CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2024, n. 29153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29153 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA IA TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato SABATTINI SIMONE del foro di BOLOGNA in difesa di: CA IA TA deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 29153 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che assolveva ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per insussistenza del fatto, IO LB dal reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. A tenore dell'imputazione, il IO, alla guida del suo velocipede, con colpa specifica per violazione dell'art. 146, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, investiva sulle strisce pedonali MO IA TA che rovinava al suolo, procurandosi lesioni personali, giudicate guaribili in 44 giorni. 1.2. Il Tribunale motivava l'assoluzione ricordando che la persona offesa aveva riferito di aver attraversato, lei sola, con la luce semaforica verde, la strada, intasata da veicoli in coda che non potevano muoversi,; che la bicicletta dell'imputato procedeva, in ragione del traffico intenso, attesa l'ora di punta, a velocità limitata;
che la visuale era limitata dalla presenza di un furgone che non consentiva di vedere persone che transitassero a piedi. Sosteneva che non vi fosse motivo di non credere all'imputato che aveva affermato di essersi fermato e di avere soccorso la MO, facendosi aiutare da una persona in attesa sul marciapiede di luce semaforica verde, di aver chiamato lui il 118 e di essersi assicurato che fosse prontamente ricoverata. Sulla base di tali scarni elementi, il primo Giudice aveva posto in dubbio che la persona offesa avesse effettivamente attraversato con luce verde, anche in considerazione del fatto che, pur essendoci diverse persone sul marciapiede, la MO fosse stata la sola a passare. Ne aveva così tratto la conclusione secondo cui è impossibile ricostruire l'accaduto con un significativo margine di certezza, tenendo altresì conto che il ciclista andava piano e non teneva alcun comportamento contrario alla normativa del codice della strada. La presenza di mezzi anche furgonati in coda, non gli consentiva di avere una piena visuale della strada. In sostanza, il primo Giudice dubitava che la persona offesa fosse passata con il verde. 1.3. La Corte di appello, condivise le argomentazioni del Giudice di primo grado e facendo applicazione del principio civilistico "del più probabile che non", ha ritenuto che le circostanze di fatto emerse inducessero a ritenere più probabile del contrario che il semaforo rivolto ai veicoli proiettasse luce verde nel momento in cui l'imputato procedeva. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore della parte civile che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. In particolare, ha richiamato la giurisprudenza di questa 2 Suprema Corte laddove afferma che il conducente, favorito dal diritto di precedenza, non deve comunque abusarne. Osserva come la valutazione, operata dalla Corte distrettuale, sull'insussistenza di profili di colpa in capo al prevenuto, non si confronta in alcun modo con i principi in tema di reati colposi, perché il Giudice avrebbe dovuto tener conto della condotta complessiva tenuta dal ciclista, prendendo in considerazione anche profili colposi diversi rispetto a quello contestato nel capo di imputazione, che il ricorrente evoca;
2.2. Violazione degli artt. 40, 41, 589, comma 7, cod. pen., in relazione alla sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e le lesioni subite dalla parte civile. Sul punto, la difesa richiama il principio a mente del quale l'attraversamento del pedone debba ritenersi prevedibile non solo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, in prossimità dei quali il conducente del mezzo è tenuto a moderare particolarmente la velocità, ma anche in ogni altra situazione in cui l'attraversamento, pur se irregolare, appaia comunque prevedibile, evidenziando come, in corrispondenza di un incrocio, detto attraversamento sia ampiamente prevedibile. Nel caso in esame, l'attraversamento si è verificato quando la persona offesa si trovava ormai a metà della carreggiata, la visibilità dell'incrocio era buona, il manto stradale asciutto;
2.3. Manifesta illogicità della motivazione in merito all'insussistenza dell'esigibilità di una condotta alternativa. La Corte territoriale ha reputato inesigibile detta condotta alternativa sulla base di un presupposto indimostrato e cioè che la luce semaforica fosse verde per i veicoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso della parte civile è fondato. 2. La duplice pronuncia assolutoria è precipuamente fondata sull'avere i Giudici attribuito valore dirimente, in ordine all'esclusione della responsabilità dell'imputato, alla circostanza, meramente congetturale, della luce semaforica verde per i veicoli e, dunque, per l'imputato. Si tratta, tuttavia, di circostanza priva di rilievo, atteso che l'accertamento dell'eventuale comportamento colposo del pedone investito da veicolo (una bicicletta nel caso di specie), non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo invece necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del pedone, occorrendo la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione di circostanze del 3 caso concreto (cfr. Sez. 3 civ., sentenza n. 8663 del 04/04/2017, Rv. 643838: nella specie, relativa all'investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell'attraversamento anomalo;
nello stesso senso, Sez. 3 civ., ordinanza n. 9856 del 28/03/2022, Rv. 664262, secondo cui, in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta). Ciò detto, - premesso che, per l'illecito civile vale il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire dalle Sezioni Unite civili, con le sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584) e che l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.) - nel caso in esame, la Corte territoriale erroneamente ha applicato detto criterio con riferimento alla luce semaforica, pervenendo a reputare «più probabile del contrario che il semaforo rivolto ai veicoli proiettasse luce verde, nel momento in cui l'imputato ha impegnato l'attraversamento pedonale e dunque inevitabilmente luce rossa quello rivolto ai pedoni...». Per quanto sopra osservato, l'anzidetto criterio civilistico del canone di valutazione del nesso di causalità avrebbe, invero, dovuto trovare applicazione rispetto alla presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ. e alla prevedibilità dell'attraversamento irregolare del pedone in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. 