda agricola e che l'azione segue alla richiesta inevasa di assunzioni di personale. Il ricorrente, dunque, si limita a reiterare la propria versione dei fatti, secondo cui il danneggiamento costituirebbe una ritorsione seguita alla sua mancata assunzione, senza tuttavia tener conto del contenuto delle conversazioni intercettate, che, come ha evidenziato la Corte territoriale, smentiscono la tesi difensiva e delle considerazioni svolte in ordine al carattere implicito della minaccia. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, sia pure in modo conciso, la Corte territoriale - richiamando la gravità del fatto e l'intensità del dolo, elementi sui quali si è soffermata in maniera diffusa nella ricostruzione dell'occorso - ha dato sufficientemente conto delle ragioni per cui ha ritenuto di effettuare la diminuzione per il tentativo nella misura minima di un terzo. 4. Il ricorso di NZ IC AN è destituito di fondamento. 4.1. Il primo motivo non è consentito, in quanto ripropone pedissequamente le stesse doglianze avanzate con i motivi di appello, in ordine alla inattendibilità della chiamante in correità RI OC ed alla insufficienza degli elementi per l'affermazione della penale responsabilità: si tratta di questioni che sono state affrontate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua ed esaustiva, della quale, tuttavia, il ricorso non tiene affatto conto, di talchè il motivo si appalesa del tutto aspecifico. Ed invero, il provvedimento impugnato evidenzia sia l'assenza di qualsivoglia contrasto tra la dichiarante ed il ricorrente, nemmeno segnalato dalla difesa, sia i riscontri alla chiamata in correità, rappresentati dalle risultanze di una conversazione intercettata circa un'ora dopo la rapina, la n. 9576 del 26/2/2016 delle ore 10.58, nel corso della quale RA PA, che avrebbe dovuto partecipare alla rapina, indica coloro che l'avevano materialmente effettuata, indicando tra gli altri "IC"; la sentenza specifica, altresì, che si tratta di nome particolare e non comune e che, secondo la testimonianza di Giovanni Di TO, uno degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano condotto le indagini, 12 l'unico "IC" noto alla polizia di Lentini fosse proprio il AN, mettendo infine in evidenza le frequentazioni tra l'odierno ricorrente e gli altri esecutori materiali della rapina e con il PA, testimoniati sia da un controllo di polizia, che dai numerosi contatti telefonici emergenti dalle banche dati. Orbene, a fronte di tali argomentazioni, il primo motivo di ricorso si limita a reiterare i motivi di appello, senza confrontarsi puntualmente con esse, cadendo nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). 4.2. Il secondo motivo è infondato. Invero, la pena cui è pervenuta la Corte territoriale non è illegale, anche se errata nei passaggi intermedi. La circostanza aggravante ad effetto speciale più grave andava individuata ai sensi dell'art. 628, comma 4, cod. pen., che disciplina il concorso di due o più delle circostanze di cui al precedente comma terzo e che all'epoca dei fatti prevedeva la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a 3.098. Dunque, la pena base è stata correttamente individuata in quella di anni sei di reclusione ed euro tremila di multa, poi aumentata alla pena irrogata in ragione dell'altra circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 d. I. n. 152/1991, aumento effettuato ai sensi e nei limiti dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. e adeguatamente motivato, avendo i giudici di appello valorizzato la gravità del fatto e la particolare intensità del dolo (cfr. sentenza impugnata pagine 29 e 30). Del resto, la pena determinata in seguito all'erronea applicazione del concorso di circostanze è illegale solo ove ecceda i limiti edittali, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che hanno portato alla sua determinazione siano errati (Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione;
Sez. 2, n. 15438 del 7/2/2024, Gamper, Rv. 286287 - 01; Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434 - 01; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, De Paola, Rv. 266080 - 01; Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326 - 01; Sez. 6, n. 22136 del 19/2/2013, Nisi, Rv. 255729 - 01; Sez. 2, n. 20275 del 7/5/2013, Stagno, Rv. 255197 - 01). 5. Il ricorso di NO OR è inammissibile. 5.1. I primi due motivi non sono consentiti, perché aspecifici. Invero, non tengono conto della trama motivazionale del provvedimento impugnato che ha compiutamente indicato le ragioni per cui è stato confermato il giudizio di primo grado in ordine alla penale responsabilità del OR per il tentativo di estorsione in danno della Red.Co.P. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come 13 il ricorrente fosse compiutamente a conoscenza del proposito criminoso dei coimputati e di come abbia attivamente partecipato alla realizzazione del danneggiamento delle piante dell'azienda per "convincere" il CI ad assumere persone a loro gradite. Sotto il primo profilo, invero, i giudici di appello hanno valorizzato il contenuto della conversazione tra presenti n. 5553, captata in data 9/11/2015, quando l'autovettura con a bordo i tre coimputati (RA IN, RA PA ed il OR appunto) si trovava ancora a Lentini, nel corso della quale l'odierno ricorrente faceva espresso riferimento ai mezzi ed all'autovettura del CI ed al luogo in cui erano parcheggiati, da ciò desumendo che fosse pienamente a conoscenza delle intenzioni dei coimputati di recarsi presso la cooperativa , Red.Co.P.; hanno poi ritenuto che nello stesso senso deponesse il contenuto di altri due dialoghi intercettati prima della commissione del reato (la n. 5556) ed immediatamente dopo il danneggiamento, quest'ultima intrattenuta appena il IN ed il PA erano rientrati in macchina (la n. 5558), entrambe relative alla presenza in loco di altre autovetture e di telecamere. Sotto il secondo profilo, è stato evidenziato il ruolo ricoperto dal OR, che ha contribuito dal punto di vista causale mediante la descrizione dei luoghi e l'indicazione, ritenuta di fondamentale importanza ai fini della buona riuscita del piano, dell'ingresso del fondo, quale emerge dalla conversazione n. 5556. Del resto, secondo la Corte territoriale, che il ruolo del OR fosse proprio quello di indicare il percorso da compiere trova conferma nella circostanza per cui, sebbene l'autovettura utilizzata fosse quella del PA, alla guida vi era l'odierno ricorrente, che peraltro nel corso del giudizio ha ammesso di conoscere i luoghi per aver prestato attività lavorativa presso la Red.Co.P. In conclusione, i giudici di appello