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Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
Commentario • 1
- 1. Conti Correnti Intestati A Terzi E Accertamenti Fiscali: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 agosto 2025
Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l'Agenzia delle Entrate ha rilevato movimenti su conti correnti intestati a terzi? Il Fisco può considerare i versamenti e i prelievi effettuati su conti di parenti, soci, collaboratori o altre persone come tuoi redditi occulti, se ritiene che tu ne sia il reale beneficiario. In questi casi, è fondamentale dimostrare la reale titolarità e provenienza delle somme per evitare di pagare imposte non dovute. Quando scatta l'accertamento su conti intestati a terzi – Quando i conti risultano formalmente intestati a un'altra persona ma collegati alla tua attività economica – Quando emergono operazioni finanziarie compatibili con i tuoi guadagni o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 24747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24747 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da NT TI TR nato a [...] ( Romania) il 24/10/2087 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina in data 12/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del DI. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pasquale Serrao D'QU ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva datata 20/4/2023 con la quale si ribadiscono i motivi di ricorso e si insiste per il suo accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24747 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto nell'interesse di NT TR TI inteso alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura di minore afflittività. Il Collegio cautelare, dopo aver premesso che il ricorrente è stato raggiunto da ordinanza custodiale emessa dal Gip del Tribunale di Messina in data 7 giugno 2021, confermata dal Riesame, per associazione a delinquere, riciclaggio e falso ( in particolare il ricorrente era inserito all'interno di un sodalizio criminale, avente ramificazioni in vari paesi europei, che si occupava del riciclaggio di autovetture provento di furto) e -all'esito di giudizio abbreviato- è stato condannato dal Gup alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione, ha ricostruito le modalità operative del sodalizio e delineato il ruolo centrale rivestito dall'NT, all'interno dell'associazione, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., ritenendo concreto ed attuale il rischio di recidiva in ragione delle modalità e circostanze dei fatti addebitati e della negativa personalità del prevenuto. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Patrizia Corpina la quale ha dedotto: 2.1 violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il collegio cautelare immotivatamente ritenuto immutato il quadro cautelare rispetto al giudizio di gravità indiziaria che ha giustificato la misura. In particolare il difensore segnala l'intervenuta sostituzione della misura cautelare custodiale applicata ai compiutati EV RH e LO DM, con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G., evidenzia altresì che in appello la pena inflitta ad NT è stata ridotta ad anni anni cinque di reclusione ed euro 4.400,00 di multa "in ragione della posizione funzionale ma non apicale dell'NT nelle vicende oogetto di vaglio giudiziale". 2.2. I giudici dell'appello cautelare, inoltre, non avrebbero spiegato le ragioni per le quali non sarebbe adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico posto che il ricorrente, che in sede di appello ha visto ridotta la pena ad anni 5 di reclusione, avendo scontato anni 1 e mesi 7, potrebbe beneficiare della detenzione domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici, nel senso più volte chiarito da questa Corte, ovvero su motivi che riporongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame ( Sez.
4. n. 256 del 18/9/1997 , rv. 210157 ; Sez. 2 11951 del 29/1/2014, rv. 259425). sqt 2. Con riguardo alla perdurante sussistenza in massimo grado del rischio di recidiva, l'ordinanza impugnata ha reso un'esaustiva motivazione con la quale il ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria. I giudici di cautelari hanno rimarcato l'irrilevanza della posizione giuridica assunta dai correi, posto che, secondo quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante (Sez. 6,n. 4948 del 10/07/2019, Rv. 278203; Sez. 3, n. 26385 del 09/06/2011, Rv. 250678). Né, è stato osservato, il tempo trascorso è elemento, ex se, idoneo a modificare il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016, Rv. 265949; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139). I giudici hanno altresì evidenziato la palese inconsistenza del rilievo difensivo volto a rappresentare l'avvenuta revoca della misura cautelare nei confronti dei coimputati, sottolineando come le posizioni degli altri due correi e quella dell'NT non fossero affatto sovrapponibili, posto che il ricorrente pur non ricoprendo un ruolo apicale svolgeva un'attività di primaria importanza, funzionale alla vita dell'associazione ed era stato condannato per plurimi reati contro il patrimonio oltre alla fattispecie associativa. 3. Anche in merito alle doglianze concernenti l'invocata misura degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico, il ricorrente non si spinge oltre la confutazione delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato che, oltre a ribadire la estrema pregnanza e gravità delle esigenze cautelari fronteggiabili soltanto con la custodia in carcere, evidenziano come la misura di massimo rigore fosse necessaria e unica adeguata e del tutto proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi da NT, oltre che all'entità della pena inflitta anche in secondo grado. La difesa ha censurato tale motivazione limitandosi a contestare l'omessa motivazione. Ed invero, le argomentazioni del tribunale, sulla scelta della misura, valgono a conferire piena legittimità alla decisione assunta. E vero, infatti, che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651); tuttavia, qualora (come nel caso di specie) il giudice ritenga che il pericolo di recidiva possa trovare concretizzazione per il solo fatto della scarcerazione, quindi in qualsiasi ambiente diverso dal carcere, la valutazione assume un valore assorbente e pregiudiziale rispetto a qualsiasi misura diversa da quella più restrittiva, compresi gli arresti domiciliari con l'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139; Sez. 2,n. 43402 del 25/09/2019,Rv. 277762) 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 26/4/2023 Il Consigliere estensore Il Pre
