TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 22
TAR
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per avvio procedura di riequilibrio finanziario

    Il Tribunale ritiene il ricorso inammissibile in quanto instaurato durante la pendenza della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 4, T.U.E.L., che prevede la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 22
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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