hanno messo in evidenza come il OR abbia condotto i coimputati nel luogo in cui è stata posta in essere l'attività di danneggiamento, ma li ha poi attesi, per consentir loro di allontanarsi rapidamente. Quanto alla configurabilità del tentativo di estorsione e non del danneggiamento, si rinvia alle considerazioni svolte al punto 3.1., dove è stata trattata la posizione del IN. Ebbene, entrambi i motivi non si confrontano con gli argomenti spesi nella motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le doglianze già poste alla Corte di appello, con la conseguenza che per ciò solo sono destinati all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale sono previsti ed ammessi, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5.2. li terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, non vi è stata 14 violazione del divieto di reformatio in peius, tenuto conto che la Corte territoriale, avendo confermato la pena base individuata dal Tribunale in anni quattro di reclusione ed euro duemila di multa e avendo escluso la recidiva, ha sensibilmente ridotto la pena irrogata al ricorrente;
né si ravvisa la disparità di trattamento rispetto al coimputato IN, al quale sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per il comportamento processuale, caratterizzato dalla confessione del danneggiamento delle piante. Del resto, non sussiste disparità di trattamento nel caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata da ciascuno (Sez. 6, n. 12692 del 30/1/2024, Ardizzone, Rv. 286191 - 02; Sez. 3, n. 40322 del 23/6/2016, C., Rv. 268276 - 01), come hanno fatto nel caso di specie i giudici di appello, valorizzando per il IN l'avvenuta confessione. 6. Il ricorso di VA AM è inammissibile. Invero, entrambi i motivi cui è affidato reiterano le identiche doglianze già fatte valere innanzi ai giudici di appello, peraltro, tutte in fatto e finalizzare ad una lettura alternativa delle fonti di prova, ma soprattutto non tengono in minima considerazione la trama argonnentativa della sentenza impugnata, che ha ben spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto il concorso dell'AM nell'estorsione consumata in danno di VI LA con un ruolo nulla affatto marginale. In particolare, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato le risultanze della attività di captazione, da cui emerge come il ricorrente abbia partecipato attivamente alle trattative per la restituzione dei ciclomotori da lui stesso rubati, sia pure tramite RA PA, il coimputato che ha avuto contatti diretti con la persona offesa (conversazione n. 4694 del 27/10/2015, ore 16.11, nel corso della quale il PA rassicura l'AM sulla circostanza che mai avrebbe portato avanti la trattativa con lo LA senza coinvolgerlo) e come in prima persona abbia partecipato con il PA allo spostamento dei mezzi ed al loro collocamento nel luogo in cui sarebbero stati successivamente recuperati dalla persona offesa (conversazione n. 4692 del 27/10/2015, ore 15.56), ritenendo di conseguenza non secondario il ruolo svolto dall'AM nella vicenda estorsiva di cui al capo D1). Con tali puntuali argomenti i due motivi di ricorso non si confrontano, destinandosi in tal modo alla inammissibilità. 7. Il ricorso di EP US è inammissibile, per essere generico, oltre 15 che manifestamente infondato, l'unico motivo cui è affidato. Generico perché non enuncia alcun rilievo critico rispetto alle ragioni su cui si fonda la sentenza impugnata, riducendosi la doglianza in tema di dosimetria della pena ad una mera asserzione, senza che siano esplicitati i motivi sottesi. Manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha motivato adeguatamente in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di dover confermare la pena irrogata dal Tribunale, avendo evidenziato i) la particolare gravità del fatto, commesso in danno di un soggetto molto anziano e con un uso di violenza eccedente il necessario, l'intensità del dolo, che ha evinto dallo stratagemma utilizzato per farsi aprire la porta, iii) nonchè la negativa personalità desumibile dai precedenti penali da cui l'US risulta gravato. Trattasi, dunque, di motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come tale, dunque, non censurabile in sede di legittimità. 8. Il ricorso di ET SC è inammissibile. 8.1. Il primo motivo non è consentito, in quanto aspecifico. Invero, è articolato intorno alla identificazione dello SC nel ET che ha partecipato alla rapina di cui al capo E), ma non tiene in considerazione la motivazione della sentenza impugnata che dà ampiamente conto dei motivi per i quali la Corte territoriale ha identificato l'odierno ricorrente come uno degli autori materiali della rapina in discorso. Sull'attendibilità della chiamante in correità, il provvedimento impugnato ha messo in evidenza come non emergano dagli atti elementi indicativi di intenti calunniosi e come dette dichiarazioni trovino riscontro i) nel contenuto dell'intercettazione n. 9576 del 26/2/2016 delle ore 10.58, nel corso della quale RA PA, che avrebbe dovuto partecipare alla rapina, indica tra coloro che l'avevano materialmente effettuata Cuncittuni, nella testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria Giovanni Di TO, che ha riferito che il suo ufficio era a conoscenza della circostanza per cui lo SC fosse noto con tale soprannome in ragione delle sue fattezze fisiche, iii) nei rapporti di frequentazione del ricorrente con il AN, coimputato nello stesso reato. Quanto alla inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dalla OC nell'interrogatorio davanti al Giudice per le indagini preliminari, la sentenza di primo grado - che, costituendo una doppia conforme di condanna, va letta congiuntamente a quella di secondo grado - ne ha dichiarato la piena utilizzabilità, in assenza di opposizione sul punto da parte degli imputati al momento della acquisizione. Ebbene, il motivo di ricorso si confronta solo apparentemente con il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, nell'evidente tentativo di parcellizzare gli elementi a carico dell'imputato. 16 8.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure e non avendo rinvenuto agli atti elementi positivi idonei al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando viceversa la gravità del fatto, posto in essere con modalità insidiose e la particolare intensità del dolo - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione. 9. Il ricorso di EP AS è inammissibile. 