Articolo 10 della Legge 28 giugno 1956, n. 594
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 luglio 1956
Art. 10.
Salvo il disposto dell'art. 3 del presente provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' essere autorizzata fino alla concorrenza della spesa complessiva di trenta milioni di lire, la liquidazione di reintegri di prezzo nel settore alimentare, afferenti concessioni singole che non rientrino nelle specie considerate nei precedenti articoli.
Al pagamento dei reintegri liquidati a norma del precedente comma provvede l'istituto per il commercio con l'estero o altro ente a cio' designato dalle Amministrazioni interessate.
Entrata in vigore il 6 luglio 1956