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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHIAVONE GAETANO, Presidente BRUNI CRISTIANA, Relatore BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Gerace Nn. 7-15 56124 Pisa PI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022IT009476000 REGISTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022IT009479000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 08/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso per l'annullamento dell'avviso di liquidazione e dell'avviso di accertamento relativo a imposta di registro riferito all'annualità 2022, e relative sanzioni, concernenti la decadenza dai benefici della prima casa e la revoca dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto di immobili. Gli avvisi Nominativo_1derivano da un rogito del notaio in data 16 settembre 2022, avente ad oggetto l'acquisto, da parte del ricorrente, di un fabbricato in Indirizzo_1 , acquisito anche grazie alla contrazione di un mutuo. L'impegno del ricorrente prevedeva il trasferimento della residenza a tale indirizzo entro diciotto mesi dal rogito, cosa che il ricorrente ha fatto in data 8 novembre 2022. Nel frattempo, ha alienato un altro immobile a Pontedera, acquistato nel 2006 con l'agevolazione prima casa e rivenduto il 22 ottobre 2022. Il ricorrente lamenta l'illegittimità degli avvisi per eccesso di potere e carenza dei presupposti impositivi. L'Agenzia delle entrate si costituisce e ammette la fondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente ha provveduto nei termini ad alienare il precedente immobile per il quale aveva già goduto delle agevolazioni prima casa. Conseguentemente, ha disposto l'annullamento in autotutela degli avvisi impugnati. Chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite visto il proprio comportamento processuale conforme al principio di lealtà ex art. 88 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio si estingue per cessata materia del contendere. L'Ufficio, in autotutela, ha annullato i provvedimenti impugnati, dando espressamente atto che “il legislatore ha ammesso, sin dal 2015, una deroga espressa al requisito della non possidenza di altro immobile agevolato al momento di un successivo acquisto, richiedendo, come condizione, che il primo immobile venga alienato nel termine di un anno dal secondo acquisto”. Ciò premesso, l'Agenzia, considerato che il contribuente ha provveduto ad alienare l'immobile per cui aveva già goduto delle agevolazioni entro un anno dal secondo acquisto agevolato, ha disposto il predetto annullamento in autotutela. Il ricorrente aderisce espressamente anche alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHIAVONE GAETANO, Presidente BRUNI CRISTIANA, Relatore BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Gerace Nn. 7-15 56124 Pisa PI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022IT009476000 REGISTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022IT009479000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 08/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso per l'annullamento dell'avviso di liquidazione e dell'avviso di accertamento relativo a imposta di registro riferito all'annualità 2022, e relative sanzioni, concernenti la decadenza dai benefici della prima casa e la revoca dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto di immobili. Gli avvisi Nominativo_1derivano da un rogito del notaio in data 16 settembre 2022, avente ad oggetto l'acquisto, da parte del ricorrente, di un fabbricato in Indirizzo_1 , acquisito anche grazie alla contrazione di un mutuo. L'impegno del ricorrente prevedeva il trasferimento della residenza a tale indirizzo entro diciotto mesi dal rogito, cosa che il ricorrente ha fatto in data 8 novembre 2022. Nel frattempo, ha alienato un altro immobile a Pontedera, acquistato nel 2006 con l'agevolazione prima casa e rivenduto il 22 ottobre 2022. Il ricorrente lamenta l'illegittimità degli avvisi per eccesso di potere e carenza dei presupposti impositivi. L'Agenzia delle entrate si costituisce e ammette la fondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente ha provveduto nei termini ad alienare il precedente immobile per il quale aveva già goduto delle agevolazioni prima casa. Conseguentemente, ha disposto l'annullamento in autotutela degli avvisi impugnati. Chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite visto il proprio comportamento processuale conforme al principio di lealtà ex art. 88 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio si estingue per cessata materia del contendere. L'Ufficio, in autotutela, ha annullato i provvedimenti impugnati, dando espressamente atto che “il legislatore ha ammesso, sin dal 2015, una deroga espressa al requisito della non possidenza di altro immobile agevolato al momento di un successivo acquisto, richiedendo, come condizione, che il primo immobile venga alienato nel termine di un anno dal secondo acquisto”. Ciò premesso, l'Agenzia, considerato che il contribuente ha provveduto ad alienare l'immobile per cui aveva già goduto delle agevolazioni entro un anno dal secondo acquisto agevolato, ha disposto il predetto annullamento in autotutela. Il ricorrente aderisce espressamente anche alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.