Articolo 38 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 37Articolo 39
Versione
21 marzo 2003
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Versione
1 gennaio 2021
Art. 38.
Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ((e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)) 1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1999, nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.
(( 1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attivita' operativa sono anticipate dall'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2021
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