Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2522
TAR
Sentenza 11 novembre 2024
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CS
Parere definitivo 30 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 6 delle Linee Guida e dell’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012

    La Corte ha ritenuto che la locuzione “in corso di realizzazione” debba intendersi come progetto avviato ma non ancora in grado di generare risparmi energetici. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito prove idonee a escludere che l'intervento avesse iniziato a generare risparmi prima della presentazione della PPPM. Le osservazioni fornite dalla società non sono state ritenute sufficienti a dimostrare lo stato dei lavori e la mancata generazione di risparmi alla data richiesta.

  • Rigettato
    Legittimità del provvedimento del GSE in relazione ai calcoli illuminotecnici

    Il GSE ha correttamente rilevato che la società ha utilizzato fattori di manutenzione differenti tra la situazione ante e post intervento, e ha incluso impianti che non rispettano i livelli minimi di illuminamento previsti dalla norma UNI EN 11248. Tali impianti non potevano essere considerati ai fini della richiesta dei TEE. La giurisprudenza riconosce discrezionalità tecnica al Gestore in queste valutazioni. Inoltre, l'omessa dimostrazione che la data di prima attivazione dell'intervento sia successiva alla presentazione della PPPM comporta il rigetto del ricorso indipendentemente dalla fondatezza di altre ragioni.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    L'amministrazione non è tenuta a confutare espressamente ogni osservazione, ma solo a valutarle. Nel caso di specie, le controdeduzioni della società non sono state ritenute idonee a superare le criticità. Inoltre, il preavviso di rigetto e la richiesta di integrazione del GSE hanno evidenziato le carenze documentali. Non vi è stata lesione del contraddittorio.

  • Rigettato
    Applicazione dell'istituto del silenzio assenso

    La formazione del silenzio assenso presuppone la completezza della domanda e la sussistenza di tutti i presupposti di accoglibilità. Nel caso di specie, l'istanza era carente in ordine all'addizionalità dell'intervento e alla data di prima attivazione. Inoltre, le numerose richieste di proroga avanzate dalla società hanno determinato il ritardo nella conclusione del procedimento, impedendo la formazione del silenzio assenso. Il potere del GSE è di natura accertativa e non rientra nell'autotutela.

  • Rigettato
    Applicazione della modifica introdotta dal decreto legge n. 76/2020 in materia di poteri di vigilanza e controllo del GSE

    La novella normativa si applica ai provvedimenti di decadenza, non ai provvedimenti di rigetto come nel caso di specie. Inoltre, la società non ha mai formulato una richiesta di riesame ai sensi della normativa invocata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2522
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2522
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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