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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17076 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 563/2022 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott. GI Di AL - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. UR OF - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 563 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 26 giugno 2025
TRA
(C.F. ), residente in [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Alessandro Digiorgio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma
Circonvallazione Clodia, n. 179;
- opponente
E
in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, rappresentata dalla Controparte_1
con sede in Milano, Via Valtellina, 15/17 (C.F., P.IVA Controparte_2
1 ), rappresentata e difesa dagli Avv. Luca Polverino e Luigi Coluccino, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Adolfo Ravà n. 75;
-opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in giudizio la Parte_1 [...]
rappresentata dalla dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_1 Controparte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15764/2021, al fine di sentir “revocare e dichiarare nullo e/illegittimo il decreto ingiuntivo n. 15764/2021, per inesistenza del contratto di fideiussione mai sottoscritto dall'opponente. in via preliminare e in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità della clausola e per l'effetto l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti dell'odierno attore per i motivi indicati, e per l'effetto dichiarare nullo e/o emesso nei confronti del sig. , per i motivi di cui in premessa. Parte_1
In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, e di tutti gli interessi e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo il ricorso per decreto ingiuntivo che le porta. Nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'irregolarità dei conteggi e degli interessi convenzionali e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo l'atto di precetto. Con vittoria di spese… da distrarsi”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale gli era stato ingiunto, in solido con e con il pagamento della somma di Controparte_3 Parte_2 euro 48.311,90, quale saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 70227732, stipulato dalla società ingiunta con Banco di Sardegna S.p.a., in forza della fideiussione omnibus sottoscritta da parte sua, fino alla concorrenza dell'importo di euro 180.000,00.
L'opponente operava il disconoscimento delle firme apparentemente apposte da parte sua sul contratto costitutivo del rapporto di garanzia;
in subordine, eccepiva la nullità della fideiussione omnibus apparentemente sottoscritta da parte sua per violazione della normativa antitrust, in quanto recante clausole conformi a quelle contenute nel modello ABI oggetto del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005; eccepiva la decadenza della Banca dal diritto di agire nei suoi confronti, ex art. 1957 c.c.; eccepiva altresì la prescrizione del credito della Banca;
infine, contestava l'ammontare della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti, in ragione della nullità della clausola avente ad oggetto la misura degli interessi dovuti, in quanto eccedente la soglia prevista dalla normativa anti-usura.
2 Si costituiva la Società 4 Mori contestando i motivi di opposizione e formulando le seguenti conclusioni: “… in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo … ; nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, … accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese…”.
La società opposta contestava il disconoscimento della scrittura costitutiva dell'obbligazione di garanzia, effettuato dall'opponente ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ritenendolo generico ed inammissibile e chiedeva, in via subordinata, la verificazione delle firme ex art. 216 c.p.c.; negava la fondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione, sul presupposto della violazione della normativa antitrust in virtù dell'utilizzo dello schema Abi oggetto del provvedimento della Banca
d'Italia; contestava che il rivestisse la qualifica di consumatore, in quanto socio della Pt_1 società nell'interesse della quale la garanzia era stata prestata;
contestava altresì l'eccezione di decadenza formulata con riferimento al disposto dell'art. 1957 c.c., affermando la natura autonoma della garanzia oggetto di causa e allegando l'intervenuto invio nei confronti del debitore di richiesta stragiudiziale di pagamento in data 19 ottobre 2016. Negava, infine, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione ed anche l'usuarietà delle condizioni convenute nel contratto di conto corrente.
Con ordinanza del 9 luglio 2022 era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 26.06.2025, all'esito della quale il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione e la sola parte opponente depositava comparsa conclusionale.
* * * * *
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Rileva il Collegio, in via assorbente di ogni altra questione sollevata dalle parti, che l'opponente, a fronte della produzione da parte della ricorrente per ingiunzione della copia del contratto costitutivo del rapporto di garanzia in forza del quale era stata promossa l'azione nei suoi confronti, ha operato il disconoscimento della sottoscrizione apparentemente apposta da parte sua sul medesimo;
che la parte opposta fosse quindi onerata della produzione in atti dell'originale del documento, in modo
3 che l'opponente potesse, visionato quest'ultimo, confermare o meno il disconoscimento e potesse poi, in ipotesi, svolgersi, in accoglimento dell'istanza formulata dall'opposta, il giudizio di verificazione della scrittura.
L'opposta ha invece omesso la produzione dell'originale, allegando l'impossibilità di reperire lo stesso, di talché non è stato possibile disporre la verificazione della scrittura, né ha comunque in alcun modo fornito prova della riconducibilità di essa alla parte che ne aveva operato il disconoscimento.
Si richiama, sul punto, in quanto condivisibile, l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione (cfr. Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014).
Ne discende che non sia dato ascrivere con certezza la paternità della scrittura all'opponente.
Per tale ragione, non essendo emerso riscontro della sussistenza del titolo in forza del quale la ricorrente per ingiunzione ha agito nei confronti del , l'opposizione proposta dal medesimo Pt_1 va accolta;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo è revocato.
In ragione della soccombenza, la parte opposta è condannata al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opponente nella misura di euro 286, per spese vive ed euro 6.713, per compensi professionali (euro 1.701, per la fase di studio, euro 1.204, per la fase introduttiva, euro 903, per la fase decisoria, euro 2.905, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario di esse ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore della parte opponente nella misura di euro 286, per spese vive ed euro 6.713, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte, dichiaratosi antistatario di esse ex art. 93 c.p.c...
4 Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice est.
