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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 157/2020 spedito il 10/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Salice Salentino - Via Emanuele Ii 73015 Salice Salentino LE
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Salice Salentino 73015 Salice Salentino LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2292/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 25/11/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190006014960000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è comparso per le parti ritualmente avvisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce la cartella di pagamento n. 022 2019 0006014960000 recante la richiesta di pagamento di euro 244,84 per imu 2011 dovuta al
Comune di Salice Salentino, perché il sottostante avviso di accertamento era stato annullato dalla
Commissione Tributaria.
Il giudice adito, con sentenza n. 1161/2019 del 25.11.2019, accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese processuali.
Il contribuente, con atto del 12.12.2019, impugnava la sentenza, lamentando il mancato riconoscimento delle spese processuali e del pretium doloris.
Agenzia Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Invero, il primo giudice si è ingiustificatamente discostato dalla regola della soccombenza, compensando le spese processuali in assenza di validi motivi;
tuttavia, poiché il contribuente è stato in giudizio di persona
(senza difesa tecnica) possono essergli liquidate soltanto le spese vive sostenute nel corso del giudizio di primo grado e non anche gli onorari di avvocato.
Non può invece essere accolta la domanda attrice di risarcimento del danno morale, perché non si ravvisano nella specie i presupposti della responsabilità processuale aggravata del Comune di Salice Salentino.
P.Q.M.
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Comune di Salice Salentino al rimborso, in favore dello Ianne, delle spese vive sostenute nel presente giudizio, liquidate – per il primo grado – in euro 50,00 e - per il giudizio di appello – in euro
50,00; conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Il presidente est.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 157/2020 spedito il 10/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Salice Salentino - Via Emanuele Ii 73015 Salice Salentino LE
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Salice Salentino 73015 Salice Salentino LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2292/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 25/11/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190006014960000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è comparso per le parti ritualmente avvisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce la cartella di pagamento n. 022 2019 0006014960000 recante la richiesta di pagamento di euro 244,84 per imu 2011 dovuta al
Comune di Salice Salentino, perché il sottostante avviso di accertamento era stato annullato dalla
Commissione Tributaria.
Il giudice adito, con sentenza n. 1161/2019 del 25.11.2019, accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese processuali.
Il contribuente, con atto del 12.12.2019, impugnava la sentenza, lamentando il mancato riconoscimento delle spese processuali e del pretium doloris.
Agenzia Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Invero, il primo giudice si è ingiustificatamente discostato dalla regola della soccombenza, compensando le spese processuali in assenza di validi motivi;
tuttavia, poiché il contribuente è stato in giudizio di persona
(senza difesa tecnica) possono essergli liquidate soltanto le spese vive sostenute nel corso del giudizio di primo grado e non anche gli onorari di avvocato.
Non può invece essere accolta la domanda attrice di risarcimento del danno morale, perché non si ravvisano nella specie i presupposti della responsabilità processuale aggravata del Comune di Salice Salentino.
P.Q.M.
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Comune di Salice Salentino al rimborso, in favore dello Ianne, delle spese vive sostenute nel presente giudizio, liquidate – per il primo grado – in euro 50,00 e - per il giudizio di appello – in euro
50,00; conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Il presidente est.