9.1. Il primo motivo non è consentito, in quanto - riproponendo le stesse doglianze articolate nei motivi di appello, esaminate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da profili di illogicità - risulta aspecifico. Invero, il provvedimento impugnato fonda la responsabilità del AS in relazione alla detezione ed al porto in luogo pubblico di una pistola sul contenuto di una conversazione intercettata, la n. 9141 del 16/12/2016, nel corso della quale un soggetto - riconosciuto dagli agenti operanti dalle caratteristiche della voce, nell'odierno ricorrente - consegna a TI RE una pistola con dei colpi in dotazione. A fronte delle obiezioni difensive, che contestavano la circostanza che l'ufficiale di polizia giudiziaria Di TO potesse essere in grado di riconoscere la voce del AS, i giudici di appello hanno evidenziato come l'imputato fosse conosciuto agli uffici di polizia e come la sua voce fosse ben nota agli operatori della Polizia di Stato, in quanto già sottoposto ad intercettazione, tanto che il confronto tra la voce del soggetto intercettato nella conversazione n. 9141 sopra citata e quella del AS nelle circa cinquanta conversazioni intercettate ha avuto esito positivo. Ritiene il Collegio che siffatta motivazione sia congrua, esaustiva e priva di vizi di logicità, dunque, non sindacabile in questa sede. Del resto, la difesa, in luogo di evidenziarne eventuali criticità logiche, si è limitata a riproporre pedissequamente le stesse doglianze già avanzate in appello, senza confrontarsi con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale. 9.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (Sez. 1, - 17 n. 27343 del 4/3/2021, AM, Rv. 281668 - 01; Sez. 6, n. 46778 del 9/7/2015, Coscione, Rv. 265489 - 01; Sez. 1, n. 18410 del 9/4/2013, Vestita, Rv. 255687 - 01). È stato inoltre precisato che, in mancanza di specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto. Nel caso di specie, tuttavia, vi è di più, avendo i giudici di appello evidenziato che , dal contenuto della intercettazione citata si desume che l'arma fosse nella disponibilità del AS già prima della cessione al RE ed al PA, tanto che il EN si era impegnato a restituirla il giorno successivo. 9.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, correttamente la Corte di appello ha effettuato una valutazione complessiva del fatto, tenendo conto anche della destinazione dell'arma ceduta, con la quale il RE ed il PA dovevano commettere una rapina. Le decisione assunta nella sentenza impugnata, legata ad una motivata valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, risulta altresì conforme al principio di diritto reiteratamente enunciato da questa Corte di legittimità secondo il quale, in materia di reati concernenti le armi, la circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e la quantità delle armi illegalmente gestite (Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Keshi, Rv. 278239 - 01; Sez. 1, n. 26270 del 27/3/2013, Pietrafesa, Rv. 255827 - 01). 10. All'inammissibilità del ricorso proposto dal ER, dal IL, dal IN, dal OR, dall'AM, dall'US, dallo SC e dal AS segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata;
al rigetto del ricorso del AN consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso di AN NZ IC, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di ER VA, IL AU, IN RA, OR NO, AM VA, US EP, SC ET e AS EP, che condanna al pagamento delle spese processuali 18 e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 31/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF UL, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di ER VA e la dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
udito il difensore, avv. EP Forestiere, per SC ET e, in sostituzione dell'avv. TI Sferrazzo, per ER VA, che, dopo breve discussione ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 43111 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 31/10/2024 1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 16/6/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 9/6/2020, che aveva condannato VA ER, AU IL, RA IN, NZ IC AN, NO OR, VA AM, EP US, ET SC e EP AS per i reati loro rispettivamente ascritti, rideterminava le pene. 2. VA ER, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 629 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva come il ricorrente, avvistato del tutto casualmente nella piazza di Lentini e contattato da CA RE (zio di UT ZI, alla quale era stata rubata l'autovettura), si sia limitato a metterlo in contatto con AU IL, cioè con il soggetto che avrebbe potuto consentire il ritrovamento del veicolo, poi disinteressandosi della trattativa tra i due, dell'esborso di denaro e della restituzione dell'autovettura; come, dunque, il ER abbia agito nell'esclusivo interesse della vittima, senza conseguire alcuna utilità. Denunzia, dunque, l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale - pur ritenendo l'attività svolta su incarico della persona offesa e senza che abbia percepito parte del prezzo, elemento quest'ultimo sintomatico della liberalità della condotta posta in essere - giunge poi apoditticamente alla affermazione di una congetturale implicita adesione volontaria dell'intermediario alla condotta illecita altrui. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 114 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che la motivazione sulla esclusione della circostanza attenuante è apparente e congetturale, atteso che ha fatto mal governo dei principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti nella fase preparatoria o in quella esecutiva abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella determinazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato ugualmente posto in essere anche senza l'attività del correo;
che,nel caso di specie, l'evento estorsivo sarebbe stato ugualmente posto in essere, pur senza la condotta dell'odierno di corrente, in quanto il RE aveva dichiarato d'essersi 2 rivolto anche ad altri, che ben avrebbero potuto indicargli le persone alle quali rivolgersi per ottenere la restituzione dell'auto rubata di cui si discute. 2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che i giudici di appello con una motivazione apparente non hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, nonostante il ruolo marginale ricoperto dal ER nella vicenda estorsiva, avendo valorizzato i precedenti penali, senza considerare che l'ultimo risale al lontano 2001. 3. AU IL, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui ai capi C1) e I1). Evidenzia che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla richiesta di irrogazione di una pena base più contenuta, con ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 4. RA IN, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 4.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo F). Rileva che la motivazione è condizionata da una unidirezionalità interpretativa, tenuto conto che,dalle risultanze dibattimentali,non si evince che il danneggiamento delle piante fosse finalizzato a costringere i titolari della Red.Co.P. ad effettuare assunzioni;