UR OF
Il Presidente
GI Di AL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott. GI Di AL - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. UR OF - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 563 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 26 giugno 2025
TRA
(C.F. ), residente in [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Alessandro Digiorgio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma
Circonvallazione Clodia, n. 179;
- opponente
E
in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, rappresentata dalla Controparte_1
con sede in Milano, Via Valtellina, 15/17 (C.F., P.IVA Controparte_2
1 ), rappresentata e difesa dagli Avv. Luca Polverino e Luigi Coluccino, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Adolfo Ravà n. 75;
-opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in giudizio la Parte_1 [...]
rappresentata dalla dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_1 Controparte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15764/2021, al fine di sentir “revocare e dichiarare nullo e/illegittimo il decreto ingiuntivo n. 15764/2021, per inesistenza del contratto di fideiussione mai sottoscritto dall'opponente. in via preliminare e in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità della clausola e per l'effetto l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti dell'odierno attore per i motivi indicati, e per l'effetto dichiarare nullo e/o emesso nei confronti del sig. , per i motivi di cui in premessa. Parte_1
In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, e di tutti gli interessi e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo il ricorso per decreto ingiuntivo che le porta. Nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'irregolarità dei conteggi e degli interessi convenzionali e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo l'atto di precetto. Con vittoria di spese… da distrarsi”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale gli era stato ingiunto, in solido con e con il pagamento della somma di Controparte_3 Parte_2 euro 48.311,90, quale saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 70227732, stipulato dalla società ingiunta con Banco di Sardegna S.p.a., in forza della fideiussione omnibus sottoscritta da parte sua, fino alla concorrenza dell'importo di euro 180.000,00.
L'opponente operava il disconoscimento delle firme apparentemente apposte da parte sua sul contratto costitutivo del rapporto di garanzia;
in subordine, eccepiva la nullità della fideiussione omnibus apparentemente sottoscritta da parte sua per violazione della normativa antitrust, in quanto recante clausole conformi a quelle contenute nel modello ABI oggetto del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005; eccepiva la decadenza della Banca dal diritto di agire nei suoi confronti, ex art. 1957 c.c.; eccepiva altresì la prescrizione del credito della Banca;
infine, contestava l'ammontare della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti, in ragione della nullità della clausola avente ad oggetto la misura degli interessi dovuti, in quanto eccedente la soglia prevista dalla normativa anti-usura.
2 Si costituiva la Società 4 Mori contestando i motivi di opposizione e formulando le seguenti conclusioni: “… in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo … ; nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, … accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese…”.
La società opposta contestava il disconoscimento della scrittura costitutiva dell'obbligazione di garanzia, effettuato dall'opponente ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ritenendolo generico ed inammissibile e chiedeva, in via subordinata, la verificazione delle firme ex art. 216 c.p.c.; negava la fondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione, sul presupposto della violazione della normativa antitrust in virtù dell'utilizzo dello schema Abi oggetto del provvedimento della Banca
d'Italia; contestava che il rivestisse la qualifica di consumatore, in quanto socio della Pt_1 società nell'interesse della quale la garanzia era stata prestata;
contestava altresì l'eccezione di decadenza formulata con riferimento al disposto dell'art. 1957 c.c., affermando la natura autonoma della garanzia oggetto di causa e allegando l'intervenuto invio nei confronti del debitore di richiesta stragiudiziale di pagamento in data 19 ottobre 2016. Negava, infine, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione ed anche l'usuarietà delle condizioni convenute nel contratto di conto corrente.
Con ordinanza del 9 luglio 2022 era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 26.06.2025, all'esito della quale il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione e la sola parte opponente depositava comparsa conclusionale.
* * * * *
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Rileva il Collegio, in via assorbente di ogni altra questione sollevata dalle parti, che l'opponente, a fronte della produzione da parte della ricorrente per ingiunzione della copia del contratto costitutivo del rapporto di garanzia in forza del quale era stata promossa l'azione nei suoi confronti, ha operato il disconoscimento della sottoscrizione apparentemente apposta da parte sua sul medesimo;
che la parte opposta fosse quindi onerata della produzione in atti dell'originale del documento, in modo
3 che l'opponente potesse, visionato quest'ultimo, confermare o meno il disconoscimento e potesse poi, in ipotesi, svolgersi, in accoglimento dell'istanza formulata dall'opposta, il giudizio di verificazione della scrittura.
L'opposta ha invece omesso la produzione dell'originale, allegando l'impossibilità di reperire lo stesso, di talché non è stato possibile disporre la verificazione della scrittura, né ha comunque in alcun modo fornito prova della riconducibilità di essa alla parte che ne aveva operato il disconoscimento.
Si richiama, sul punto, in quanto condivisibile, l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione (cfr. Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014).
Ne discende che non sia dato ascrivere con certezza la paternità della scrittura all'opponente.
Per tale ragione, non essendo emerso riscontro della sussistenza del titolo in forza del quale la ricorrente per ingiunzione ha agito nei confronti del , l'opposizione proposta dal medesimo Pt_1 va accolta;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo è revocato.
In ragione della soccombenza, la parte opposta è condannata al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opponente nella misura di euro 286, per spese vive ed euro 6.713, per compensi professionali (euro 1.701, per la fase di studio, euro 1.204, per la fase introduttiva, euro 903, per la fase decisoria, euro 2.905, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario di esse ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore della parte opponente nella misura di euro 286, per spese vive ed euro 6.713, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte, dichiaratosi antistatario di esse ex art. 93 c.p.c...
4 Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice est.
UR OF
Il Presidente
GI Di AL
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