CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SB BI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del Tribunale della libertà di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere EL ST;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale BI Picuti che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato Pietro Messina, che, in difesa di SB, chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a BI SB, dirigente dell’area delle politiche sociali del Comune di Fiumicino in relazione ai reati ex artt. 318, 319, 321 e 353, descritti nei capi 1), 29 e 49 della incolpazione provvisoria e che si assumono commessi, in concorso con ST AL, funzionario direttivo della medesima area, e con gli imprenditori PI Patrignani e Gennaro MU, tra il settembre del 2023 e il novembre del 2024, come descritti nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di SB si chiede l’annullamento dell’ordinanza. Penale Sent. Sez. 6 Num. 640 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 13/11/2025 2 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per essere stato omesso l’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. Si osserva che l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non contiene una motivazione relativa all’eventuale pericolo di inquinamento delle prove e che le condotte attribuite al ricorrente risalirebbero ad almeno 8 mesi (novembre 2024) prima dell’ordinanza emessa il 13 giugno 2025. Si considera che la Polizia giudiziaria ha rinvenuto tutta la documentazione accedendo alla contabilità ufficiale della società acquisita e alle sue movimentazioni bancarie e anche all’informativa finale della Guardia di Finanza del 3 marzo 2025. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari. Al riguardo si evidenzia la incensuratezza di SB e che è accertato che egli ha preso le distanze dalle procedure ammnistrative relative agli affidamenti ai quali erano interessate le società dei co-indagati, mentre risultano infondati i sospetti circa condizionamenti da parte sua nei confronti della nuova dirigente dell’area. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la adeguatezza della misura cautelare e che eventuali esigenze (in realtà insussistenti) di evitare sviamenti delle indagini potrebbero essere salvaguardate applicando la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio prevista dall’art. 289 cod. proc pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. Nell’ordinanza genetica è stato espressamente (p. 3) considerato il rischio di inquinamento probatorio, che giustifica l’omissione del previo interrogatorio del destinatario della misura, derivante dal tentativo di SB di cancellare le prove documentali relative al capo 4) della incolpazione provvisoria. Il Tribunale ha congruamente desunto il pericolo di inquinamento probatorio dal fatto che SB e MU si attivarono congiuntamente per occultare la condotta loro contestata nel capo 4 (corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio,) non appena illegittimamente appresero, da LL e LA, che si stava indagando sul pagamento del pranzo per il compleanno di SB da parte di MU, per far figurare, cambiandone la originaria causale, che si trattò di una spesa sostenuta nell’interesse di Ideaform della quale MU era il legale rappresentante (p. 5-8, 25). Ha osservato che da questa tempestiva condotta di inquinamento probatorio è desumibile il pericolo anche di inquinamenti probatori futuri, tanto più che le indagini sono ancora in 3 corso per accertare tutte le utilità conseguite da SB e tutti gli affidamenti da lui decisi nella sua qualità di funzionario comunale (p. 8, 25-26), sicché risulta necessario evitare alterazioni della documentazione da parte degli indagati e la genuinità delle deposizioni di coloro che hanno intrattenuto rapporti con loro. Per altro verso, ha osservato che sussiste il rischio di reiterazione delle condotte criminose ─ in relazione alle quali il ricorso non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (analiticamente ricostruiti nelle p. 9-25.) ─ da parte di SB e della sua collega e compagna AL. Con argomentazione esente da manifeste illogicità, ha desunto tale rischio dal protrarsi nel tempo della condotta illecita e della «spiccata determinazione delittuosa» dell’indagato (p. 26) e ha considerato che il trasferimento di SB ad altro settore del Comune (nel quale comunque si espletano procedure comparative fra una pluralità di aspiranti) e la sua sospensione dal servizio (peraltro non documentate dalla difesa) non fanno venire meno le esigenze cautelari perché, se venissero revocate la misura cautelare e la sospensione dal servizio, SB potrebbe reiterare condotte analoghe a quelle per le quali si procede, avviate anche in tempi prossimi all’applicazione della misura (p. 26-27). 2. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale assume che soltanto gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione anche telefonica, possano recidere i contatti di SB con l’esterno e, in particolare, con i componenti del «circolo di Fiumicino» ancora da individuare, adducendo che di questi soggetti SB «potrebbe continuare ad avvalersi sia per alterare l’impianto probatorio a suo carico che per riscuotere ulteriori elargizioni di utilità da parte degli imprenditori a lui vicini». Questa argomentazione è generica perché si limita a ricapitolare le esigenze cautelari senza spiegare in alcun modo per quali ragioni delle misure meno restrittive non sarebbero sufficienti a salvaguardare le esigenze cautelari. Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio circa la scelta della misura cautelare.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL ST Ercole LE 4