che, invero, nulla esclude che il danneggiamento sia stato perpetrato per ritorsione;
che, in tal senso, depone anche il dato cronologico, tenuto conto che il danneggiamento risulta perpetrato dopo la denegata assunzione. 4.2 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo F), evidenziando come la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla richiesta di riduzione della pena nella misura massima per il tentativo, con ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 5. NZ IC AN, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione. 5.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 628 cod. pen., nonché motivazione illogica. Rileva che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità 3 del ricorrente in relazione alla rapina di cui al capo E) con una motivazione apparente, ritenendo che la difesa non avesse indicato elementi da cui poter desumere eventuali contrasti tra il AN e la coimputata RI OC, che lo aveva chiamato in correità; che, dunque, i giudici di appello hanno tralasciato le considerazioni difensive in ordine ai motivi di convenienza che avevano spinto la OC a confessare ed alla sua denunciata inattendibilità; che, invero, essendo il AN amico del compagno della dichiarante è inverosimile che questa lo avesse individuato solo con il nome di battesimo e non anche con il cognome;
che anche il contenuto della conversazione n. 9576, intercettata il 26/2/2016, così come il controllo di polizia giudiziaria risalente a circa un anno prima della commissione della rapina, costituiscono elementi idonei a fondare la conferma del giudizio di penale responsabilità del ricorrente. 5.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio. Osserva che, nel caso di specie, è stato erroneamente applicato il disposto di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen.; che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la pena base di anni tre di reclusione, ratione temporis e poi procedere ad effettuare l'aumento per la circostanza ad effetto speciale più grave;
che, dunque, l'aumento pari ad anni uno e mesi sei di reclusione per le circostanze aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo, nn.
3-bis e 3-quinques, cod. pen., risulta essere illegittimo. 6. NO OR, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 6.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Osserva che il concorso del ricorrente nel tentativo di estorsione ai danni di ST CI è stato ritenuto sulla scorta del contenuto di intercettazioni ambientali effettuate il giorno del contestato reato all'interno dell'autovettura del coimputato RA PA e delle dichiarazioni confessorie di RA IN, ma entrambe le sentenze di merito non specificano se ed in che modo si estrinsecarono e da chi furono poste in essere le minacce in danno della persona offesa per costringerla ad assumere il IN, tenuto conto che il CI ha sempre negato di aver ricevuto minacce dai tre coimputati in discorso;
che, in ogni caso, entrambe le sentenze di merito non indicano gli elementi dai quali desumere che il OR fosse a conoscenza delle minacce poste in essere dai coimputati in danno della persona offesa, posto che il ricorrente compare all'interno dell'autovettura del PA solo la sera in cui fu posto in essere il danneggiamento delle piante;
4 che, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato sul punto è apparente ed illogica, valorizzando sospetti e congetture, in luogo di indizi gravi, precisi e concordanti. 6.2 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla qualificazione giuridica del reato contestato al capo F), nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Ritiene che, in assenza della prova delle minacce alla persona offesa, la condotta criminosa debba essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 635 cod. pen., evidenziando che dalle dichiarazioni rese dal IN emerge che si trattò di una ritorsione nei confronti del CI, che non aveva acconsentito ad assumerlo nella cooperativa. Osserva, altresì, che il delitto di estorsione, anche in presenza di una minaccia implicita, richiede che la condotta minacciosa sia percepita dalla persona offesa;
che, comunque, non vi è prova che il OR sapesse dei propositi dei coimputati, posto che è presente solo la sera in cui fu posto in essere il danneggiamento. 6.3 Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 62-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione sul punto. Rileva che la sentenza impugnata nella determinazione della pena base per il delitto tentato ha irrogato una pena eccessiva, violando il principio del divieto di reformatio in peius;
che, pur avendo escluso la recidiva, non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, determinando una disparità di trattamento rispetto al coimputato IN;
che la motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche è apparente ed in violazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. 7. VA AM, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 7.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen., nonché illogicità della motivazione. Evidenzia che, con riferimento al reato di cui al capo D1), la Corte territoriale ha adottato una motivazione apparente, che non ha tenuto conto delle doglianze difensive;
che agli atti non vi sono elementi per poter ritenere che l'AM abbia concorso nella estorsione per la restituzione del ciclomotore, avendo ammesso le proprie responsabilità solo in ordine al furto del mezzo;
che, invero, dalle risultanze delle intercettazioni non emerge che il ricorrente abbia partecipato alla fase delle trattative né che abbia avuto contatti con la persona offesa, né che abbia partecipato alla riscossione dei proventi del reato;
che, dunque, l'AM sarebbe intervenuto solo per agevolare il recupero del ciclomotore nell'esclusivo interesse della vittima, non essendo a conoscenza 5 dell'intento estorsivo del correo. 7.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 114 cod. pen., nonché illogicità della motivazione. Ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia illogica, atteso che valorizza il ruolo di primo piano dell'AM nel furto, non considerando che nell'estorsione ha avuto un ruolo del tutto marginale. 8. EP US, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo G). Evidenzia che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla richiesta di irrogazione di una pena base più contenuta, con ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 9. ET SC, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 9.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla conferma della penale responsabilità ed al quantum della pena inflitta, anche in relazione alla posizione di altri coimputati. Osserva che la Corte territoriale nulla ha specificato sul punto, se non che RI OC ha ammesso di aver partecipato alla rapina sub E), chiamando in correità altri soggetti, tra cui l'odierno ricorrente;
