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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPV VBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 02/07/2025 al n. 1769 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Scioglimento promosso da
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 nato a [...]RE DEL
CO (NA) il 13/03/1988, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to
OT GIUSEPPINA;
e da
Parte 2 (C.F.: C.F. 2 O nata a [...]
(NA) il 28/06/1994, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to DEL
SO ON;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO- CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/07/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Brusciano il 13.03.2017 dalla cui unione nascevano una figlia, Per 1 il 09.08.2014, evidenziavano che il Tribunale di
Nola aveva pronunziato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n.
912/2024 del 20.03.2024 reso nel procedimento R.G. n. 6744/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, ossia affido condiviso della minore
Per 1 con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno come precisato in atti.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè sentenza n. 912/2024 del
20.03.2024, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Nola in data 13.05.2022, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) 1.1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi. Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
1. La figlia minore Per 1 sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
2. La casa coniugale continuerà ad essere abitata dalla madre insieme alla figlia minore;
3. Entrambi i genitori si impegnano a far conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
4. La permanenza della figlia minore presso il padre sarà stabilito nei termini del seguente calendario di incontri: il padre potrà vedere e tenere con sé la minore per due pomeriggi alla settimana, da individuarsi d'accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dal termine di eventuali campi estivi oppure dalle ore 15,30 alle ore 21,30 nei periodi di non frequenza scolastica e nei peridi di frequenza scolastica dall'uscita da scuola fino alle ore 19,30; nonché, fino al mese di settembre 2022, l'intera giornata del sabato dalle 10,00 alle 21,30 alternata con la domenica stessi orari (cioè una giornata il sabato, l'altra la domenica) e, a decorrere dal mese di settembre 2022, in luogo dei sabati/domeniche alternate, per due fine settimana al mese con pernotto dal sabato alle ore 10,30 alla domenica alle ore 21,00; per il periodo estivo il padre terrà con sé la figlia per 15 gg consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la minore alternativamente e ad anni alterni dal 24 dicembre ore
18,00 alla sera del 26 dicembre e dal 31 dicembre ore 18,00 al 2 gennaio un altro anno, 6 gennaio ad anni alterni;
Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni;
festa del papà con il padre;
compleanno della minore preferibilmente con entrambi i genitori in luogo neutro o, in mancanza, ad anni alterni con ciascun genitore;
5. Il tutto facendo salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi della figlia minore in difetto dei quali opererà il calendario come indicato;
6. Il sig.re Parte 1 privo di occupazione stabile- contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo un assegno mensile di euro 250,00 da versare alla madre a mezzo bonifico bancario o postale entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà adeguato in modo automatico, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
7. Gli assegni familiari- ora assegno unico- saranno percepiti dalla madre, domiciliataria in via prevalente della prole;
Parte 2
8. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In riferimento al regime di affido della minore Per_1 si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione della minore presso la madre e diritto di visita paterno come sopra precisato.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte 1
) nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F. 1
) nata a [...] ilC.F. 2 Parte 2 (C.F.:
28/06/1994, il giorno 13.03.2017 a Brusciano, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune (atto n.3, parte I, anno 2017);
b) affida la figlia minore Per 1 ad entrambi i genitori con collocamento stabile e residenza presso la madre sig.ra Parte 2 con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) assegna la casa coniugale alla sig.ra Parte_2 che la abiterà unitamente alla
minore;
,d) dispone che il sig. Parte_1 corrisponda alla Sig.ra Parte_2 la somma di euro
250,00 a titolo di mantenimento della figlia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile)
ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione ell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/10/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 02/07/2025 al n. 1769 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Scioglimento promosso da
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 nato a [...]RE DEL
CO (NA) il 13/03/1988, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to
OT GIUSEPPINA;
e da
Parte 2 (C.F.: C.F. 2 O nata a [...]
(NA) il 28/06/1994, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to DEL
SO ON;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO- CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/07/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Brusciano il 13.03.2017 dalla cui unione nascevano una figlia, Per 1 il 09.08.2014, evidenziavano che il Tribunale di
Nola aveva pronunziato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n.
912/2024 del 20.03.2024 reso nel procedimento R.G. n. 6744/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, ossia affido condiviso della minore
Per 1 con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno come precisato in atti.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè sentenza n. 912/2024 del
20.03.2024, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Nola in data 13.05.2022, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) 1.1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi. Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
1. La figlia minore Per 1 sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
2. La casa coniugale continuerà ad essere abitata dalla madre insieme alla figlia minore;
3. Entrambi i genitori si impegnano a far conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
4. La permanenza della figlia minore presso il padre sarà stabilito nei termini del seguente calendario di incontri: il padre potrà vedere e tenere con sé la minore per due pomeriggi alla settimana, da individuarsi d'accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dal termine di eventuali campi estivi oppure dalle ore 15,30 alle ore 21,30 nei periodi di non frequenza scolastica e nei peridi di frequenza scolastica dall'uscita da scuola fino alle ore 19,30; nonché, fino al mese di settembre 2022, l'intera giornata del sabato dalle 10,00 alle 21,30 alternata con la domenica stessi orari (cioè una giornata il sabato, l'altra la domenica) e, a decorrere dal mese di settembre 2022, in luogo dei sabati/domeniche alternate, per due fine settimana al mese con pernotto dal sabato alle ore 10,30 alla domenica alle ore 21,00; per il periodo estivo il padre terrà con sé la figlia per 15 gg consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la minore alternativamente e ad anni alterni dal 24 dicembre ore
18,00 alla sera del 26 dicembre e dal 31 dicembre ore 18,00 al 2 gennaio un altro anno, 6 gennaio ad anni alterni;
Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni;
festa del papà con il padre;
compleanno della minore preferibilmente con entrambi i genitori in luogo neutro o, in mancanza, ad anni alterni con ciascun genitore;
5. Il tutto facendo salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi della figlia minore in difetto dei quali opererà il calendario come indicato;
6. Il sig.re Parte 1 privo di occupazione stabile- contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo un assegno mensile di euro 250,00 da versare alla madre a mezzo bonifico bancario o postale entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà adeguato in modo automatico, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
7. Gli assegni familiari- ora assegno unico- saranno percepiti dalla madre, domiciliataria in via prevalente della prole;
Parte 2
8. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In riferimento al regime di affido della minore Per_1 si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione della minore presso la madre e diritto di visita paterno come sopra precisato.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte 1
) nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F. 1
) nata a [...] ilC.F. 2 Parte 2 (C.F.:
28/06/1994, il giorno 13.03.2017 a Brusciano, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune (atto n.3, parte I, anno 2017);
b) affida la figlia minore Per 1 ad entrambi i genitori con collocamento stabile e residenza presso la madre sig.ra Parte 2 con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) assegna la casa coniugale alla sig.ra Parte_2 che la abiterà unitamente alla
minore;
,d) dispone che il sig. Parte_1 corrisponda alla Sig.ra Parte_2 la somma di euro
250,00 a titolo di mantenimento della figlia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile)
ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione ell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/10/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca