Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2025, proposto dalla società BR AF Unipersonale S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lilli e Pietro Algieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marina di Gioiosa Jonica, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza n. 569/2024 pubblicata il 29 ottobre 2024 resa dal Tribunale Ordinario di Locri a definizione del procedimento R.G. n. 95/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa BE AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con ricorso notificato e depositato in data 11.03.2025, la società ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in accoglimento della domanda attorea nei confronti del Comune di Marina di Gioiosa Ionica per quanto di ragione e, in disapplicazione della determina dirigenziale del 14 dicembre 2020, prot. n. 19520, ha dichiarato la risoluzione del contratto ai danni dell’Amministrazione committente e, per l’effetto, ha condannato il Comune di Marina di Gioiosa Ionica:
- a ristorare l’attrice per i pregiudizi subiti, liquidati in complessivi € 159.097,64, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
CONSIDERATO che:
- il Comune di Marina di Gioiosa Jonica, costituitosi in giudizio in data 27.03.2025, ha eccepito, anche con successiva memoria conclusiva, l’inammissibilità del ricorso ex art. 243 bis T.U.E.L. in quanto introdotto in epoca successiva all’avvio, da parte dell’ente locale, della procedura di riequilibrio finanziario di cui alle Delibere Consiliari nn. 16 del 31/5/2023 e 64 del 15/9/2023 (tutte ampiamente antecedenti alla notifica del ricorso in ottemperanza);
- la società ricorrente, a fronte di tale eccezione, ha chiesto al Collegio, al fini dello scrutinio circa l’ammissibilità/procedibilità della domanda di ottemperanza, di accertare lo stato della procedura in questione, giacché dal tenore della delibera di Giunta comunale n. 19 del 23/05/2025, allegata in atti, avente ad oggetto “ Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario - Anno 2024 ”, si desumerebbe che la Corte dei conti abbia già valutato positivamente il piano di riequilibrio, adottando le determinazioni di competenza con conseguente nuova decorrenza dei termini per la proposizione delle procedure esecutive (così nella memoria depositata in data 30.09.2025);
RILEVATO che la delibera consiliare n. 19 del 23.05.2025, allegata dalla società ricorrente a comprova della pretesa conclusione della procedura di riequilibrio finanziario, risulta adottata dal Comune di Gioiosa Jonica (CF: 81000930800) e non già dal Comune di Marina di Gioiosa Jonica (CF: 00282520808) odierno resistente;
VISTA l’ordinanza collegiale n. 651 dell’8.10.2025 con la quale il Tribunale ha, in ogni caso, ritenuto l’opportunità di acquisire agli atti del giudizio, a cura del Segretario comunale dell’ente, analitici e documentati chiarimenti in ordine agli sviluppi della procedura in questione, avendo cura di depositare copia dell’eventuale delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (art. 243 quater T.U.E.L.);
RILEVATO che:
- con documentata memoria difensiva del 28.10.2025, tenuto conto della sopravvenuta approvazione del piano di riequilibrio, all’esito dell’adunanza pubblica della Corte dei Conti, tenutasi il 29 aprile 2025, parte ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ritenendo superata la causa di sospensione delle procedure esecutive di cui comma 4, dell’art. 243-bis T.U.EL.;
- viceversa, l’amministrazione comunale, con documentata memoria conclusiva dell’11.11.2025, sulla scorta della summenzionata approvazione, siccome intervenuta nelle more dell’odierno giudizio di ottemperanza, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità della domanda;
- con successiva memoria del 25.11.2025, parte ricorrente, sul presupposto del mancato inserimento del proprio credito nell’elenco di quelli di cui al predetto piano di riequilibrio economico-finanziario, nemmeno tra quelli iscritti come debiti fuori bilancio, ha ribadito le conclusioni di cui al ricorso e alla memoria difensiva del 28 ottobre 2025;
VISTO l’art. 243 bis comma 4 T.U.E.L. secondo cui « Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 »;
RITENUTO, in linea con la giurisprudenza di questo Tribunale, che l’odierno giudizio di ottemperanza, siccome instaurato in data 11.03.2025, ovvero in pendenza della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis sopra citato, avviata dal Comune resistente in forza delle Delibere Consiliari nn. 16 del 31/5/2023 e 64 del 15/9/2023, sia, in radice, inammissibile, per difetto di una specifica condizione di proponibilità dell'azione (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 599/2025; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 02/05/2022, n. 2992);
- che, invero, la fattispecie sospensiva (e connessa facoltà di riassunzione) di cui al comma 4 dell’art. 243 bis T.U.E. operi esclusivamente nelle ipotesi in cui le procedure esecutive, tra cui rientra l’odierno giudizio di ottemperanza, siano state introdotte in epoca antecedente dalla data di deliberazione, da parte dell’ente, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA NT, Presidente
BE AZ, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AZ | CA NT |
IL SEGRETARIO