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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2023, n. 22716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22716 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: JJ NE nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha cheisto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1 Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Brescia ha rigettato l'istanza con cui IR DD aveva chiesto dichiararsi non esecutiva la sentenza del Tribunale di Genova, in data 26 aprile 2012, divenuta irrevocabile il 16 maggio 2019, perché emessa nell'ambito di un procedimento in cui era stato dichiarato latitante in base ad indagini incomplete. A ragione osserva che il decreto di latitanza era stato emesso dopo puntuali ricerche senza esito nel luogo di residenza e dimora in Italia e che comunque il condannato, dopo l'emissione del decreto di fermo, in data 31 gennaio 2011, e dell'ordinanza cautelare, il successivo 1 marzo 2011, aveva tenuto una condotta spiegabile esclusivamente con la volontà di sottrarsi ai provvedimenti coercitivi e, 9i( Penale Sent. Sez. 1 Num. 22716 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 01/02/2023 più in generale, al procedimento penale di cui aveva avuto necessariamente conoscenza. In particolare, IR DD: - non era rientrato in Italia, dove risiedeva quanto meno dal 2007, scegliendo di rimanere in Marocco proprio in coincidenza con la scoperta della provenienza illecita dell'autovettura a bordo del quale era sbarcato nel porto di Tangeri (sequestro del 7 febbraio 2011), portando avanti l'attività di riciclaggio di autovetture rubate in Italia ed esportate in Marocco, iniziata qualche mese prima in collaborazione con alcuni complici: non solo quello che lo aveva espressamente chiamato in correità per un episodio avvenuto nell'ottobre 2010 ma anche la sorella ed il cognato, con i quali aveva a lungo convissuto in Italia all'interno della stessa abitazione e che erano stati sottoposti a misura cautelare perché raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il concorso nei medesimi reati per i quali era stato disposto il fermo e la misura cautelare nei suoi confronti;
- era stato arrestato nel 2022 mentre si stava imbarcando per il Marocco in territorio non italiano ma spagnolo, all'evidente fine di evitare controlli alla frontiera italiana;
- durante la celebrazione del processo era ritornato clandestinamente in Italia senza lasciare tracce della sua permanenza, rimasta sempre irregolare. 2. Ricorre avverso l'ordinanza IR DD, per mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la volontaria sottrazione alla misura cautelare e la conoscenza effettiva del procedimento sono state desunte attraverso presunzioni e congetture. Non ha alcuna forza dimostrativa il sequestro di autovetture avvenuto nell'ottobre 2010, posto che non aveva impedito a IR DD di ritornare successivamente in Italia, da dove si era nuovamente spostato verso il Marocco per eseguire un nuovo trasporto. Parimenti è irrilevante il sequestro operato a suo carico nel febbraio 2011, trattandosi di atto autonomo dell'autorità giudiziaria marocchina che non lasciava presagire l'esistenza di un collegato procedimento penale italiano. Il trattenimento in Marocco dopo il sequestro dell'autovettura e la permanenza in tale Paese nei mesi di febbraio e marzo 2011 non costituisce un fatto anomalo;
non è stato, infatti, dimostrato che l'interessato aveva l'abitudine di ritornare immediatamente in Italia. Nessuna rilevanza ha l'applicazione della misura cautelare nei confronti dei suoi familiari coindagati, trattandosi di fatto da cui non può in alcun modo evincersi la effettiva conoscenza del procedimento. L'ordinanza confonde i due diversi piani della conoscenza/conoscibilità del procedimento penale e quello della conoscenza/conoscibilità della misura cautelare disposta, dimenticando che ciò che conta per l'osservanza dei principi in tema di giusto processo, come declinati dalla Corte EDU, è solo il primo aspetto. Risulta, infine, trascurato il dato che IR DD è ritornato in Italia dove è successivamente rimasto per anni del tutto all'oscuro della misura adottata. L'assenza di prova sulla volontaria sottrazione alla misura imponeva l'estensione delle ricerche in territorio marocchino. CONSIDERATO IN DIRITTO Le censure dedotte nell'unico motivo di impugnazione non sono fondate sicché il ricorso deve essere rigettato. 1. È pacifico, in relazione alla data del decreto di latitanza e della decisione di primo grado, che la sentenza oggetto dell'invocata declaratoria di non esecutività è stata emessa in esito ad un processo sottratto all'applicazione della disciplina dell'assenza introdotta nell'ordinamento processuale dalla I., 28 aprile 2014, n. 67. Trovano, quindi, applicazione i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle questioni sul titolo esecutivo formatosi nel processo contumaciale. E', pertanto, utile ricordarli. Il giudice dell'esecuzione, nel verificare la regolarità, formale e sostanziale, del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604). Ne segue che anche gli eventuali vizi relativi alla declaratoria di contumacia pronunciata nel corso del procedimento di cognizione, se non sono fatti valere con i mezzi previsti per l'impugnazione contro la sentenza, rimangono sanati e coperti dal giudicato (Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 2009, Baratta, Rv. 242791). Ai fini della verifica del passaggio in giudicato della sentenza contumaciale di condanna è, tuttavia, necessario accertare ai sensi dell'art. 548 cod. proc. pen. la ritualità della notifica dell'estratto e, quindi, l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione. Da tale meccanismo discende la rilevanza della verifica della validità del decreto di latitanza: è stato, infatti, affermato che, in fase esecutiva, può essere sollevata la questione della validità del decreto di latitanza all'esclusivo fine di contestare quella della notifica dell'estratto contumaciale e quindi, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 44988 del 10/06/2014, Buzi, Rv. 261129). 2. Nei limiti appena chiariti il giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. per accertare l'esecutività della sentenza è tenuto a verificare la validità della dichiarazione di latitanza, anche sotto il profilo dell'esaustività delle indagini che ne hanno giustificato l'emissione. A quest'ultimo proposito è stato chiarito che le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, specie in mancanza di qualsiasi indicazione agli atti sul luogo in cui l'imputato si sarebbe potuto recare (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram Rv. 258792 - 01; Sez. 6, n. 47528 del 13/11/2013, Elezaj Rv. 257279 - 01). L'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del decreto di latitanza, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse risultino fondate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato, e non deve estendersi fino a dimostrare che l'interessato sia venuto a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore (Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827 - 01; Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174 - 01). 3. Il provvedimento impugnato, in sintonia con gli esposti principi, ha desunto la validità del decreto di latitanza, oltre che dalla completezza delle indagini eseguite in territorio italiano, invero non messa in discussione nemmeno dalla difesa ricorrente, dall'accertamento di una serie di circostanze, sintomatiche, nel loro complesso, della volontà di IR DD di sottrarsi alle ricerche per evitare di essere sottoposto ad una misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale, della cui pendenza a suo carico era a conoscenza. Ne segue la regolarità delle notifiche eseguite nei suoi confronti dopo l'emissione del decreto di latitanza fino a quella relativa all'estratto contumaciale. Il percorso motivazionale seguito per pervenire a tale conclusione si sottrae alle censure del ricorrente che ne denunciano l'illogicità. I ripetuti sequestri di autovetture di provenienza illecita costituiscono atti di polizia giudiziaria idonei ad ingenerare in chi li subisce la convinzione della pendenza di un procedimento penale e della possibile applicazione di misure custodiali se, come nel caso in verifica, seguiti dall'effettiva applicazione di tali misure nei confronti dei correi, per di più legati da rapporti non solo di familiarità ma di abituale convivenza con il condannato, e dalla scelta di quest'ultimo, dopo avere patito il sequestro di una delle autovetture riciclate in Marocco, di non ritornare, con viaggi regolari, in Italia, nazione dove risiedeva stabilmente dal 2007, come dimostrato dai procedimenti penali iscritti a suo carico per fatti commessi nel periodo di interesse, e dove aveva intenzione di rimanere tanto da avere chiesto il rinnovo del permesso si soggiorno. L'applicazione di misure cautelari nei confronti della sorella e del cognato è stata ritenuta significativa non solo perché familiari ai quali IR DD era legato da intensi rapporti di frequentazione e che risultavano convolti nella consumazione die medesimi reati per i quali era stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura coercitiva, ma anche perché si erano spontaneamente consegnati il giorno 4 maggio 2011, provenendo dal Marocco ossia la nazione in cui IR DD soggiornava proprio in quel periodo evitando di ritornare in Italia. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha cheisto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1 Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Brescia ha rigettato l'istanza con cui IR DD aveva chiesto dichiararsi non esecutiva la sentenza del Tribunale di Genova, in data 26 aprile 2012, divenuta irrevocabile il 16 maggio 2019, perché emessa nell'ambito di un procedimento in cui era stato dichiarato latitante in base ad indagini incomplete. A ragione osserva che il decreto di latitanza era stato emesso dopo puntuali ricerche senza esito nel luogo di residenza e dimora in Italia e che comunque il condannato, dopo l'emissione del decreto di fermo, in data 31 gennaio 2011, e dell'ordinanza cautelare, il successivo 1 marzo 2011, aveva tenuto una condotta spiegabile esclusivamente con la volontà di sottrarsi ai provvedimenti coercitivi e, 9i( Penale Sent. Sez. 1 Num. 22716 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 01/02/2023 più in generale, al procedimento penale di cui aveva avuto necessariamente conoscenza. In particolare, IR DD: - non era rientrato in Italia, dove risiedeva quanto meno dal 2007, scegliendo di rimanere in Marocco proprio in coincidenza con la scoperta della provenienza illecita dell'autovettura a bordo del quale era sbarcato nel porto di Tangeri (sequestro del 7 febbraio 2011), portando avanti l'attività di riciclaggio di autovetture rubate in Italia ed esportate in Marocco, iniziata qualche mese prima in collaborazione con alcuni complici: non solo quello che lo aveva espressamente chiamato in correità per un episodio avvenuto nell'ottobre 2010 ma anche la sorella ed il cognato, con i quali aveva a lungo convissuto in Italia all'interno della stessa abitazione e che erano stati sottoposti a misura cautelare perché raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il concorso nei medesimi reati per i quali era stato disposto il fermo e la misura cautelare nei suoi confronti;
- era stato arrestato nel 2022 mentre si stava imbarcando per il Marocco in territorio non italiano ma spagnolo, all'evidente fine di evitare controlli alla frontiera italiana;
- durante la celebrazione del processo era ritornato clandestinamente in Italia senza lasciare tracce della sua permanenza, rimasta sempre irregolare. 2. Ricorre avverso l'ordinanza IR DD, per mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la volontaria sottrazione alla misura cautelare e la conoscenza effettiva del procedimento sono state desunte attraverso presunzioni e congetture. Non ha alcuna forza dimostrativa il sequestro di autovetture avvenuto nell'ottobre 2010, posto che non aveva impedito a IR DD di ritornare successivamente in Italia, da dove si era nuovamente spostato verso il Marocco per eseguire un nuovo trasporto. Parimenti è irrilevante il sequestro operato a suo carico nel febbraio 2011, trattandosi di atto autonomo dell'autorità giudiziaria marocchina che non lasciava presagire l'esistenza di un collegato procedimento penale italiano. Il trattenimento in Marocco dopo il sequestro dell'autovettura e la permanenza in tale Paese nei mesi di febbraio e marzo 2011 non costituisce un fatto anomalo;
non è stato, infatti, dimostrato che l'interessato aveva l'abitudine di ritornare immediatamente in Italia. Nessuna rilevanza ha l'applicazione della misura cautelare nei confronti dei suoi familiari coindagati, trattandosi di fatto da cui non può in alcun modo evincersi la effettiva conoscenza del procedimento. L'ordinanza confonde i due diversi piani della conoscenza/conoscibilità del procedimento penale e quello della conoscenza/conoscibilità della misura cautelare disposta, dimenticando che ciò che conta per l'osservanza dei principi in tema di giusto processo, come declinati dalla Corte EDU, è solo il primo aspetto. Risulta, infine, trascurato il dato che IR DD è ritornato in Italia dove è successivamente rimasto per anni del tutto all'oscuro della misura adottata. L'assenza di prova sulla volontaria sottrazione alla misura imponeva l'estensione delle ricerche in territorio marocchino. CONSIDERATO IN DIRITTO Le censure dedotte nell'unico motivo di impugnazione non sono fondate sicché il ricorso deve essere rigettato. 1. È pacifico, in relazione alla data del decreto di latitanza e della decisione di primo grado, che la sentenza oggetto dell'invocata declaratoria di non esecutività è stata emessa in esito ad un processo sottratto all'applicazione della disciplina dell'assenza introdotta nell'ordinamento processuale dalla I., 28 aprile 2014, n. 67. Trovano, quindi, applicazione i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle questioni sul titolo esecutivo formatosi nel processo contumaciale. E', pertanto, utile ricordarli. Il giudice dell'esecuzione, nel verificare la regolarità, formale e sostanziale, del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604). Ne segue che anche gli eventuali vizi relativi alla declaratoria di contumacia pronunciata nel corso del procedimento di cognizione, se non sono fatti valere con i mezzi previsti per l'impugnazione contro la sentenza, rimangono sanati e coperti dal giudicato (Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 2009, Baratta, Rv. 242791). Ai fini della verifica del passaggio in giudicato della sentenza contumaciale di condanna è, tuttavia, necessario accertare ai sensi dell'art. 548 cod. proc. pen. la ritualità della notifica dell'estratto e, quindi, l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione. Da tale meccanismo discende la rilevanza della verifica della validità del decreto di latitanza: è stato, infatti, affermato che, in fase esecutiva, può essere sollevata la questione della validità del decreto di latitanza all'esclusivo fine di contestare quella della notifica dell'estratto contumaciale e quindi, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 44988 del 10/06/2014, Buzi, Rv. 261129). 2. Nei limiti appena chiariti il giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. per accertare l'esecutività della sentenza è tenuto a verificare la validità della dichiarazione di latitanza, anche sotto il profilo dell'esaustività delle indagini che ne hanno giustificato l'emissione. A quest'ultimo proposito è stato chiarito che le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, specie in mancanza di qualsiasi indicazione agli atti sul luogo in cui l'imputato si sarebbe potuto recare (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram Rv. 258792 - 01; Sez. 6, n. 47528 del 13/11/2013, Elezaj Rv. 257279 - 01). L'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del decreto di latitanza, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse risultino fondate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato, e non deve estendersi fino a dimostrare che l'interessato sia venuto a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore (Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827 - 01; Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174 - 01). 3. Il provvedimento impugnato, in sintonia con gli esposti principi, ha desunto la validità del decreto di latitanza, oltre che dalla completezza delle indagini eseguite in territorio italiano, invero non messa in discussione nemmeno dalla difesa ricorrente, dall'accertamento di una serie di circostanze, sintomatiche, nel loro complesso, della volontà di IR DD di sottrarsi alle ricerche per evitare di essere sottoposto ad una misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale, della cui pendenza a suo carico era a conoscenza. Ne segue la regolarità delle notifiche eseguite nei suoi confronti dopo l'emissione del decreto di latitanza fino a quella relativa all'estratto contumaciale. Il percorso motivazionale seguito per pervenire a tale conclusione si sottrae alle censure del ricorrente che ne denunciano l'illogicità. I ripetuti sequestri di autovetture di provenienza illecita costituiscono atti di polizia giudiziaria idonei ad ingenerare in chi li subisce la convinzione della pendenza di un procedimento penale e della possibile applicazione di misure custodiali se, come nel caso in verifica, seguiti dall'effettiva applicazione di tali misure nei confronti dei correi, per di più legati da rapporti non solo di familiarità ma di abituale convivenza con il condannato, e dalla scelta di quest'ultimo, dopo avere patito il sequestro di una delle autovetture riciclate in Marocco, di non ritornare, con viaggi regolari, in Italia, nazione dove risiedeva stabilmente dal 2007, come dimostrato dai procedimenti penali iscritti a suo carico per fatti commessi nel periodo di interesse, e dove aveva intenzione di rimanere tanto da avere chiesto il rinnovo del permesso si soggiorno. L'applicazione di misure cautelari nei confronti della sorella e del cognato è stata ritenuta significativa non solo perché familiari ai quali IR DD era legato da intensi rapporti di frequentazione e che risultavano convolti nella consumazione die medesimi reati per i quali era stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura coercitiva, ma anche perché si erano spontaneamente consegnati il giorno 4 maggio 2011, provenendo dal Marocco ossia la nazione in cui IR DD soggiornava proprio in quel periodo evitando di ritornare in Italia. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente