Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2025, proposto da
AL LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Riggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Marruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Campania, AL, sez. III, n. 25 del 9 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AS AL;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IN Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 25 del 9 gennaio 2025, questa Sezione aveva accolto il ricorso iscritto a r.g. n. 1071/2024, proposto da LO AL (in appresso, C. A.) avverso il silenzio rifiuto serbato dall’AS AL sulla propria istanza via p.e.c. del 4 maggio 2024 (prot. n. 91068 del 6 maggio 2024), volta all’accesso alle schede di valutazione relative alla propria posizione lavorativa personale, nonché ad ogni altro documento utile a ricostruire la formazione del punteggio attribuitole in sede di stesura delle graduatorie PEO (progressione economica orizzontale) relative agli anni 2022, 2023 e 2024.
Per l’effetto, aveva annullato il silenzio rifiuto formatosi sull’accesso richiesto con istanza del 4 maggio 2024 e, quindi, ordinato all’AS AL di esibire alla proponente la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della decisione.
2. Col ricorso in epigrafe, la C. agiva per l’ottemperanza al suindicato dictum giurisdizionale.
Richiedeva, quindi, a questo Tribunale amministrativo regionale: - di ordinare l’esecuzione dell’azionata sentenza n. 25 del 9 gennaio 2025; - la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’AS AL.
3. Costituitasi in giudizio, l’intimata AS AL rappresentava e documentava di aver esibito alla C., in data 3 giugno 2025, la documentazione richiesta, ossia le schede di valutazione PEO (progressione economica orizzontale) relative agli anni 2022 e 2023, con la precisazione che la scheda di valutazione PEO relativa all’anno 2024 non era stata elargita, siccome ancora in fase di elaborazione.
4. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, alla stregua delle allegazioni dell’amministrazione resistente, quest’ultima risulta aver adempiuto parzialmente gli incombenti impartitile con la sentenza n. 25 del 9 gennaio 2025, non avendo esibito – come dedotto dalla difesa attorea – l’ulteriore documentazione a corredo delle schede di valutazione PEO, necessaria a ricostruire l’iter logico sotteso al punteggio attribuitole in sede di stesura delle graduatorie PEO, sempreché disponibile e sempreché pertinente allo specifico interesse ostensivo da quest’ultima azionato.
Ne discende, dunque, in parte la cessazione della materia del contendere e in parte l’accoglimento del ricorso in epigrafe, con conseguente ordine all’AS AL di esibire alla C. detta ulteriore documentazione non ostesa.
Con riguardo alla proposta domanda di nomina del Commissario ad acta, il Collegio non ritiene ne sussistano, allo stato, i presupposti, atteso che è condizione all’uopo necessaria il protrarsi dell’inerzia dopo il termine assegnato dall’autorità giurisdizionale a quella amministrativa per ottemperare, e considerato, altresì, che non sono ravvisabili, nella specie, particolari ragioni acceleratorie, giustificative della misura richiesta.
6. In base alla regola della soccombenza, anche virtuale, spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di AL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo accoglie, per l’effetto ordinando all’AS AL di dare esecuzione, nei sensi di cui in motivazione, alla sentenza n. 25 del 9 gennaio 2025, entro il termine di 60 giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente decisione;
- respinge la domanda di nomina del Commissario ad acta;
- condanna l’AS AL al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 750,00, oltre oneri accessori, se dovuti, in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL US, Presidente
IN Di LO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di LO | RL US |
IL SEGRETARIO