che, tuttavia, la OC, mentre ha indicato con nome e cognome gli altri due concorrenti, ha fatto riferimento a "ET", senza indicarne il cognome ovvero il soprannome;
che tale prenome in Sicilia è molto comune, per cui la dichiarante potrebbe aver fatto un nome a caso per proteggere il convivente RA Siracusano;
che, nella individuazione dello SC quale concorrente nella rapina nemmeno soccorrono le dichiarazioni della persona offesa, che ha fatto riferimento ad un soggetto alto circa un metro e ottanta centimetri, mentre il ricorrente sarebbe alto circa un metro e novanta centimetri per centosessanta chilogrammi di peso;
che, dunque, dinnanzi a tale macroscopico errore di persona , i giudici di appello hanno "rimediato" ritenendo che le descritte imprecisioni fossero dovute all'età avanzata della persona offesa, alla concitazione del momento e al tempo trascorso dai fatti;
che tali discrasie non consentirebbero l'affermazione della responsabilità dello SC al di là di ogni ragionevole dubbio, non soccorrendo all'uopo nemmeno il controllo di polizia giudiziaria avvenuto circa un anno prima della rapina per cui si procede. Rileva, infine, la difesa che l'essersi sottratta la OC alla verifica dibattimentale delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari integra la violazione dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., tema 6 sul quale la Corte territoriale è rimasta silente. 9.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 62-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione sul punto. Rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della giovane età del ricorrente, delle sue precarie condizioni psicofisiche, della mancanza di precedenti penali specifici, né del mancato uso di armi e della brevità dell'atto criminoso, rendendo una motivazione del tutto carente. 10. EP AS, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 10.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla identificazione del ricorrente, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ritiene che la individuazione del ricorrente come colui che avrebbe ceduto un'arma da sparo a VA RE ed a RA PA si fondi sul travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese dall'ispettore Di TO e sulla erronea interpretazione di una conversazione tra presenti intercettata in data 16/2/2016, precisando come in ogni caso non vi siano elementi agli atti che consentano di affermare che il AS sia soprannominato Pippuzzu u baddu;
che, invero, il Di TO ha dichiarato di conoscere le voci degli imputati nel presente procedimento per conoscerli personalmente per motivi di ufficio (arresti, convocazioni in caserma, perquisizioni), mentre il AS non sarebbe stato mai arrestato, né convocato in caserma, né ancora sottoposto a perquisizione, con la conseguenza che il Di TO non avrebbe potuto riconoscere la voce dell'odierno ricorrente come quella di uno degli interlocutori della conversazione del 16/2/2016; che, per altro verso, la Corte territoriale ha male interpretato il contenuto della conversazione in discorso, peraltro, basandosi sulla trascrizione della polizia giudiziaria, piuttosto che su quella del perito;
che, infine, delle altre intercettazioni telefoniche che vedono coinvolto in altro procedimento il AS e che sarebbero servite per la comparazione della voce, non vi è traccia in atti. 10.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge n. 895 del 1967, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che erroneamente il AS è stato condannato sia per il reato di detenzione che per quello di porto dell'arma comune da sparo, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che, qualora la detenzione sia limitata al tempo necessario per portare l'arma in luogo pubblico al fine di cederla, non sussiste il reato di detenzione illegale, essendo la condotta 7 assorbita in quella del porto;
che ; dagli atti , non risulta che colui che ebbe a cedere l'arma la avesse detenuta anche prima del trasporto in luogo pubblico al fine della cessione. 10.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che erroneamente la Corte territoriale non ha riconosciuto la circostanza attenuante, in quanto ha valorizzato l'uso che successivamente ne sarebbe stato fatto, senza considerare che tale circostanza di fatto può essere riferita a chi ha ideato e portato a termine la rapina, non anche a chi è estraneo alla stessa;
che, comunque, l'arma non sarebbe quella utilizzata per commettere la rapina, atteso che nel dialogo intercettato il 16/2/2016 il RE riferisce all'interlocutore che l'arma gli sarebbe stata restituita il giorno dopo, mentre la rapina veniva poi commessa tre giorni dopo la restituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da VA ER deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. I primi due motivi, invero, non sono consentiti, in quanto sono costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti 8 del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01) Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Peraltro, la sentenza impugnata, in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., costituisce una cd. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01). Deve esser evidenziato, inoltre, che entrambi i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha evidenziato, quanto al concorso nell'estorsione, il ruolo di rilievo avuto dall'odierno ricorrente, che ha consentito l'inizio e la prosecuzione delle trattative estorsive, cui ha partecipato attivamente, anche organizzando gli incontri tra il RE ed il IL, in tal modo costituendo l'anello di comunicazione tra quest'ultimo e la persona offesa, circostanze queste desunte dal contenuto inequivoco delle conversazioni telefoniche intercettate, tutte puntualmente richiamate dai giudici di appello;
