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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
UB IN, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1423/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - VI LE - IA EN
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 761/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 16/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 I.C.I. 2010 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120002498377000 REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120002498377000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120002498377000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140004604082000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160002500632000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180000357146000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180000357146000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180000357146000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003856976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003856976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190000163647000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002214091000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190004229161000 SPESE GIUDIZIO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190004229262000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190005345161000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.761/2023, pronunciata il 05/10/2023 e depositata il
16/10/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di VI LE aveva rigettato il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°13976202200000287000.
L'appellante eccepiva l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per errore “in iudicando” e “in procedendo”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Col ricorso introduttivo l'appellante chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e delle sottese cartelle di pagamento.
Va accolto il ricorso relativamente alle cartelle appresso indicate.
Le cartelle n.13920180000357146000, n.13920190004229262000 e n.13920190005345161000 sono state annullate da altrettante sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, passate in giudicato. L'Agente della ON non ha, inoltre, provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento n.13920190000163647000 e n.13920190002214091000.
Risultano prescritti, ancora, i crediti contenuti nella cartella di pagamento n.13920140004604082000, relativa alla tassa automobilistica, nonostante la regolare notifica di un atto interruttivo, avvenuta il
20/04/2016.
Le cartelle, pertanto, devono considerarsi nulle.
Per quanto riguarda le altre cartelle, l'appello va rigettato poiché le stesse, oltre ad essere state regolarmente notificate, sono state succedute dalla notifica di atti interruttivi dei termini prescrizionali. la prescrizione dei crediti in esse contenuti è stata interrotta da atti regolarmente notificati e non opposti. Relativamente alla cartella di pagamento n.13920120002498377000, successivamente alla sua notifica è stato notificato l'avviso di intimazione n.13920189002790508000, contenente la stessa, che ne ha interrotto i termini prescrizionali.
Inoltre, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento n.13920160002500632000 e n.13920180003856976000, è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.13980201900004516000, contenente le stesse, con conseguente interruzione del relativo termine prescrizionale. Le spese vengono compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello parzialmente per come esplicitato in motivazione, spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
UB IN, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1423/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - VI LE - IA EN
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 761/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 16/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 I.C.I. 2010 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202200000287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120002498377000 REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120002498377000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120002498377000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140004604082000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160002500632000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180000357146000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180000357146000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180000357146000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003856976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003856976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190000163647000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002214091000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190004229161000 SPESE GIUDIZIO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190004229262000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190005345161000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.761/2023, pronunciata il 05/10/2023 e depositata il
16/10/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di VI LE aveva rigettato il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°13976202200000287000.
L'appellante eccepiva l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per errore “in iudicando” e “in procedendo”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Col ricorso introduttivo l'appellante chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e delle sottese cartelle di pagamento.
Va accolto il ricorso relativamente alle cartelle appresso indicate.
Le cartelle n.13920180000357146000, n.13920190004229262000 e n.13920190005345161000 sono state annullate da altrettante sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, passate in giudicato. L'Agente della ON non ha, inoltre, provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento n.13920190000163647000 e n.13920190002214091000.
Risultano prescritti, ancora, i crediti contenuti nella cartella di pagamento n.13920140004604082000, relativa alla tassa automobilistica, nonostante la regolare notifica di un atto interruttivo, avvenuta il
20/04/2016.
Le cartelle, pertanto, devono considerarsi nulle.
Per quanto riguarda le altre cartelle, l'appello va rigettato poiché le stesse, oltre ad essere state regolarmente notificate, sono state succedute dalla notifica di atti interruttivi dei termini prescrizionali. la prescrizione dei crediti in esse contenuti è stata interrotta da atti regolarmente notificati e non opposti. Relativamente alla cartella di pagamento n.13920120002498377000, successivamente alla sua notifica è stato notificato l'avviso di intimazione n.13920189002790508000, contenente la stessa, che ne ha interrotto i termini prescrizionali.
Inoltre, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento n.13920160002500632000 e n.13920180003856976000, è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.13980201900004516000, contenente le stesse, con conseguente interruzione del relativo termine prescrizionale. Le spese vengono compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello parzialmente per come esplicitato in motivazione, spese compensate.