4 3. Alla valutazione di fondatezza del ricorso segue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622, cod. proc. pen., cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato SABATTINI SIMONE del foro di BOLOGNA in difesa di: CA IA TA deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 29153 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che assolveva ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per insussistenza del fatto, IO LB dal reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. A tenore dell'imputazione, il IO, alla guida del suo velocipede, con colpa specifica per violazione dell'art. 146, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, investiva sulle strisce pedonali MO IA TA che rovinava al suolo, procurandosi lesioni personali, giudicate guaribili in 44 giorni. 1.2. Il Tribunale motivava l'assoluzione ricordando che la persona offesa aveva riferito di aver attraversato, lei sola, con la luce semaforica verde, la strada, intasata da veicoli in coda che non potevano muoversi,; che la bicicletta dell'imputato procedeva, in ragione del traffico intenso, attesa l'ora di punta, a velocità limitata;
che la visuale era limitata dalla presenza di un furgone che non consentiva di vedere persone che transitassero a piedi. Sosteneva che non vi fosse motivo di non credere all'imputato che aveva affermato di essersi fermato e di avere soccorso la MO, facendosi aiutare da una persona in attesa sul marciapiede di luce semaforica verde, di aver chiamato lui il 118 e di essersi assicurato che fosse prontamente ricoverata. Sulla base di tali scarni elementi, il primo Giudice aveva posto in dubbio che la persona offesa avesse effettivamente attraversato con luce verde, anche in considerazione del fatto che, pur essendoci diverse persone sul marciapiede, la MO fosse stata la sola a passare. Ne aveva così tratto la conclusione secondo cui è impossibile ricostruire l'accaduto con un significativo margine di certezza, tenendo altresì conto che il ciclista andava piano e non teneva alcun comportamento contrario alla normativa del codice della strada. La presenza di mezzi anche furgonati in coda, non gli consentiva di avere una piena visuale della strada. In sostanza, il primo Giudice dubitava che la persona offesa fosse passata con il verde. 1.3. La Corte di appello, condivise le argomentazioni del Giudice di primo grado e facendo applicazione del principio civilistico "del più probabile che non", ha ritenuto che le circostanze di fatto emerse inducessero a ritenere più probabile del contrario che il semaforo rivolto ai veicoli proiettasse luce verde nel momento in cui l'imputato procedeva. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore della parte civile che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. In particolare, ha richiamato la giurisprudenza di questa 2 Suprema Corte laddove afferma che il conducente, favorito dal diritto di precedenza, non deve comunque abusarne. Osserva come la valutazione, operata dalla Corte distrettuale, sull'insussistenza di profili di colpa in capo al prevenuto, non si confronta in alcun modo con i principi in tema di reati colposi, perché il Giudice avrebbe dovuto tener conto della condotta complessiva tenuta dal ciclista, prendendo in considerazione anche profili colposi diversi rispetto a quello contestato nel capo di imputazione, che il ricorrente evoca;
2.2. Violazione degli artt. 40, 41, 589, comma 7, cod. pen., in relazione alla sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e le lesioni subite dalla parte civile. Sul punto, la difesa richiama il principio a mente del quale l'attraversamento del pedone debba ritenersi prevedibile non solo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, in prossimità dei quali il conducente del mezzo è tenuto a moderare particolarmente la velocità, ma anche in ogni altra situazione in cui l'attraversamento, pur se irregolare, appaia comunque prevedibile, evidenziando come, in corrispondenza di un incrocio, detto attraversamento sia ampiamente prevedibile. Nel caso in esame, l'attraversamento si è verificato quando la persona offesa si trovava ormai a metà della carreggiata, la visibilità dell'incrocio era buona, il manto stradale asciutto;
2.3. Manifesta illogicità della motivazione in merito all'insussistenza dell'esigibilità di una condotta alternativa. La Corte territoriale ha reputato inesigibile detta condotta alternativa sulla base di un presupposto indimostrato e cioè che la luce semaforica fosse verde per i veicoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso della parte civile è fondato. 2. La duplice pronuncia assolutoria è precipuamente fondata sull'avere i Giudici attribuito valore dirimente, in ordine all'esclusione della responsabilità dell'imputato, alla circostanza, meramente congetturale, della luce semaforica verde per i veicoli e, dunque, per l'imputato. Si tratta, tuttavia, di circostanza priva di rilievo, atteso che l'accertamento dell'eventuale comportamento colposo del pedone investito da veicolo (una bicicletta nel caso di specie), non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo invece necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del pedone, occorrendo la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione di circostanze del 3 caso concreto (cfr. Sez. 3 civ., sentenza n. 8663 del 04/04/2017, Rv. 643838: nella specie, relativa all'investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell'attraversamento anomalo;
nello stesso senso, Sez. 3 civ., ordinanza n. 9856 del 28/03/2022, Rv. 664262, secondo cui, in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta). Ciò detto, - premesso che, per l'illecito civile vale il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire dalle Sezioni Unite civili, con le sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584) e che l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.) - nel caso in esame, la Corte territoriale erroneamente ha applicato detto criterio con riferimento alla luce semaforica, pervenendo a reputare «più probabile del contrario che il semaforo rivolto ai veicoli proiettasse luce verde, nel momento in cui l'imputato ha impegnato l'attraversamento pedonale e dunque inevitabilmente luce rossa quello rivolto ai pedoni...». Per quanto sopra osservato, l'anzidetto criterio civilistico del canone di valutazione del nesso di causalità avrebbe, invero, dovuto trovare applicazione rispetto alla presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ. e alla prevedibilità dell'attraversamento irregolare del pedone in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. 4 3. Alla valutazione di fondatezza del ricorso segue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622, cod. proc. pen., cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente