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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1343/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ORILIA LORENZO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6680/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3681/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 6 e pubblicata il 16/05/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE LEGALI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 641/2026 depositato il
05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere
Resistente: cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Letti gli atti relativi al ricorso per ottemperanza indicato in epigrafe, con cui, sulla scorta della sentenza n.
3681/2025 di questa Corte si chiede di ordinare alla parte soccombente So.ge.r.t. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t al compimento degli atti necessari alla materiale liquidazione dell'importo di €.
768,62 oltre rivalutazione ed interessi, con il favore delle spese del presente procedimento;
rilevato che dovendosi decidere solo sulle spese del procedimento, si provvede in composizione monocratica ex art. 70 comma 10 bis DLGS n. 546/1992;
MOTIVI DELLA DECISIONE
considerato che sia il ricorrente che la So.ge.r.t. S.p.a hanno dichiarato l'avvenuto pagamento di tutte le some dovute (cfr. dichiarazioni in atti e copia ricevuta bonifico bancario);
che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'istanza anche con riferimento alle spese del presente giudizio, e quindi nessuna ulteriore pronuncia va emessa;
visto l'art. 70 DLGS n. 546/1992;
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Nulla per le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ORILIA LORENZO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6680/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3681/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 6 e pubblicata il 16/05/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE LEGALI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 641/2026 depositato il
05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere
Resistente: cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Letti gli atti relativi al ricorso per ottemperanza indicato in epigrafe, con cui, sulla scorta della sentenza n.
3681/2025 di questa Corte si chiede di ordinare alla parte soccombente So.ge.r.t. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t al compimento degli atti necessari alla materiale liquidazione dell'importo di €.
768,62 oltre rivalutazione ed interessi, con il favore delle spese del presente procedimento;
rilevato che dovendosi decidere solo sulle spese del procedimento, si provvede in composizione monocratica ex art. 70 comma 10 bis DLGS n. 546/1992;
MOTIVI DELLA DECISIONE
considerato che sia il ricorrente che la So.ge.r.t. S.p.a hanno dichiarato l'avvenuto pagamento di tutte le some dovute (cfr. dichiarazioni in atti e copia ricevuta bonifico bancario);
che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'istanza anche con riferimento alle spese del presente giudizio, e quindi nessuna ulteriore pronuncia va emessa;
visto l'art. 70 DLGS n. 546/1992;
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Nulla per le spese.