ha altresì messo in evidenza come la condotta tenuta dal ER 9 abbia agevolato non la persona offesa, ma il IL e come non emerga dagli atti l'esistenza di rapporti di amicizia o di stretta vicinanza tra il ricorrente ed il RE, che avrebbero potuto rendere verosimile la ricostruzione in chiave altruistica della condotta del ER. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., la Corte territoriale ha valorizzato la rilevanza del contributo fornito alla realizzazione dell'estorsione, che - avendo reso possibili i contatti tra le parti ed avendo consentito la prosecuzione delle trattative - è stato ritenuto significativo ai fini della realizzazione del reato. 1.2. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Ed invero, sul punto, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - atteso che , dalla trama motivazionale i si evince agevolmente che la Corte territoriale ha confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione da un lato dell'importante ruolo avuto nella vicenda estorsiva e dall'altro dei precedenti penali, anche gravi, da cui il ricorrente risulta gravato - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 2. Il ricorso di AU IL è inammissibile, in quanto pecca di genericità l'unico motivo cui è affidato, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza in tema di dosimetria della pena si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. Peraltro, già la Corte territoriale (pag. 46 della sentenza impugnata) aveva ritenuto generico il corrispondente motivo di appello, per cui vi è un ulteriore motivo di inammissibilità della doglianza. Ed invero, la giurisprudenza di 10 legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici - ipotesi questa che, per i motivi sopra evidenziati, nemmeno ricorre nel caso di specie - con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). In altri termini, l'eventuale difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 6, n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 - 01). Del resto, non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. 3. Il ricorso di RA IN è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è aspecifico, posto che si confronta solo in apparenza con la decisione impugnata. Invero, reitera doglianze già sottoposte all'esame della Corte territoriale, in relazione alle quali è stata resa una motivazione congrua ed immune da vizi logici. In particolare, che non si tratti di danneggiamento, ma di un tentativo di estorsione risulta, secondo i giudici di appello, dal contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate, da cui emerge che era stato richiesto ad uno dei titolari della Red.Co.P., ST CI, di assumere soggetti vicini al IN (n. 5138 del 4/11/2015), avendone la possibilità, in considerazione delle dimensioni dell'azienda (n. 5559 del 9/11/2015), ma che questi non aveva acconsentito;
che , emblematica, è stata ritenuta l'espressione pronunciata dal ricorrente, immediatamente dopo il danneggiamento di oltre cento piante: ... solo quelle che gli ho buttato per terra ... e lui Io capisce;
che la circostanza per cui il CI abbia dichiarato di non aver ricevuto minacce, non rileva, in quanto, ai fini della configurabilità dell'estorsione, le minacce possono essere anche implicite, purché abbiano l'idoneità e la inequivocità di incutere timore e coartare la volontà della persona offesa;
che tale è stata ritenuta l'azione di danneggiamento di un cospicuo numero di piante (circa cento), tenuto conto che esse costituiscono la fonte 11 principale di sostentamento dell'azienda agricola e che l'azione segue alla richiesta inevasa di assunzioni di personale. Il ricorrente, dunque, si limita a reiterare la propria versione dei fatti, secondo cui il danneggiamento costituirebbe una ritorsione seguita alla sua mancata assunzione, senza tuttavia tener conto del contenuto delle conversazioni intercettate, che, come ha evidenziato la Corte territoriale, smentiscono la tesi difensiva e delle considerazioni svolte in ordine al carattere implicito della minaccia. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, sia pure in modo conciso, la Corte territoriale - richiamando la gravità del fatto e l'intensità del dolo, elementi sui quali si è soffermata in maniera diffusa nella ricostruzione dell'occorso - ha dato sufficientemente conto delle ragioni per cui ha ritenuto di effettuare la diminuzione per il tentativo nella misura minima di un terzo. 4. Il ricorso di NZ IC AN è destituito di fondamento. 4.1. Il primo motivo non è consentito, in quanto ripropone pedissequamente le stesse doglianze avanzate con i motivi di appello, in ordine alla inattendibilità della chiamante in correità RI OC ed alla insufficienza degli elementi per l'affermazione della penale responsabilità: si tratta di questioni che sono state affrontate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua ed esaustiva, della quale, tuttavia, il ricorso non tiene affatto conto, di talchè il motivo si appalesa del tutto aspecifico. Ed invero, il provvedimento impugnato evidenzia sia l'assenza di qualsivoglia contrasto tra la dichiarante ed il ricorrente, nemmeno segnalato dalla difesa, sia i riscontri alla chiamata in correità, rappresentati dalle risultanze di una conversazione intercettata circa un'ora dopo la rapina, la n. 9576 del 26/2/2016 delle ore 10.58, nel corso della quale RA PA, che avrebbe dovuto partecipare alla rapina, indica coloro che l'avevano materialmente effettuata, indicando tra gli altri "IC"; la sentenza specifica, altresì, che si tratta di nome particolare e non comune e che, secondo la testimonianza di Giovanni Di TO, uno degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano condotto le indagini, 12 l'unico "IC" noto alla polizia di Lentini fosse proprio il AN, mettendo infine in evidenza le frequentazioni tra l'odierno ricorrente e gli altri esecutori materiali della rapina e con il PA, testimoniati sia da un controllo di polizia, che dai numerosi contatti telefonici emergenti dalle banche dati. Orbene, a fronte di tali argomentazioni, il primo motivo di ricorso si limita a reiterare i motivi di appello, senza confrontarsi puntualmente con esse, cadendo nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). 4.2. Il secondo motivo è infondato. Invero, la pena cui è pervenuta la Corte territoriale non è illegale, anche se errata nei passaggi intermedi. La circostanza aggravante ad effetto speciale più grave andava individuata ai sensi dell'art. 628, comma 4, cod. pen., che disciplina il concorso di due o più delle circostanze di cui al precedente comma terzo e che all'epoca dei fatti prevedeva la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a 3.098. Dunque, la pena base è stata correttamente individuata in quella di anni sei di reclusione ed euro tremila di multa, poi aumentata alla pena irrogata in ragione dell'altra circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 d. I. n. 152/1991, aumento effettuato ai sensi e nei limiti dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. e adeguatamente motivato, avendo i giudici di appello valorizzato la gravità del fatto e la particolare intensità del dolo (cfr. sentenza impugnata pagine 29 e 30). Del resto, la pena determinata in seguito all'erronea applicazione del concorso di circostanze è illegale solo ove ecceda i limiti edittali, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che hanno portato alla sua determinazione siano errati (Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione;
Sez. 2, n. 15438 del 7/2/2024, Gamper, Rv. 286287 - 01; Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434 - 01; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, De Paola, Rv. 266080 - 01; Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326 - 01; Sez. 6, n. 22136 del 19/2/2013, Nisi, Rv. 255729 - 01; Sez. 2, n. 20275 del 7/5/2013, Stagno, Rv. 255197 - 01). 5. Il ricorso di NO OR è inammissibile. 5.1. I primi due motivi non sono consentiti, perché aspecifici. Invero, non tengono conto della trama motivazionale del provvedimento impugnato che ha compiutamente indicato le ragioni per cui è stato confermato il giudizio di primo grado in ordine alla penale responsabilità del OR per il tentativo di estorsione in danno della Red.Co.P. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come 13 il ricorrente fosse compiutamente a conoscenza del proposito criminoso dei coimputati e di come abbia attivamente partecipato alla realizzazione del danneggiamento delle piante dell'azienda per "convincere" il CI ad assumere persone a loro gradite. Sotto il primo profilo, invero, i giudici di appello hanno valorizzato il contenuto della conversazione tra presenti n. 5553, captata in data 9/11/2015, quando l'autovettura con a bordo i tre coimputati (RA IN, RA PA ed il OR appunto) si trovava ancora a Lentini, nel corso della quale l'odierno ricorrente faceva espresso riferimento ai mezzi ed all'autovettura del CI ed al luogo in cui erano parcheggiati, da ciò desumendo che fosse pienamente a conoscenza delle intenzioni dei coimputati di recarsi presso la cooperativa , Red.Co.P.; hanno poi ritenuto che nello stesso senso deponesse il contenuto di altri due dialoghi intercettati prima della commissione del reato (la n. 5556) ed immediatamente dopo il danneggiamento, quest'ultima intrattenuta appena il IN ed il PA erano rientrati in macchina (la n. 5558), entrambe relative alla presenza in loco di altre autovetture e di telecamere. Sotto il secondo profilo, è stato evidenziato il ruolo ricoperto dal OR, che ha contribuito dal punto di vista causale mediante la descrizione dei luoghi e l'indicazione, ritenuta di fondamentale importanza ai fini della buona riuscita del piano, dell'ingresso del fondo, quale emerge dalla conversazione n. 5556. Del resto, secondo la Corte territoriale, che il ruolo del OR fosse proprio quello di indicare il percorso da compiere trova conferma nella circostanza per cui, sebbene l'autovettura utilizzata fosse quella del PA, alla guida vi era l'odierno ricorrente, che peraltro nel corso del giudizio ha ammesso di conoscere i luoghi per aver prestato attività lavorativa presso la Red.Co.P. In conclusione, i giudici di appello hanno messo in evidenza come il OR abbia condotto i coimputati nel luogo in cui è stata posta in essere l'attività di danneggiamento, ma li ha poi attesi, per consentir loro di allontanarsi rapidamente. Quanto alla configurabilità del tentativo di estorsione e non del danneggiamento, si rinvia alle considerazioni svolte al punto 3.1., dove è stata trattata la posizione del IN. Ebbene, entrambi i motivi non si confrontano con gli argomenti spesi nella motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le doglianze già poste alla Corte di appello, con la conseguenza che per ciò solo sono destinati all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale sono previsti ed ammessi, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5.2. li terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, non vi è stata 14 violazione del divieto di reformatio in peius, tenuto conto che la Corte territoriale, avendo confermato la pena base individuata dal Tribunale in anni quattro di reclusione ed euro duemila di multa e avendo escluso la recidiva, ha sensibilmente ridotto la pena irrogata al ricorrente;
né si ravvisa la disparità di trattamento rispetto al coimputato IN, al quale sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per il comportamento processuale, caratterizzato dalla confessione del danneggiamento delle piante. Del resto, non sussiste disparità di trattamento nel caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata da ciascuno (Sez. 6, n. 12692 del 30/1/2024, Ardizzone, Rv. 286191 - 02; Sez. 3, n. 40322 del 23/6/2016, C., Rv. 268276 - 01), come hanno fatto nel caso di specie i giudici di appello, valorizzando per il IN l'avvenuta confessione. 6. Il ricorso di VA AM è inammissibile. Invero, entrambi i motivi cui è affidato reiterano le identiche doglianze già fatte valere innanzi ai giudici di appello, peraltro, tutte in fatto e finalizzare ad una lettura alternativa delle fonti di prova, ma soprattutto non tengono in minima considerazione la trama argonnentativa della sentenza impugnata, che ha ben spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto il concorso dell'AM nell'estorsione consumata in danno di VI LA con un ruolo nulla affatto marginale. In particolare, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato le risultanze della attività di captazione, da cui emerge come il ricorrente abbia partecipato attivamente alle trattative per la restituzione dei ciclomotori da lui stesso rubati, sia pure tramite RA PA, il coimputato che ha avuto contatti diretti con la persona offesa (conversazione n. 4694 del 27/10/2015, ore 16.11, nel corso della quale il PA rassicura l'AM sulla circostanza che mai avrebbe portato avanti la trattativa con lo LA senza coinvolgerlo) e come in prima persona abbia partecipato con il PA allo spostamento dei mezzi ed al loro collocamento nel luogo in cui sarebbero stati successivamente recuperati dalla persona offesa (conversazione n. 4692 del 27/10/2015, ore 15.56), ritenendo di conseguenza non secondario il ruolo svolto dall'AM nella vicenda estorsiva di cui al capo D1). Con tali puntuali argomenti i due motivi di ricorso non si confrontano, destinandosi in tal modo alla inammissibilità. 