Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 811
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica dell'avviso prodromico

    Il giudice ha ritenuto fondato il motivo in quanto l'ente impositore non ha fornito prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, rendendo nullo l'atto impugnato.

  • Altro
    Incompetenza territoriale

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica dell'atto prodromico.

  • Altro
    Omessa comunicazione accordo di riscossione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica dell'atto prodromico.

  • Altro
    Assenza di contraddittorio

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica dell'atto prodromico.

  • Altro
    Vizio di motivazione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica dell'atto prodromico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 811
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 811
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo