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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 811/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6323/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 18586290 IMU 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 10/11/2025 ad Area s.r.l., qui inviato con PEC in data 11/11/2025 e iscritto al n. 6323/2025 R.G.R., Ricorrente_1 riassumeva il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.° 18586290 della complessiva somma di € 1.584,80 per IMU 2016 del Comune di Paternò. Deduceva la ricorrente i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato: 1) incompetenza territoriale dell'Ente che aveva emesso il provvedimento impugnato;
2) Omessa comunicazione e/o indicazione dell'accordo di riscossione tra l'ente impositore e l'ente di riscossione;
3)
Illegittimità della richiesta di pagamento per assenza di contraddittorio;
4) vizio di motivazione;
5) omessa notifica dell'avviso prodromico. Chiedeva – previa sospensiva – dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§2. AREA effettuava un accesso temporaneo agli atti, ma non si costituiva in giudizio.
§3. All'udienza in camera di consiglio del 26/01/2026, originariamente fissata ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992 per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare, il Giudice – previo avviso ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992 – ha posto la causa in decisione.
§4. Sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, sia perché il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 gennaio 2024 – ossia successivamente all'entrata in vigore di tale schema processuale semplificato di definizione della controversia (art. 4 d.lgs.
n. 220/2023) – sia in ragione della circostanza che sulle questioni giuridiche in esame si registrano consolidati orientamenti della Corte di cassazione che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
§5. Il ricorso è fondato.
§6. Nonostante l'ordine dei motivi proposto in ricorso, va preliminarmente esaminato il quinto motivo, che implica una soluzione immediata della vicenda: ciò in forza del principio della ragione più liquida (che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.
Con riferimento a tali esigenze, ormai anche costituzionalizzate - cfr., in termini espressi, Cass. Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n.
20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006 n. 11356) il ricorso deve essere accolto sulla base della soluzione della questione posta con il quinto motivo, assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre.
§7. Per ciò che attiene alla omessa notifica degli atti presupposti, la nullità dell'intimazione impugnata discende dalla mancata prova della avvenuta comunicazione al ricorrente, da parte del Comune, dell'avviso di accertamento esecutivo n.256/2016 per IMU 2016, indicato nel sollecito come avvenuta in data 01/11/2021, ma di cui non vi è prova in atti. §8. Segue alle superiori considerazioni l'accoglimento del ricorso.
§9. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come dal dispositivo che segue (con cui si modifica e sostituisce quello già depositato in atti, contenente un refuso) e distratte in favore del difensore costituito della ricorrente, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione e accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna AREA s.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
€.150,00=, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente e distratte in favore del difensore costituito di questa, dichiaratosene anticipatario. Catania, 26.01.2026. Il Giudice Estensore Francesco Puleio
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6323/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 18586290 IMU 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 10/11/2025 ad Area s.r.l., qui inviato con PEC in data 11/11/2025 e iscritto al n. 6323/2025 R.G.R., Ricorrente_1 riassumeva il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.° 18586290 della complessiva somma di € 1.584,80 per IMU 2016 del Comune di Paternò. Deduceva la ricorrente i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato: 1) incompetenza territoriale dell'Ente che aveva emesso il provvedimento impugnato;
2) Omessa comunicazione e/o indicazione dell'accordo di riscossione tra l'ente impositore e l'ente di riscossione;
3)
Illegittimità della richiesta di pagamento per assenza di contraddittorio;
4) vizio di motivazione;
5) omessa notifica dell'avviso prodromico. Chiedeva – previa sospensiva – dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§2. AREA effettuava un accesso temporaneo agli atti, ma non si costituiva in giudizio.
§3. All'udienza in camera di consiglio del 26/01/2026, originariamente fissata ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992 per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare, il Giudice – previo avviso ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992 – ha posto la causa in decisione.
§4. Sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, sia perché il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 gennaio 2024 – ossia successivamente all'entrata in vigore di tale schema processuale semplificato di definizione della controversia (art. 4 d.lgs.
n. 220/2023) – sia in ragione della circostanza che sulle questioni giuridiche in esame si registrano consolidati orientamenti della Corte di cassazione che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
§5. Il ricorso è fondato.
§6. Nonostante l'ordine dei motivi proposto in ricorso, va preliminarmente esaminato il quinto motivo, che implica una soluzione immediata della vicenda: ciò in forza del principio della ragione più liquida (che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.
Con riferimento a tali esigenze, ormai anche costituzionalizzate - cfr., in termini espressi, Cass. Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n.
20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006 n. 11356) il ricorso deve essere accolto sulla base della soluzione della questione posta con il quinto motivo, assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre.
§7. Per ciò che attiene alla omessa notifica degli atti presupposti, la nullità dell'intimazione impugnata discende dalla mancata prova della avvenuta comunicazione al ricorrente, da parte del Comune, dell'avviso di accertamento esecutivo n.256/2016 per IMU 2016, indicato nel sollecito come avvenuta in data 01/11/2021, ma di cui non vi è prova in atti. §8. Segue alle superiori considerazioni l'accoglimento del ricorso.
§9. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come dal dispositivo che segue (con cui si modifica e sostituisce quello già depositato in atti, contenente un refuso) e distratte in favore del difensore costituito della ricorrente, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione e accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna AREA s.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
€.150,00=, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente e distratte in favore del difensore costituito di questa, dichiaratosene anticipatario. Catania, 26.01.2026. Il Giudice Estensore Francesco Puleio