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del DI. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pasquale Serrao D'QU ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva datata 20/4/2023 con la quale si ribadiscono i motivi di ricorso e si insiste per il suo accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24747 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto nell'interesse di NT TR TI inteso alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura di minore afflittività. Il Collegio cautelare, dopo aver premesso che il ricorrente è stato raggiunto da ordinanza custodiale emessa dal Gip del Tribunale di Messina in data 7 giugno 2021, confermata dal Riesame, per associazione a delinquere, riciclaggio e falso ( in particolare il ricorrente era inserito all'interno di un sodalizio criminale, avente ramificazioni in vari paesi europei, che si occupava del riciclaggio di autovetture provento di furto) e -all'esito di giudizio abbreviato- è stato condannato dal Gup alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione, ha ricostruito le modalità operative del sodalizio e delineato il ruolo centrale rivestito dall'NT, all'interno dell'associazione, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., ritenendo concreto ed attuale il rischio di recidiva in ragione delle modalità e circostanze dei fatti addebitati e della negativa personalità del prevenuto. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Patrizia Corpina la quale ha dedotto: 2.1 violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il collegio cautelare immotivatamente ritenuto immutato il quadro cautelare rispetto al giudizio di gravità indiziaria che ha giustificato la misura. In particolare il difensore segnala l'intervenuta sostituzione della misura cautelare custodiale applicata ai compiutati EV RH e LO DM, con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G., evidenzia altresì che in appello la pena inflitta ad NT è stata ridotta ad anni anni cinque di reclusione ed euro 4.400,00 di multa "in ragione della posizione funzionale ma non apicale dell'NT nelle vicende oogetto di vaglio giudiziale". 2.2. I giudici dell'appello cautelare, inoltre, non avrebbero spiegato le ragioni per le quali non sarebbe adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico posto che il ricorrente, che in sede di appello ha visto ridotta la pena ad anni 5 di reclusione, avendo scontato anni 1 e mesi 7, potrebbe beneficiare della detenzione domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici, nel senso più volte chiarito da questa Corte, ovvero su motivi che riporongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame ( Sez.
4. n. 256 del 18/9/1997 , rv. 210157 ; Sez. 2 11951 del 29/1/2014, rv. 259425). sqt 2. Con riguardo alla perdurante sussistenza in massimo grado del rischio di recidiva, l'ordinanza impugnata ha reso un'esaustiva motivazione con la quale il ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria. I giudici di cautelari hanno rimarcato l'irrilevanza della posizione giuridica assunta dai correi, posto che, secondo quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante (Sez. 6,n. 4948 del 10/07/2019, Rv. 278203; Sez. 3, n. 26385 del 09/06/2011, Rv. 250678). Né, è stato osservato, il tempo trascorso è elemento, ex se, idoneo a modificare il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016, Rv. 265949; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139). I giudici hanno altresì evidenziato la palese inconsistenza del rilievo difensivo volto a rappresentare l'avvenuta revoca della misura cautelare nei confronti dei coimputati, sottolineando come le posizioni degli altri due correi e quella dell'NT non fossero affatto sovrapponibili, posto che il ricorrente pur non ricoprendo un ruolo apicale svolgeva un'attività di primaria importanza, funzionale alla vita dell'associazione ed era stato condannato per plurimi reati contro il patrimonio oltre alla fattispecie associativa. 3. Anche in merito alle doglianze concernenti l'invocata misura degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico, il ricorrente non si spinge oltre la confutazione delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato che, oltre a ribadire la estrema pregnanza e gravità delle esigenze cautelari fronteggiabili soltanto con la custodia in carcere, evidenziano come la misura di massimo rigore fosse necessaria e unica adeguata e del tutto proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi da NT, oltre che all'entità della pena inflitta anche in secondo grado. La difesa ha censurato tale motivazione limitandosi a contestare l'omessa motivazione. Ed invero, le argomentazioni del tribunale, sulla scelta della misura, valgono a conferire piena legittimità alla decisione assunta. E vero, infatti, che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651); tuttavia, qualora (come nel caso di specie) il giudice ritenga che il pericolo di recidiva possa trovare concretizzazione per il solo fatto della scarcerazione, quindi in qualsiasi ambiente diverso dal carcere, la valutazione assume un valore assorbente e pregiudiziale rispetto a qualsiasi misura diversa da quella più restrittiva, compresi gli arresti domiciliari con l'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139; Sez. 2,n. 43402 del 25/09/2019,Rv. 277762) 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 26/4/2023 Il Consigliere estensore Il Pre