Ordinanza presidenziale 6 marzo 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 22049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22049 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22049/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10404/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10404 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Walter Feliciani, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Il Ministero dell’interno – Questura di Frosinone – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Frosinone in data -OMISSIS-, che ordina al ricorrente di non far ritorno nel Comune di Fiuggi, senza la preventiva autorizzazione, per anni tre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 26 settembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in oggetto irrogato, tra l’altro, per la contestata violazione di cui all’art. -OMISSIS-) desunta da elementi quali “-OMISSIS- -OMISSIS-” in data 2 aprile 2022 lamentando:
1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 legge n.241/ 90 e s.m.i. Sulla possibilità dell’interessato di produrre memorie e documenti. Mancata comunicazione. Eccesso di potere.
2) la violazione di legge. Violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, l’eccesso di potere per assenza/erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti e l’insufficienza di motivazione. In sintesi, parte ricorrente ha contestato l’assenza di un’effettiva valutazione di pericolosità necessaria per adottare il provvedimento.
L’amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio con una memoria di mera forma.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché la possibilità di produrre documenti e memorie a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non deve essere espressamente indicata dalla P.A. costituendo facoltà già prevista dalla legge ex art. 10 della l. n. 241/1990.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato indica molteplici elementi concreti e di fatto – e non già solo la contestata -OMISSIS- – per annoverare il ricorrente nell’alveo dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011 e per ritenerlo socialmente pericoloso (in particolare, i -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-).
Tanto è sufficiente a fondare il provvedimento impugnato (T.a.r. per il FVG, sez. I, n. 21/2024) dovendosi ricordare che si verte di una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità che sfugge al sindacato di legittimità del G.A., se non sotto i profili dell’abnormità dell’ iter logico e della macroscopica illogicità, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (T.a.r. per la Campania, sez. VI, 4 maggio 2020, n. 1621), non denunciati e rinvenibili nel caso in esame.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono compensarsi stante la costituzione in giudizio dell’amministrazione con memoria di mera forma.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima- ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
UD NZ, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | UD NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.