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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 983/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, E , tutti eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, Via Romagna 10, presso Persona_1 lo studio dell'avv. Antonietta Luberto (PEC: che li rappresenta e Email_1
difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_2
difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, in riassunzione, depositato in cancelleria il 02/07/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentavano che il decuius aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo
(il 13.11.2019 ) al fine di vedersi riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento, che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso
(il 4.06.2021) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione sperata.
Tutto ciò premesso gli eredi concludevano chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia L‟Ill.mo
Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. IN EPIGRAFE INDICATO, è invalido Parte_4
avendo diritto alla pensione di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda oltre gli interessi legali sui ratei scaduti e rivalutazione monetaria come per legge. Voglia per l‟ effetto emettere ogni consequenziale CP_ provvedimento in ordine alle sue spettanze, condannando l' in persona del Legale rappresentante protempore, domiciliato presso la sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, alla liquidazione e alla corresponsione in suo favore dell'indennità di accompagnamento. Ciò dalla data della domanda o da quella che emergerà nel corso dell' espletanda istruttoria con ogni maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo effettivo e globale, e per l'effetto, riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, indicando sin da ora quale consulente tecnico di parte il dott.ssa o altro consulente che ci si riserva Persona_2
di nominare. Dichiarazione di valore: ai sensi dell' art. 14 comma 2 T.U. Spese di Giustizia il valore del presente procedimento è di € Euro 25.000,00. Il sottoscritto procuratore e difensore del Sig.
dichiara che la presente istanza verte in materia di previdenza ed Parte_4
assistenza obbligatoria ed è ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative vigenti in materia, esente dal pagamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari in quanto la ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini della imposta personale sul reddito (riferito al nucleo familiare) inferiore ad € 34.107,22 per l‟ anno 2020”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1
pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
2 La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3.Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4.Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5.Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento della totale invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7.Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione
3 nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che, : «[era] affetto Persona_1 da: “Pregressa TURV per carcinoma della vescica, senza alcun segno di recidiva e con follow up clinico-strumentale costantemente negativo, con sufficiente decorso temporale di negatività.
Ipertrofia prostatica. Poliartrosi con cifoscoliosi ed osteoporosi. Cardiopatia ipertensiva sclerotica con buon funzionamento ventricolare e sufficiente risultato funzionale. Ipoacusia bilaterale. Ernia iatale da scivolamento. Note di vasculopatia cerebrale. Valutazione Medico Legale - - Sulla base della documentazione presente in atti e prima analizzata, dell'esame clinico con i risultati emersi all'esame obiettivo e della conseguente diagnosi medico legale, ritengo che il Sig. Per_1
debba essere così considerato: Ai fini dell'invalidità civile: Invalido
[...]
“Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) grave 100 %”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Non sono presenti le condizioni per riconoscere l'indennità di accompagnamento, poiché il ricorrente è capace sia di deambulare autonomamente che di compiere da solo gli atti quotidiani della vita, senza aiuto.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, poiché la nuova documentazione medica depositata in atti non si può considerare aggravamento delle patologie già certificate dal professionista durante la fase dell'accertamento tecnico preventivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dei ricorrenti.
4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna gli eredi di al pagamento delle spese di lite liquidate, in Persona_1
complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore dell' ; CP_1
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 06/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, E , tutti eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, Via Romagna 10, presso Persona_1 lo studio dell'avv. Antonietta Luberto (PEC: che li rappresenta e Email_1
difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_2
difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, in riassunzione, depositato in cancelleria il 02/07/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentavano che il decuius aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo
(il 13.11.2019 ) al fine di vedersi riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento, che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso
(il 4.06.2021) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione sperata.
Tutto ciò premesso gli eredi concludevano chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia L‟Ill.mo
Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. IN EPIGRAFE INDICATO, è invalido Parte_4
avendo diritto alla pensione di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda oltre gli interessi legali sui ratei scaduti e rivalutazione monetaria come per legge. Voglia per l‟ effetto emettere ogni consequenziale CP_ provvedimento in ordine alle sue spettanze, condannando l' in persona del Legale rappresentante protempore, domiciliato presso la sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, alla liquidazione e alla corresponsione in suo favore dell'indennità di accompagnamento. Ciò dalla data della domanda o da quella che emergerà nel corso dell' espletanda istruttoria con ogni maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo effettivo e globale, e per l'effetto, riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, indicando sin da ora quale consulente tecnico di parte il dott.ssa o altro consulente che ci si riserva Persona_2
di nominare. Dichiarazione di valore: ai sensi dell' art. 14 comma 2 T.U. Spese di Giustizia il valore del presente procedimento è di € Euro 25.000,00. Il sottoscritto procuratore e difensore del Sig.
dichiara che la presente istanza verte in materia di previdenza ed Parte_4
assistenza obbligatoria ed è ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative vigenti in materia, esente dal pagamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari in quanto la ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini della imposta personale sul reddito (riferito al nucleo familiare) inferiore ad € 34.107,22 per l‟ anno 2020”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1
pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
2 La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3.Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4.Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5.Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento della totale invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7.Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione
3 nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che, : «[era] affetto Persona_1 da: “Pregressa TURV per carcinoma della vescica, senza alcun segno di recidiva e con follow up clinico-strumentale costantemente negativo, con sufficiente decorso temporale di negatività.
Ipertrofia prostatica. Poliartrosi con cifoscoliosi ed osteoporosi. Cardiopatia ipertensiva sclerotica con buon funzionamento ventricolare e sufficiente risultato funzionale. Ipoacusia bilaterale. Ernia iatale da scivolamento. Note di vasculopatia cerebrale. Valutazione Medico Legale - - Sulla base della documentazione presente in atti e prima analizzata, dell'esame clinico con i risultati emersi all'esame obiettivo e della conseguente diagnosi medico legale, ritengo che il Sig. Per_1
debba essere così considerato: Ai fini dell'invalidità civile: Invalido
[...]
“Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) grave 100 %”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Non sono presenti le condizioni per riconoscere l'indennità di accompagnamento, poiché il ricorrente è capace sia di deambulare autonomamente che di compiere da solo gli atti quotidiani della vita, senza aiuto.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, poiché la nuova documentazione medica depositata in atti non si può considerare aggravamento delle patologie già certificate dal professionista durante la fase dell'accertamento tecnico preventivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dei ricorrenti.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna gli eredi di al pagamento delle spese di lite liquidate, in Persona_1
complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore dell' ; CP_1
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 06/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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