Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00288/2026REG.PROV.COLL.
N. 00722/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Bisignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. il 18 febbraio 2025, n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza, del Comando Regionale Sicilia -OMISSIS- della Guardia di Finanza, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. LL ON e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. -OMISSIS-, maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, ha proposto appello, con atto affidato a due motivi, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avente a oggetto la determina n. -OMISSIS- del 20 novembre 2024 del Comandante del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, che aveva disposto il rientro dello stesso con effetto immediato dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-alla disponibilità del Corpo presso il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di -OMISSIS-; la nota ivi richiamata del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- del 23 ottobre 2024, con la quale il Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- aveva rappresentato che era venuto meno il rapporto fiduciario con il ricorrente; il nulla osta del 5 novembre 2024 concesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-; il bando di vacanza per l’assegnazione presso la Procura Generale del posto che era ricoperto dal ricorrente n. prot. -OMISSIS- del 16 dicembre 2024 del Comando Generale della Guardia di Finanza.
2. Il T.A.R., per quanto rileva in questa sede, ha ritenuto che:
-) la determina n. -OMISSIS- del 20 novembre 2024 del Comandante del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza era stata adottata tenendo conto di quanto rappresentato nei due atti preliminari ivi richiamati, che ne costituivano la “ proposta motivata ” secondo quanto previsto dall’art. 11 delle disp. att. c.p.p. e dalla Circolare n. 379389 del 2009, ovvero la nota prot. -OMISSIS- Ris del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- del 23 ottobre 2024 e il nulla-osta concesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, con foglio n. 5655 del 4 novembre 2024;
-) gli atti censurati non potevano considerarsi avvinti dai vizi di eccesso di potere invocati dal ricorrente, atteso che i fatti riportati per relationem nella determina impugnata, mediante il rinvio contenuto nella nota prot. -OMISSIS- Ris del Procuratore della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS- del 23 ottobre 2024, a taluni punti della sentenza di condanna di primo grado, non erano oggetto di travisamento, né sussisteva un difetto di istruttoria;
-) l’Amministrazione procedente aveva correttamente recepito la “ proposta motivata ” del capo dell’ufficio presso cui era impiegato il ricorrente nonché il “ nulla osta ” del Procuratore Generale (in coerenza con quanto previsto dal predetto art. 11 delle disp. att. c.p.p.), tenuto conto dell’interesse insito nella delicata funzione svolta dal personale di Polizia Giudiziaria;
-) il provvedimento censurato non necessitava di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio era prevalente sugli altri eventuali interessi del dipendente e i fatti di causa mostravano che l’Amministrazione avesse indicato, anche per relationem , i presupposti di fatto e le ragioni sottesi alla decisione assunta; che, dall’altro lato, il ricorrente non aveva evidenziato elementi che potessero fare ritenere viziata da assoluta arbitrarietà la decisione assunta dall’Amministrazione di appartenenza;
-) dal provvedimento di trasferimento impugnato si evinceva un’autonoma valutazione dell’incidenza dei gravi fatti rassegnati dal Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- sul buon andamento del servizio e la funzionalità della relativa Sezione di P.G., nonché della necessità di eliminare una situazione di “ inconciliabilità ” alla luce delle peculiari funzioni svolte dal ricorrente in tale ufficio, a stretto contatto con l’Autorità giudiziaria;
-) in ultimo, il trasferimento era stato ritenuto, da tutte le articolazioni istituzionali interessate e coinvolte nel procedimento oggetto del presente scrutinio, l’atto necessitato a cui ricorrere alla luce delle specificità della fattispecie, dovendosi peraltro escludere la mancanza di proporzione, atteso che si era provveduto a disporre il “ rientro ” presso il Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di -OMISSIS- del ricorrente e non anche un suo trasferimento presso una differente sede di servizio collocata in una città diversa rispetto a quella ove il ricorrente prestava servizio da diciassette anni.
3. Il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comando Regionale della Guardia di Finanza Sicilia -OMISSIS-, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, regolarmente evocati in giudizio, si sono costituiti a norma dell'art. 55, settimo comma, c.p.a.
4. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- non hanno svolto difese.
5. -OMISSIS- ha depositato memoria.
6. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. Il primo motivo deduce “ ECCESSO DI POTERE- SUSSISTENZA DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI- DIFETTO DI ISTRUTTORIA- DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”. Il T.A.R. non aveva tenuto conto che gli atti impugnati si fondavano su situazioni sub judice e che a distanza di pochi mesi i fatti ritenuti penalmente rilevanti e posti alla base dell’emanazione delle note impugnate erano stati ritenuti (quantomeno uno) non esistenti. L’insussistenza e la non veridicità dei fatti posti alla base della nota prot. -OMISSIS- Ris del Procuratore della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS- del 23 ottobre 2024, espressamente riportati in virgolettato – e che non erano altro che parti della sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell’istante – erano state definitivamente acclarate dalla Corte di Cassazione nel recente pronunciamento del 2 aprile 2025, che aveva annullato senza rinvio la pronuncia del Giudice di secondo grado limitatamente alla violenza privata perché il fatto non sussiste, confermandola per l’altro capo (accesso abusivo al sistema informatico). Il provvedimento impugnato si basava sui fatti esposti dalla querelante, la quale però nel corso dei successivi gradi di giudizio era stata ritenuta non attendibile, non essendo emersi riscontri oggettivi delle relative dichiarazioni, né l’Amministrazione aveva condotto accertamenti autonomi sui fatti. Quanto all’accesso abusivo -OMISSIS- era stato condannato senza alcuna prova di averlo commesso e la condanna era stata comminata solo sul dichiarato della querelante in assenza di prova.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Deve premettersi che con la determina n. -OMISSIS- del 20 novembre 2024 il Comandante del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza ha disposto il rientro dello stesso con effetto immediato dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- alla disponibilità del Corpo, presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria -OMISSIS- « TENUTO CONTO che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- - Direzione Distrettuale Antimafia, con nota n. -OMISSIS-, in data 23 ottobre 2024, ha rappresentato che è venuto meno il rapporto fiduciario con il M.A. -OMISSIS- "930318G" in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria -OMISSIS- ed attualmente in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- » e “ VISTO il nulla-osta concesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, con foglio n. 5655, in data 4 novembre 2024 ”. La nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- del 23 ottobre 2024 ha sottolineato che in data in data 3 aprile 2024 era stata pronunciata sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 610 e 615-ter c.p. e che, dunque, per effetto dei comportamenti penalmente rilevanti, era venuto meno il rapporto fiduciario; in particolare, si legge nella suddetta nota, che “ ad ogni modo di là dalla rilevanza penale della condotta, vengono in rilievo, come dimostrato in sede penale, comportamenti incompatibili con la permanenza presso di P.G. ”. Anche il nulla osta del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di -OMISSIS- del 4 novembre 2024 conferma che era venuto meno “ il rapporto fiduciario, presupposto imprescindibile dei componenti delle Sezioni di polizia giudiziaria ”.
1.3 Ciò posto, preme rilevare che, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, nessuna incidenza ha svolto sull’intervenuta cessazione del rapporto fiduciario la sentenza della Corte di Cassazione 23 maggio 2025, n. -OMISSIS-, che ha ritenuto fondato il ricorso proposto da -OMISSIS- limitatamente al reato di violenza privata, annullando la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e confermandola per il resto, ritenendo che la condotta posta in essere dall'imputato (“ consistita nel violare lo spazio comunicativo privato di cui solo la persona offesa era titolare, con connesso ius excludendi alios, in quanto abbinato ad un telefono cellulare nella sua esclusiva disponibilità e protetto da password ”) avesse integrato il reato di cui all'art 615 ter c.p..
1.4 Con specifico riferimento, poi, al reato di cui all’art. 610 c.p., i giudici di legittimità hanno chiarito che, nel caso di specie, non si era verificata la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo e che, in particolare, la condotta del ricorrente (comunque posta in essere, per quel che rileva in questa sede) non aveva alcuna rilevanza penale tenuto conto delle specifiche risultanze di contesto in cui i fatti sarebbero maturati.