7. Il ricorso di EP US è inammissibile, per essere generico, oltre 15 che manifestamente infondato, l'unico motivo cui è affidato. Generico perché non enuncia alcun rilievo critico rispetto alle ragioni su cui si fonda la sentenza impugnata, riducendosi la doglianza in tema di dosimetria della pena ad una mera asserzione, senza che siano esplicitati i motivi sottesi. Manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha motivato adeguatamente in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di dover confermare la pena irrogata dal Tribunale, avendo evidenziato i) la particolare gravità del fatto, commesso in danno di un soggetto molto anziano e con un uso di violenza eccedente il necessario, l'intensità del dolo, che ha evinto dallo stratagemma utilizzato per farsi aprire la porta, iii) nonchè la negativa personalità desumibile dai precedenti penali da cui l'US risulta gravato. Trattasi, dunque, di motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come tale, dunque, non censurabile in sede di legittimità. 8. Il ricorso di ET SC è inammissibile. 8.1. Il primo motivo non è consentito, in quanto aspecifico. Invero, è articolato intorno alla identificazione dello SC nel ET che ha partecipato alla rapina di cui al capo E), ma non tiene in considerazione la motivazione della sentenza impugnata che dà ampiamente conto dei motivi per i quali la Corte territoriale ha identificato l'odierno ricorrente come uno degli autori materiali della rapina in discorso. Sull'attendibilità della chiamante in correità, il provvedimento impugnato ha messo in evidenza come non emergano dagli atti elementi indicativi di intenti calunniosi e come dette dichiarazioni trovino riscontro i) nel contenuto dell'intercettazione n. 9576 del 26/2/2016 delle ore 10.58, nel corso della quale RA PA, che avrebbe dovuto partecipare alla rapina, indica tra coloro che l'avevano materialmente effettuata Cuncittuni, nella testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria Giovanni Di TO, che ha riferito che il suo ufficio era a conoscenza della circostanza per cui lo SC fosse noto con tale soprannome in ragione delle sue fattezze fisiche, iii) nei rapporti di frequentazione del ricorrente con il AN, coimputato nello stesso reato. Quanto alla inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dalla OC nell'interrogatorio davanti al Giudice per le indagini preliminari, la sentenza di primo grado - che, costituendo una doppia conforme di condanna, va letta congiuntamente a quella di secondo grado - ne ha dichiarato la piena utilizzabilità, in assenza di opposizione sul punto da parte degli imputati al momento della acquisizione. Ebbene, il motivo di ricorso si confronta solo apparentemente con il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, nell'evidente tentativo di parcellizzare gli elementi a carico dell'imputato. 16 8.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure e non avendo rinvenuto agli atti elementi positivi idonei al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando viceversa la gravità del fatto, posto in essere con modalità insidiose e la particolare intensità del dolo - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione. 9. Il ricorso di EP AS è inammissibile. 9.1. Il primo motivo non è consentito, in quanto - riproponendo le stesse doglianze articolate nei motivi di appello, esaminate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da profili di illogicità - risulta aspecifico. Invero, il provvedimento impugnato fonda la responsabilità del AS in relazione alla detezione ed al porto in luogo pubblico di una pistola sul contenuto di una conversazione intercettata, la n. 9141 del 16/12/2016, nel corso della quale un soggetto - riconosciuto dagli agenti operanti dalle caratteristiche della voce, nell'odierno ricorrente - consegna a TI RE una pistola con dei colpi in dotazione. A fronte delle obiezioni difensive, che contestavano la circostanza che l'ufficiale di polizia giudiziaria Di TO potesse essere in grado di riconoscere la voce del AS, i giudici di appello hanno evidenziato come l'imputato fosse conosciuto agli uffici di polizia e come la sua voce fosse ben nota agli operatori della Polizia di Stato, in quanto già sottoposto ad intercettazione, tanto che il confronto tra la voce del soggetto intercettato nella conversazione n. 9141 sopra citata e quella del AS nelle circa cinquanta conversazioni intercettate ha avuto esito positivo. Ritiene il Collegio che siffatta motivazione sia congrua, esaustiva e priva di vizi di logicità, dunque, non sindacabile in questa sede. Del resto, la difesa, in luogo di evidenziarne eventuali criticità logiche, si è limitata a riproporre pedissequamente le stesse doglianze già avanzate in appello, senza confrontarsi con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale. 9.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (Sez. 1, - 17 n. 27343 del 4/3/2021, AM, Rv. 281668 - 01; Sez. 6, n. 46778 del 9/7/2015, Coscione, Rv. 265489 - 01; Sez. 1, n. 18410 del 9/4/2013, Vestita, Rv. 255687 - 01). È stato inoltre precisato che, in mancanza di specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto. Nel caso di specie, tuttavia, vi è di più, avendo i giudici di appello evidenziato che , dal contenuto della intercettazione citata si desume che l'arma fosse nella disponibilità del AS già prima della cessione al RE ed al PA, tanto che il EN si era impegnato a restituirla il giorno successivo. 9.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, correttamente la Corte di appello ha effettuato una valutazione complessiva del fatto, tenendo conto anche della destinazione dell'arma ceduta, con la quale il RE ed il PA dovevano commettere una rapina. Le decisione assunta nella sentenza impugnata, legata ad una motivata valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, risulta altresì conforme al principio di diritto reiteratamente enunciato da questa Corte di legittimità secondo il quale, in materia di reati concernenti le armi, la circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e la quantità delle armi illegalmente gestite (Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Keshi, Rv. 278239 - 01; Sez. 1, n. 26270 del 27/3/2013, Pietrafesa, Rv. 255827 - 01). 10. All'inammissibilità del ricorso proposto dal ER, dal IL, dal IN, dal OR, dall'AM, dall'US, dallo SC e dal AS segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata;
al rigetto del ricorso del AN consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso di AN NZ IC, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di ER VA, IL AU, IN RA, OR NO, AM VA, US EP, SC ET e AS EP, che condanna al pagamento delle spese processuali 18 e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 31/10/2024.