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale BI Picuti che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato Pietro Messina, che, in difesa di SB, chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a BI SB, dirigente dell’area delle politiche sociali del Comune di Fiumicino in relazione ai reati ex artt. 318, 319, 321 e 353, descritti nei capi 1), 29 e 49 della incolpazione provvisoria e che si assumono commessi, in concorso con ST AL, funzionario direttivo della medesima area, e con gli imprenditori PI Patrignani e Gennaro MU, tra il settembre del 2023 e il novembre del 2024, come descritti nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di SB si chiede l’annullamento dell’ordinanza. Penale Sent. Sez. 6 Num. 640 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 13/11/2025 2 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per essere stato omesso l’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. Si osserva che l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non contiene una motivazione relativa all’eventuale pericolo di inquinamento delle prove e che le condotte attribuite al ricorrente risalirebbero ad almeno 8 mesi (novembre 2024) prima dell’ordinanza emessa il 13 giugno 2025. Si considera che la Polizia giudiziaria ha rinvenuto tutta la documentazione accedendo alla contabilità ufficiale della società acquisita e alle sue movimentazioni bancarie e anche all’informativa finale della Guardia di Finanza del 3 marzo 2025. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari. Al riguardo si evidenzia la incensuratezza di SB e che è accertato che egli ha preso le distanze dalle procedure ammnistrative relative agli affidamenti ai quali erano interessate le società dei co-indagati, mentre risultano infondati i sospetti circa condizionamenti da parte sua nei confronti della nuova dirigente dell’area. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la adeguatezza della misura cautelare e che eventuali esigenze (in realtà insussistenti) di evitare sviamenti delle indagini potrebbero essere salvaguardate applicando la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio prevista dall’art. 289 cod. proc pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. Nell’ordinanza genetica è stato espressamente (p. 3) considerato il rischio di inquinamento probatorio, che giustifica l’omissione del previo interrogatorio del destinatario della misura, derivante dal tentativo di SB di cancellare le prove documentali relative al capo 4) della incolpazione provvisoria. Il Tribunale ha congruamente desunto il pericolo di inquinamento probatorio dal fatto che SB e MU si attivarono congiuntamente per occultare la condotta loro contestata nel capo 4 (corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio,) non appena illegittimamente appresero, da LL e LA, che si stava indagando sul pagamento del pranzo per il compleanno di SB da parte di MU, per far figurare, cambiandone la originaria causale, che si trattò di una spesa sostenuta nell’interesse di Ideaform della quale MU era il legale rappresentante (p. 5-8, 25). Ha osservato che da questa tempestiva condotta di inquinamento probatorio è desumibile il pericolo anche di inquinamenti probatori futuri, tanto più che le indagini sono ancora in 3 corso per accertare tutte le utilità conseguite da SB e tutti gli affidamenti da lui decisi nella sua qualità di funzionario comunale (p. 8, 25-26), sicché risulta necessario evitare alterazioni della documentazione da parte degli indagati e la genuinità delle deposizioni di coloro che hanno intrattenuto rapporti con loro. Per altro verso, ha osservato che sussiste il rischio di reiterazione delle condotte criminose ─ in relazione alle quali il ricorso non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (analiticamente ricostruiti nelle p. 9-25.) ─ da parte di SB e della sua collega e compagna AL. Con argomentazione esente da manifeste illogicità, ha desunto tale rischio dal protrarsi nel tempo della condotta illecita e della «spiccata determinazione delittuosa» dell’indagato (p. 26) e ha considerato che il trasferimento di SB ad altro settore del Comune (nel quale comunque si espletano procedure comparative fra una pluralità di aspiranti) e la sua sospensione dal servizio (peraltro non documentate dalla difesa) non fanno venire meno le esigenze cautelari perché, se venissero revocate la misura cautelare e la sospensione dal servizio, SB potrebbe reiterare condotte analoghe a quelle per le quali si procede, avviate anche in tempi prossimi all’applicazione della misura (p. 26-27). 2. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale assume che soltanto gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione anche telefonica, possano recidere i contatti di SB con l’esterno e, in particolare, con i componenti del «circolo di Fiumicino» ancora da individuare, adducendo che di questi soggetti SB «potrebbe continuare ad avvalersi sia per alterare l’impianto probatorio a suo carico che per riscuotere ulteriori elargizioni di utilità da parte degli imprenditori a lui vicini». Questa argomentazione è generica perché si limita a ricapitolare le esigenze cautelari senza spiegare in alcun modo per quali ragioni delle misure meno restrittive non sarebbero sufficienti a salvaguardare le esigenze cautelari. Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio circa la scelta della misura cautelare.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL ST Ercole LE 4