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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 01/12/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 968/2023 in persona del Giudice monocratico Alex ER pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. PASQUALI STEFANO
PARTE ATTRICE
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4
(C.F. , CP_4 C.F._5 tutti con l'avv. FRAIOLI ANNA RITA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione surrogatoria e azione revocatoria
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
A.
1. In accoglimento dell'azione surrogatoria proposta dall'attore rispetto a Parte_1 suo debitore di € 64.557 per capitale, oltre interessi fino al saldo e Controparte_1 oltre spese di lite, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 1206/2021
d.d. 27.09.2021, e degli ulteriori importi in forza della sentenza del Tribunale di Bolzano
n. 1073/2022 del 13.12.2022, accertare il credito di nei confronti di Controparte_1 per il rimborso degli esborsi da quello sostenuti per i pagamenti di rate Controparte_2 del mutuo n. 312890 erogato dalla esborsi di complessivi di Parte_2
€ 93.676,57, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo;
pagina 1 di 11 2. E per l'effetto condannare a pagare a il suddetto Controparte_2 Parte_1 importo di € 93.676,57, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo, o il diverso importo che sarà ritenuto, e comunque nei limiti del credito di verso Pt_1 CP_1
B.
1. In accoglimento dell'azione revocatoria proposta dall'attore in proprio Parte_1
e anche in surrogazione del suo debitore dichiarare l'inefficacia – ai Controparte_1 sensi dell'art. 2902 c.c. nei confronti dell'attore – degli atti di donazione del 18.08.2021 della sig.ra alle figlie e della nuda proprietà, Controparte_2 CP_4 CP_3 pro quota di un mezzo ciascuna, dell'appartamento e del posto auto siti in Bolzano, vicolo Mendola 4/3 identificati come segue: I) appartamento: Gries p.e. 901, C.F._6 sub. 3, fg. 21, P.M. 3; II) posto auto PT: Gries CC 669, p.e. 4032, sub 6, fg. 21, P.M. 6.
C. Con vittoria delle spese di lite.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare e pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, e successiva memoria autorizzata, ex art. 164 c.p.c. (vecchio rito) per mancanza dell'indicazione della data di nascita e di residenza di parte attrice ex art. 163 n. 2 c.p.c. (vecchio rito), oltre che per mancanza della determinazione della cosa oggetto di domanda ex art. 163 n. 3 c.p.c (vecchio rito) e per mancanza dell'esatta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni ex art. 163 n. 4 c.p.c. (vecchio rito);
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che non esiste alcun credito vantato dal a carico Controparte_1 della come asserito da parte attrice;
Controparte_2
- Accertare e dichiarare la prescrizione dell'asserito credito che parte attrice ritiene sussistere in favore del ed a carico della;
Controparte_1 Controparte_2
- Accertare e dichiarare illegittime, inammissibili, improcedibili oltre che prescritte tutte le azioni proposte da parte attrice (tra cui la domanda surrogatoria e revocatoria), nei confronti delle parti convenute, per mancanza dei requisiti di legge oltre che per difetto di legittimazione;
- Rigettare tutte le domande di parte attrice come formulate in atto di citazione introduttivo del presente procedimento per mancanza dei requisiti di legge, oltre che per inammissibilità
pagina 2 di 11 improcedibilità, illegittimità e carenza di legittimazione oltre che per prescrizione e mancanza dei presupposti di legge per tutti i motivi sopra esposti;
- Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per i motivi esposti in narrativa qui da intendersi trascritti, con condanna di parte attrice a risarcire i danni arrecati alle parti convenute da liquidarsi da parte del Giudice in via equitativa come per legge;
In via riconvenzionale ed in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata come sopra in narrativa:
- Accertare e dichiarare che non esiste alcun credito vantato dal a carico Controparte_1 della come asserito da parte attrice;
Controparte_2
- Accertare e dichiarare la prescrizione dell'asserito credito che parte attrice ritiene sussistere in favore del ed a carico della;
Controparte_1 Controparte_2
- Accertare e dichiarare illegittime, inammissibili, improcedibili oltre che prescritte tutte le azioni proposte da parte attrice (compresa l'azione surrogatoria e revocatoria), nei confronti delle parti convenute, per mancanza dei requisiti di legge oltre che per difetto di legittimazione;
- Rigettare tutte le domande di parte attrice come formulate in atto di citazione introduttivo del presente procedimento per mancanza dei requisiti di legge, oltre che per inammissibilità improcedibilità, illegittimità e carenza di legittimazione oltre che per prescrizione e mancanza dei presupposti di legge per tutti i motivi sopra esposti;
- Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per i motivi esposti in narrativa qui da intendersi trascritti, con condanna di parte attrice a risarcire i danni arrecati alle parti convenute da liquidarsi da parte del Giudice in via equitativa come per legge;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. creditore di Parte_1 Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano i coniugi e Controparte_1 [...]
nonché le loro figlie e proponendo in primo luogo CP_2 CP_3 CP_4 domanda surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., avente ad oggetto il credito che il sig. avrebbe maturato nei confronti della moglie, pari ad € 93.676,57 oltre Controparte_1 interessi, derivante dal pagamento – “nell'interesse e per conto” di quest'ultima – delle rate del mutuo n. 312.890/001 stipulato con la e, in secondo luogo, Parte_2
pagina 3 di 11 domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. per dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di donazione del 18.08.2021 con cui la sig.ra aveva trasferito alle figlie la nuda proprietà CP_2 di un appartamento e di un posto auto siti in Bolzano.
L'attore esponeva, in sintesi, di essere creditore del sig. per € 136.131,72 (oltre spese e CP_1 interessi), in forza di decreto ingiuntivo n. 1206/2021 e sentenza n. 1073/2022 del Tribunale di
Bolzano, e deduceva che il pur titolare di un credito verso la moglie, non aveva mai agito CP_1 per il recupero dello stesso, legittimando così l'azione surrogatoria.
In particolare, al capo 2 dell'atto di citazione, l'attore ricostruiva la vicenda in base alla quale la sig.ra aveva acceso il mutuo con la poi estinto dal marito, CP_2 Parte_2 evidenziando che:
˗ la sig.ra quale socia accomandataria e amministratrice della AP s.a.s. di CP_2
OT G. & C., nel gennaio 1993 aveva prelevato indebitamente Lire 70.000.000 dal conto societario, senza giustificazione, e aveva stipulato successivamente un mutuo in nome della società con la per coprire il passivo, garantito anche da ipoteca Parte_2 su un proprio immobile;
˗ la società, acquisita successivamente dall'attore e divenuta Pt_1 Controparte_5 non riusciva a far fronte alle rate del mutuo, che venivano pagate dal sig. tra il
[...] CP_1
1996 e il 2004 per complessivi € 93.676,57, “nell'interesse e per conto” della moglie, onde evitare l'escussione dell'ipoteca;
˗ da tali esborsi derivava, secondo l'attore, un credito del sig. verso la sig.ra CP_1 CP_2 rimasto inesercitato, che egli intendeva far valere in surroga.
Si costituivano i convenuti, contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto. In via preliminare eccepivano l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164
c.p.c.. Nel merito deducevano: l'inesistenza del credito vantato dal sig. verso la sig.ra CP_1
affermando che quest'ultima non aveva mai ricevuto prestiti dal marito e che le somme CP_2 prelevate dalla società costituivano restituzioni di conferimenti o utili;
la prescrizione di ogni eventuale diritto, essendo trascorsi oltre vent'anni dai fatti;
la mancanza dei presupposti per l'azione surrogatoria e revocatoria, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attore.
Chiedevano inoltre la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inesistenza del presunto credito e della sua prescrizione.
pagina 4 di 11 In sede di prima udienza il Giudice “rileva(va) che l'atto di citazione è parzialmente nullo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. sotto i seguenti profili: art. 163 n. 1: manca l'indicazione della residenza dell'attore e si deve ritenere che la costituzione del convenuto sani il vizio solo in carenza di eccezione ma non quando l'eccezione sia stata sollevata;
art. 163 n. 3 l'allegazione del diritto di credito per il quale l'attore agisce in surroga si esaurisce in una mera esposizione di fatti, senza alcuna qualificazione giuridica e senza individuazione di un titolo (petitum mediato); trattandosi di un diritto eterodeterminato, la mera allegazione dei fatti non consente di individuare quale specifico diritto di credito venga azionato;
(e) riten(eva) infondata l'eccezione di improcedibilità in quanto l'azione revocatoria in ordine a un trasferimento immobiliare non rientra nelle ipotesi di mediazione obbligatoria (Cass. n.
25855/2021).
Nella memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. d.d. 30/06/23 l'attore precisava che “… ai fini dell'individuazione del negozio giuridico sorto tra il e la avendo il CP_1 CP_2 CP_1 saldato il debito nei confronti della Hypotirolbank Spa al posto della debitrice come CP_2 da sua stessa dichiarazione, è diventato lui stesso, in questo modo in surroga, il suo nuovo creditore” ed escludeva, altresì una donazione indiretta poiché il sig. aveva chiesto al sig. CP_1
a restituzione dell'importo, pagato nell'interesse e per conto della moglie. Pt_1
Ritenuti superflui i mezzi di prova orale, la causa passa in decisione sulle conclusioni sopra trascritte e all'esito delle difese conclusionali di rito.
2. Decisione
2.1
L'azione surrogatoria è regolata dall'art. 2900 c.c. come segue:
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
L'attore ha provato di essere titolare di un credito nei confronti del convenuto (decreto CP_1 ingiuntivo n. 1206/21, sentenza di rigetto dell'opposizione, confermata in appello) ma non ha provato (e prima ancora: non ha prospettato in maniera sufficiente) la ragione di credito del sig. contro sua moglie. CP_1
pagina 5 di 11 Il diritto di credito ha natura eterodeterminata e pertanto è necessaria l'esatta specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento.
Nel caso di specie l'allegazione del credito nell'atto di citazione si limita alla circostanza che il marito ha effettuato dei pagamenti ad un terzo (banca) nell'interesse e per conto della moglie, debitrice solidale e terza datrice di ipoteca. Non viene indicato né un petitum (mediato) né una causa petendi, suscettibile di qualificazione giuridica.
Nella memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. l'attore ha dedotto che il credito di nei CP_1 confronti della moglie trova fondamento nell'istituto della surroga, per aver pagato il suo debito.
Il Giudice osserva che manca la prova che è sorto un credito da surroga.
L'attore non ha indicato la norma in base alla quale si sarebbe verificata la surroga e pertanto si esaminano le fattispecie previste nel titolo primo, capo secondo, sezione seconda del codice civile, intitolata “del pagamento con surrogazione“:
Non viene allegata, né provata una surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 c.c. (nella specie . Parte_2
Né viene allegata una surrogazione per volontà del debitore (nella specie la moglie) ai sensi dell'art. 1202 c.c..
Non vengono nemmeno prospettate le fattispecie che danno luogo a surrogazione legale ex art. 1203 c.c.: i commi 1, 2 e 4 non vengono in rilievo e in ordine al comma 3 (“a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”) non è stato allegato che era tenuto con o per la moglie ad estinguere il debito della società CP_1
AP, di cui la moglie rispondeva anche come (ex-) socia accomandataria e, indirettamente, come garante. Si può escludere che il marito fosse debitore solidale nei confronti della società creditrice (non era “tenuto con” la società o sua moglie), né viene prospettata una fattispecie in base alla quale egli fosse “tenuto per” sua moglie. Infine, non viene neppure prospettata una surrogazione “negli altri casi stabiliti dalla legge” come richiamata dal comma 5. In conclusione, un credito da surrogazione legale ex art. 1203 c.c. non sussiste.
2.2
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha indicato un ulteriore titolo relativo al credito del sig. esponendo che “Il è titolare di un diritto di credito nei CP_1 Controparte_1 confronti della signora quale ex socia accomandataria e garante della AP s.a.s., CP_2 specificamente rappresentato dal diritto di avere di ritorno l'importo di Euro 93.676,57, importo pagina 6 di 11 complessivamente pagato per suo conto alla ad estinzione del mutuo n. CP_6
312.890.001.
Le somme pagate da per conti terzi rappresentavano infatti un prestito (id est mutuo) CP_1 comportante il suo diritto di riottenere la restituzione dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla parte mutuataria.”