1.4.1 In particolare, si ricava dalla motivazione delle sentenze di merito che la condotta dell'imputato ( cui si contesta avere impedito ai figli di avvicinarsi alla madre e viceversa a quest'ultima avvicinarsi ai figli, in un momento in cui i medesimi erano rimasti fuori dall'abitazione una legittima sostituzione della serratura di casa, effettuata il giorno prima dalla persona offesa, in un clima di grande agitazione e alla presenza di rappresentanti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco ) non si era estrinsecata in comportamenti intimidatori specificamente idonei a interferire concretamente sulla libertà di autodeterminazione della moglie, risultando che era stata quest’ultima, in quanto " terrorizzata ", a non avvicinarsi ai figli, ritenendolo opportuno, considerata la concitazione del momento.
1.4.2 Mentre relativamente ai figli minori la circostanza che l'imputato avesse trattenuto vicino a sé il figlio più grande, lasciando il più piccolo con la madre, non sembrava suscettibile di rientrare nella sfera applicativa del reato contestato, non risultando dalla motivazione delle sentenze che tale decisione, al di là della sua condivisione con la moglie, fosse stata accompagnata da gesti violenti o da minacce concretamente idonee a coartare la volontà dei figli.
1.5 Ciò posto, senza prescindere dalla circostanza – estremamente significativa – che -OMISSIS- è stato ritenuto colpevole del reato di accesso abusivo al sistema informativo previsto dall’art. 615 ter c.p. (condanna, allora di primo grado, specificamente considerata, in calce, nella nota del Procuratore della Repubblica del 23 ottobre 2024), quanto affermato dalla Corte di Cassazione nulle involge sulle circostanze di fatto, valorizzate nella nota del Procuratore della Repubblica del 23 ottobre 2024 e che hanno fatto venire meno il rapporto di fiducia, soprattutto alla luce dell’ulteriore rilievo motivazionale (non specificamente censurato dall’appellante) secondo cui “ ad ogni modo di là dalla rilevanza penale della condotta ”, venivano comunque in rilievo comportamenti incompatibili con la permanenza presso la P.G., specificamente descritti, per come riportati nella sentenza di primo grado ( aggressioni verbali, urla, forte ira, contegno aggressivo, ingiurie, incapacità di porre a freno le emozioni, possibile stato confusionale ), comportamenti, tutti, come già detto, comunque posti in essere dal -OMISSIS- anche se considerati non idonei a configurare il reato di violenza privata in assenza di una significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione sia della moglie (persona offesa), sia dei figli.
1.6 Dunque, alla luce del percorso processuale successivo alla nota del Procuratore della Repubblica del 23 ottobre 2024, non possono acclararsi, diversamente da quanto afferma l’appellante, come insussistenti e non veritieri i fatti posti alla base della nota del Procuratore della Repubblica del 23 ottobre 2024, in quanto nessun giudizio di ridimensionamento è stato espresso, così come assume l’appellante, sulla credibilità della persona offesa, di cui appare, per converso, esserne stata confermata appieno la credibilità non solo in relazione al reato di cui all’art. 615 ter c.p., ma anche sugli specifici fatti per come oggettivamente accaduti in merito alla sostituzione della serratura dell'abitazione e alla reazione del -OMISSIS-, anche se tali comportamenti non si sono concretizzati, per quanto già detto, nel delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p..
1.7 Con specifico riferimento, poi, all’accesso abusivo al sistema informatico, in relazione al quale -OMISSIS- era stato condannato senza alcuna prova di averlo commesso, è sufficiente richiamare le pronunce di merito (primo e secondo grado) e quella di legittimità che hanno concluso per l’attribuibilità della condotta criminosa di cui all’art. 615 ter c.p. all’appellante, senza tacere, in ultimo, dell’esito del ricorso straordinario presentato alla Corte di Cassazione ex art. 625 bis c.p.p. (con il quale il ricorrente aveva rilevato l’errore di fatto in relazione al primo motivo del ricorso per cassazione sulla carenza della condizione di procedibilità per tardività in ordine al reato di cui all’art. 615 ter c.p.), che, come si legge nell’istanza di prelievo, è stato deciso sfavorevolmente al -OMISSIS-.
2. Il secondo motivo deduce “ TRAVISAMENTO DEI FATTI; MANCATA VALUTAZIONE DI PUNTI ESSENZIALI DELLA CONTROVERSIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”. Il T.A.R. aveva esteso, in via analogica e senza motivare opportunamente sul punto, il principio applicato dal Consiglio di Stato al diverso caso di trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale all’ipotesi – del tutto differente e qui ricorrente – di trasferimento motivato esclusivamente dal venir meno del rapporto di fiducia. Nel fare ciò il T.A.R., oltre a incorrere in un evidente vizio di motivazione, omettendo di spiegare le ragioni per cui aveva ritenuto sussumibile al diverso caso di specie l’orientamento sopra menzionato, finiva nei fatti per integrare la motivazione dei provvedimenti dell’amministrazione, avendo ritenuto di ravvisare negli stessi il convincimento delle predette Autorità circa una “ inconciliabilità della permanenza ” del sig. -OMISSIS- presso la sezione di Polizia Giudiziaria. E invero il trasferimento del sig. -OMISSIS- non era stato motivato per asseriti motivi di opportunità o incompatibilità come indicato dal T.A.R, ma per la “ perdita di fiducia ” espressa dal Procuratore. La motivazione del T.A.R., che aveva integrato in modo illegittimo i provvedimenti impugnati, era surrettizia. Il T.A.R, piuttosto, avrebbe dovuto avvedersi dell’incompletezza della motivazione addotta dalla P.A. (il mero venir meno del rapporto di fiducia e l’omesso riferimento a qualsivoglia profilo di incompatibilità ambientale) e dell’evidente travisamento dei fatti. Peraltro, anche a anche a voler ammettere la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice di primo grado nell’integrare la motivazione del provvedimento amministrativo, esso era comunque illegittimo perché carente di specificazioni, dato che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità mirava a eliminare la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che derivavano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, ma nel caso in questione risultava carente proprio l'evidenza oggettiva dei presunti disagi e difficoltà, né nei provvedimenti impugnati era indicato un possibile rischio di pregiudizio al prestigio della Sezione di P.G. del Tribunale di -OMISSIS-.
2.1 Il motivo non merita accoglimento, pur non potendosi condividere interamente, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ricondotto il trasferimento motivato esclusivamente dal venir meno del rapporto di fiducia al trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, che va pertanto corretta – ad exemplum dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. – risultando il dispositivo del giudice di prime cure conforme al diritto e rientrando nella cognizione di questo secondo grado integrarne o correggerne la motivazione.
2.2 La norma di riferimento è l’art. 11, comma 1, disp. att. c.p.p. a norma del quale “ 1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello ”.
2.3 In proposito, va precisato che il vigente Codice di procura penale istituisce i “ Servizi ” e le “ Sezioni ” di P.G., entrambi chiamati a svolgere le proprie funzioni « alla dipendenza e sotto la direzione dell’Autorità giudiziaria » (art. 56 c.p.p.) e che, sotto il profilo ordinamentale, gli appartenenti alla polizia giudiziaria dipendono dai rispettivi Corpi di appartenenza sotto il profilo gerarchico-amministrativo e dalla Magistratura sotto il profilo funzionale.
2.4 In particolare, le Sezioni, istituite presso la Procura della Repubblica, sono composte da personale interforze proveniente dai Servizi, assegnato su richiesta nominativa congiunta del Procuratore generale e del Procuratore della Repubblica interessato (artt. 5 e 8 disp. att. c.p.p.; art. 5 del d.P.R. n. 488 del 1988; art. 6 del d.lgs. n. 272 del 1989). Esse « dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite » e i loro appartenenti sono esonerati dai compiti e dagli obblighi non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria (artt. 9 e 10 disp. att. c.p.p.) e « non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono » (art. 58).
2.5 Per specifico dettato normativo, dunque, il personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria si trova in posizione di stretta dipendenza funzionale e organizzativa rispetto alla magistratura inquirente, con la quale intrattiene un rapporto continuo, immediato e di fiducia.
2.6 Ne consegue che la norma va interpretata nel senso che l'assegnazione e la permanenza del personale di polizia alle Sezioni di P.G. istituite presso le Procure della Repubblica, comportando una stretta collaborazione tra i pubblici ministeri e gli addetti alle Sezioni nello svolgimento dell'attività di indagine, presuppone un rapporto fiduciario con il Procuratore della Repubblica, cui compete un potere di scelta e ingerenza nella gestione di quel personale. La scelta dei componenti delle sezioni e il loro mantenimento presso le stesse sono posti, in altri termini, a garanzia dell'indipendenza funzionale dell'attività giudiziaria, di modo che una volta cessato il rapporto di fiducia tra il titolare dell'ufficio giudiziario e quanti vi collaborano in posizione di dipendenza, ivi compresi gli addetti alla sezione di P.G., costoro non possono vantare alcuna pretesa tutelata alla permanenza nell'ufficio medesimo, non potendosi permanere ivi in servizio ove sia venuto meno il gradimento, squisitamente intuitu personae , del titolare di quell’ufficio giudiziario.
2.7 Alla luce di tali previsioni, la revoca dell’assegnazione di -OMISSIS- alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS- correttamente è stata disposta, tenuto conto dell’inequivoco tenore della nota del Procuratore della Repubblica del 23 ottobre 2024, in ragione del dichiarato venire meno del rapporto di fiducia tra l’appellante e l’Ufficio inquirente. E invero, l’Amministrazione di appartenenza non era ammessa a sindacare la valutazione del Procuratore sul venir meno dei presupposti per la permanenza all’interno della Sezione, con la conseguenza che i generali doveri di cooperazione istituzionale, correlati al buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97, comma 2, Cost.), imponevano l’immediato recupero del militare nella disponibilità del Corpo di appartenenza. E, infatti, mette conto rilevare che, tramite le determinazioni assunte con la determina n. 673218 del 20 novembre 2024, l’Amministrazione aveva revocato l’assegnazione di -OMISSIS- alla Sezione di Polizia Giudiziaria e l’aveva posto nella disponibilità del Corpo, senza incidere sulla sua permanenza nella Compagnia di appartenenza.
2.8 Né va in senso contrario quanto affermato da questo Consiglio, ai soli fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento, nel senso che “l'assegnazione del personale dei corpi di polizia alle sezioni di polizia giudiziaria avviene mediante una procedura che prende avvio da un'apposita domanda dell'interessato e prosegue secondo un iter procedurale avente natura selettiva, in cui l'Amministrazione di appartenenza si limita a istruire le istanze da trasmettere al Procuratore generale ” e che “ Per come strutturato siffatto procedimento, di assegnazione presuppone inderogabilmente la domanda dell'interessato, che costituisce l’input iniziale per il tramutamento di sede, espressione di un’autonoma e libera determinazione del dipendente ”, per poi concludere che “ Siffatte circostanze, impediscono la configurazione di un trasferimento d'autorità e quindi l'insorgere di ogni diritto all'indennità di trasferimento ex art. 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 ” (C.G.A.R.S., sez, giur., 20 aprile 2020, n. 250), in quanto, la presenza di una procedura che presuppone la domanda dell’interessato e che ha natura selettiva in ogni caso non fa venire meno il presupposto del rapporto di fiducia che sta e rimane a fondamento della scelta del personale da destinare alle Sezioni di P.G..
3. Conclusivamente, l’appello va respinto.
3.1 Le spese processuali, tenuto conto dell’oggetto del giudizio, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 722/2025, R.G., lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO de CI, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
LL ON, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LL ON | NO de CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.