Pare di capire che l'attore ravvisa un rapporto di mutuo tra il sig. quale parte mutuante e la CP_1 sig.ra quale mutuataria, e la fonte del credito nel quale intende surrogarsi sia la CP_2 restituzione del mutuo da parte della sig.ra I convenuti hanno ribadito le contestazioni CP_2 circa un rapporto di debito e credito tra i coniugi nella successiva memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c..
Pertanto, il rapporto di mutuo non può considerarsi pacifico e l'attore era onerato della relativa prova, ma tale onere non è stato assolto. Infatti, l'attore non ha offerto alcuna prova idonea sul predetto rapporto di mutuo (v. le circostanze di prova orale: “Vero è che ha Controparte_1 pagato il debito della AP S.a.s. nei confronti della nell'interesse e per conto CP_6 della moglie , ex socia accomandataria e garante della AP S.a.s.; Vero è Controparte_2 che ha sempre inteso recuperare la complessiva somma di Euro 93.281,79 Controparte_1 pagata per conto terzi alla Vero è che nell'estate del 2019 CP_6 Controparte_2 era a conoscenza della pretesa creditizia di nei confronti di;
Vero è Pt_1 Controparte_1 che era a conoscenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Controparte_2 [...]
nei confronti di ). Per il resto, l'allegazione stessa del mutuo era già di CP_1 Parte_1 per sé estremamente generica.
Il Giudice osserva che il mutuo consiste nella dazione di danaro o di altre cose fungibili da parte del mutuante al mutuatario e tale circostanza non si è verificata nel caso di specie, avendo il marito non consegnato una somma alla moglie ma pagato direttamente il terzo.
Anche le ulteriori difese svolte dall'attore in sede di comparsa conclusionale, oltre che tardive, non sono concludenti. Si riportano in carattere corsivo le argomentazioni attoree e in carattere italico le osservazioni del Giudice
✓ con lettera del 27.04.2006, dichiarava formalmente alla che i CP_1 Controparte_7
pagamenti erano stati effettuati “nell'interesse e per conto della moglie , Controparte_2 chiarendo così la causa dell'adempimento;
✓ con successiva lettera del 14.07.2006, l'allora difensore di Avv. Breglia, avanzava CP_1
richiesta di rimborso della somma di € 93.676,57 pagata dal suo cliente, seppur indirizzandola pagina 7 di 11 in modo infondato al sig. circostanza che, al di là della imprecisa individuazione del Pt_1 debitore, dimostra inequivocabilmente che il non aveva alcuna intenzione di effettuare una CP_1 liberalità, ma intendeva conseguire la restituzione delle somme versate.
Le lettere richiamate dimostrano che non intese mai qualificare i pagamenti effettuati CP_1 come una liberalità, ma come un'anticipazione da recuperare.
Non vi è quindi spazio per sostenere la tesi di una donazione indiretta: sarebbe una lettura smentita dalla stessa volontà del manifestata per iscritto e tramite il proprio avvocato. CP_1
È vero che la lettera del 14.07.2006 fu indirizzata non alla bensì al sig. CP_2 Pt_1 soggetto estraneo al rapporto. Ciò non incide però sulla natura del credito, né sulla sua esistenza. La circostanza, anzi, conferma che intendeva comunque recuperare le somme CP_1 pagate: chi ha agito con spirito di liberalità non si rivolge, neppure per errore, a terzi per chiederne la restituzione. L'errore nel destinatario non elimina la causa del pagamento, già chiarita dallo stesso con la dichiarazione del 27.04.2006 alla banca, nella quale indicava CP_1 esplicitamente di aver pagato “per conto e nell'interesse della moglie”.
I due documenti, letti congiuntamente, dimostrano in maniera univoca che non intese CP_1 compiere un atto di liberalità, bensì un'anticipazione rimborsabile in favore della con CP_2 conseguente insorgenza di un diritto di credito verso di lei.
Il sig. ha effettuato il pagamento di un debito della società AP, per il quale sua moglie CP_1 era debitrice solidale e garante. La richiesta di restituzione nei confronti del sig. dimostra Pt_1 solo che non intendeva effettuare una liberalità nei confronti di AP e del socio accomandatario sig. Nulla fa ritenere che volesse chiedere la restituzione dell'asserito Pt_1 mutuo alla moglie. Il sig. ha voluto ripetere il pagamento nei confronti del sig. e di CP_1 Pt_1
AP, e detta richiesta non può essere interpretata come rivolta erroneamente a detto soggetto anziché a sua moglie. Le argomentazioni non sono utili ai fini dell'accertamento dell'asserito mutuo tra e sua moglie. CP_1
Sotto il profilo giuridico, l'adempimento delle rate del mutuo da parte del trova anzitutto CP_1 fondamento nella disciplina generale dell'art. 1180 c.c., che consente l'adempimento da parte di un terzo. Tale norma, sebbene non costituisca di per sé la fonte di un credito restitutorio, ha la funzione di escludere che il pagamento effettuato da un terzo debba presumersi gratuito: in mancanza di animus donandi, il terzo che adempie al debito altrui è legittimato a richiedere al debitore originario la restituzione delle somme versate.
pagina 8 di 11 La giurisprudenza è ferma nel ritenere che la liberalità indiretta non possa presumersi e richiede la rigorosa prova di un intento donativo (Cass. civ., sez. II, ord. 21.05.2020, n. 9379).
Avendo il estinto il credito della AP s.a.s., benché nell'interesse di sua moglie, CP_1
l'argomento non è utile per ricostruire l'asserito mutuo tra il sig. e sua moglie. CP_1
Ancora, è stato chiarito che le somme erogate a favore del coniuge, se non destinate ai bisogni della famiglia, devono essere restituite qualora sia provato il titolo del prestito o comunque l'assenza di volontà di liberalità (Cass. civ., sez. II, ord. 04.05.2023, n. 11664).
La pronuncia citata non dice esattamente questo ma:
… il percorso motivazionale della decisione appare conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, avendo il giudice distrettuale richiamato l'arresto di questa Corte
n. 17050 del 2014, seguito da altre successive ( Cass. n. 27372 del 2021 ), che il Collegio condivide, secondo cui se è pur vero che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa", e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione. Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo, specie se si consideri che, come risulta dalla sentenza impugnata, il (marito) aveva fondato la sua domanda anche sotto il profilo dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.. Seguendo tale criterio di valutazione la Corte di appello ha affermato che l'allegazione della controparte di avere ricevuto la somma di cui si discute senza pattuire un obbligo di restituzione, a titolo di solidarietà familiare, era stata formulata in modo generico e risultava contrastare sia con il reperimento della provvista da parte del (marito) attraverso una società finanziaria, sia con la pagina 9 di 11 crisi in corso del rapporto coniugale e, inoltre, con le condizioni economiche delle parti.
Trattasi all'evidenza di valutazioni attinenti ai fatti di causa, da cui la Corte ha ritenuto di poter trarre la prova dell'esistenza di un obbligo di restituzione a carico della (moglie), che risolvendosi in apprezzamenti delle risultanze probatorie non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità.
Come si vede, il caso concreto era diverso dal nostro e il principio di diritto non è applicabile tout court al nostro caso: infatti, nel caso che ci occupa non vi è stato un pagamento da un coniuge all'altro, ma ad un terzo e da tale circostanza non può quindi desumersi allo stesso modo un rapporto di mutuo tra i coniugi, rapporto che come già detto non è stato prospettato in termini sufficientemente concreti.
2.4
Nella comparsa conclusionale l'attore ha aggiunto: In via subordinata, e solo qualora non si ritenesse individuabile un titolo tipico, il credito trova comunque tutela attraverso l'azione generale di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., come rimedio sussidiario per evitare l'ingiustificato arricchimento della a spese del CP_2 CP_1
Il Giudice osserva che l'allegazione è tardiva e quindi inammissibile. L'attore non ha, entro le preclusioni assertive (memoria 183 n. 1), allegato la sussistenza di un credito da ingiustificato arricchimento del marito nei confronti della moglie, né ha esposto, in fatto, gli elementi della predetta fattispecie (credito consistente nel minor importo tra arricchimento da un lato e diminuzione patrimoniale dall'altro, assenza di causa). Per il resto difetterebbe il requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), avendo l'attore prospettato in via principale una fonte contrattuale, non nulla, ma infondata (v. Cass. s.u. n. 33954, del 05/12/2023).
2.5
L'infondatezza della domanda surrogatoria comporta il rigetto anche della domanda revocatoria.
Va accolta la domanda di accertamento negativo dell'inesistenza del credito tra i coniugi.
Tutte le altre domande di parte convenuta rimangono assorbite.
4. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.001-52.000, parametri medi per le fasi di studio ed introduzione, parametri dimezzati per istruttoria e decisione, posto che non sono stati assunti mezzi di prova pagina 10 di 11 orale o peritale e che nelle difese conclusionali non vi era necessità di tenerne conto.
La domanda attorea si rivela semplicemente infondata, senza che sia ravvisabile anche un quid pluris che deponga per l'instaurazione della causa per dolo o colpa grave, sicché la domanda ex art. 96 co. 3 c.pc. va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande attoree,
2. accerta che il sig. non vanta un credito nei confronti della sig.a Controparte_1 [...]
CP_2
3. condanna il sig. a rimborsare ai convenuti a titolo di spese di lite € 9.142,00 Parte_1 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende.
29/11/2025
Il Giudice
Alex ER firma digitale pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 968/2023 in persona del Giudice monocratico Alex ER pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. PASQUALI STEFANO
PARTE ATTRICE
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4
(C.F. , CP_4 C.F._5 tutti con l'avv. FRAIOLI ANNA RITA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione surrogatoria e azione revocatoria
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
A.
1. In accoglimento dell'azione surrogatoria proposta dall'attore rispetto a Parte_1 suo debitore di € 64.557 per capitale, oltre interessi fino al saldo e Controparte_1 oltre spese di lite, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 1206/2021
d.d. 27.09.2021, e degli ulteriori importi in forza della sentenza del Tribunale di Bolzano
n. 1073/2022 del 13.12.2022, accertare il credito di nei confronti di Controparte_1 per il rimborso degli esborsi da quello sostenuti per i pagamenti di rate Controparte_2 del mutuo n. 312890 erogato dalla esborsi di complessivi di Parte_2
€ 93.676,57, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo;
pagina 1 di 11 2. E per l'effetto condannare a pagare a il suddetto Controparte_2 Parte_1 importo di € 93.676,57, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo, o il diverso importo che sarà ritenuto, e comunque nei limiti del credito di verso Pt_1 CP_1
B.
1. In accoglimento dell'azione revocatoria proposta dall'attore in proprio Parte_1
e anche in surrogazione del suo debitore dichiarare l'inefficacia – ai Controparte_1 sensi dell'art. 2902 c.c. nei confronti dell'attore – degli atti di donazione del 18.08.2021 della sig.ra alle figlie e della nuda proprietà, Controparte_2 CP_4 CP_3 pro quota di un mezzo ciascuna, dell'appartamento e del posto auto siti in Bolzano, vicolo Mendola 4/3 identificati come segue: I) appartamento: Gries p.e. 901, C.F._6 sub. 3, fg. 21, P.M. 3; II) posto auto PT: Gries CC 669, p.e. 4032, sub 6, fg. 21, P.M. 6.
C. Con vittoria delle spese di lite.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare e pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, e successiva memoria autorizzata, ex art. 164 c.p.c. (vecchio rito) per mancanza dell'indicazione della data di nascita e di residenza di parte attrice ex art. 163 n. 2 c.p.c. (vecchio rito), oltre che per mancanza della determinazione della cosa oggetto di domanda ex art. 163 n. 3 c.p.c (vecchio rito) e per mancanza dell'esatta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni ex art. 163 n. 4 c.p.c. (vecchio rito);
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che non esiste alcun credito vantato dal a carico Controparte_1 della come asserito da parte attrice;
Controparte_2
- Accertare e dichiarare la prescrizione dell'asserito credito che parte attrice ritiene sussistere in favore del ed a carico della;
Controparte_1 Controparte_2
- Accertare e dichiarare illegittime, inammissibili, improcedibili oltre che prescritte tutte le azioni proposte da parte attrice (tra cui la domanda surrogatoria e revocatoria), nei confronti delle parti convenute, per mancanza dei requisiti di legge oltre che per difetto di legittimazione;
- Rigettare tutte le domande di parte attrice come formulate in atto di citazione introduttivo del presente procedimento per mancanza dei requisiti di legge, oltre che per inammissibilità
pagina 2 di 11 improcedibilità, illegittimità e carenza di legittimazione oltre che per prescrizione e mancanza dei presupposti di legge per tutti i motivi sopra esposti;
- Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per i motivi esposti in narrativa qui da intendersi trascritti, con condanna di parte attrice a risarcire i danni arrecati alle parti convenute da liquidarsi da parte del Giudice in via equitativa come per legge;
In via riconvenzionale ed in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata come sopra in narrativa:
- Accertare e dichiarare che non esiste alcun credito vantato dal a carico Controparte_1 della come asserito da parte attrice;
Controparte_2
- Accertare e dichiarare la prescrizione dell'asserito credito che parte attrice ritiene sussistere in favore del ed a carico della;
Controparte_1 Controparte_2
- Accertare e dichiarare illegittime, inammissibili, improcedibili oltre che prescritte tutte le azioni proposte da parte attrice (compresa l'azione surrogatoria e revocatoria), nei confronti delle parti convenute, per mancanza dei requisiti di legge oltre che per difetto di legittimazione;
- Rigettare tutte le domande di parte attrice come formulate in atto di citazione introduttivo del presente procedimento per mancanza dei requisiti di legge, oltre che per inammissibilità improcedibilità, illegittimità e carenza di legittimazione oltre che per prescrizione e mancanza dei presupposti di legge per tutti i motivi sopra esposti;
- Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per i motivi esposti in narrativa qui da intendersi trascritti, con condanna di parte attrice a risarcire i danni arrecati alle parti convenute da liquidarsi da parte del Giudice in via equitativa come per legge;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. creditore di Parte_1 Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano i coniugi e Controparte_1 [...]
nonché le loro figlie e proponendo in primo luogo CP_2 CP_3 CP_4 domanda surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., avente ad oggetto il credito che il sig. avrebbe maturato nei confronti della moglie, pari ad € 93.676,57 oltre Controparte_1 interessi, derivante dal pagamento – “nell'interesse e per conto” di quest'ultima – delle rate del mutuo n. 312.890/001 stipulato con la e, in secondo luogo, Parte_2
pagina 3 di 11 domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. per dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di donazione del 18.08.2021 con cui la sig.ra aveva trasferito alle figlie la nuda proprietà CP_2 di un appartamento e di un posto auto siti in Bolzano.
L'attore esponeva, in sintesi, di essere creditore del sig. per € 136.131,72 (oltre spese e CP_1 interessi), in forza di decreto ingiuntivo n. 1206/2021 e sentenza n. 1073/2022 del Tribunale di
Bolzano, e deduceva che il pur titolare di un credito verso la moglie, non aveva mai agito CP_1 per il recupero dello stesso, legittimando così l'azione surrogatoria.
In particolare, al capo 2 dell'atto di citazione, l'attore ricostruiva la vicenda in base alla quale la sig.ra aveva acceso il mutuo con la poi estinto dal marito, CP_2 Parte_2 evidenziando che:
˗ la sig.ra quale socia accomandataria e amministratrice della AP s.a.s. di CP_2
OT G. & C., nel gennaio 1993 aveva prelevato indebitamente Lire 70.000.000 dal conto societario, senza giustificazione, e aveva stipulato successivamente un mutuo in nome della società con la per coprire il passivo, garantito anche da ipoteca Parte_2 su un proprio immobile;
˗ la società, acquisita successivamente dall'attore e divenuta Pt_1 Controparte_5 non riusciva a far fronte alle rate del mutuo, che venivano pagate dal sig. tra il
[...] CP_1
1996 e il 2004 per complessivi € 93.676,57, “nell'interesse e per conto” della moglie, onde evitare l'escussione dell'ipoteca;
˗ da tali esborsi derivava, secondo l'attore, un credito del sig. verso la sig.ra CP_1 CP_2 rimasto inesercitato, che egli intendeva far valere in surroga.
Si costituivano i convenuti, contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto. In via preliminare eccepivano l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164
c.p.c.. Nel merito deducevano: l'inesistenza del credito vantato dal sig. verso la sig.ra CP_1
affermando che quest'ultima non aveva mai ricevuto prestiti dal marito e che le somme CP_2 prelevate dalla società costituivano restituzioni di conferimenti o utili;
la prescrizione di ogni eventuale diritto, essendo trascorsi oltre vent'anni dai fatti;
la mancanza dei presupposti per l'azione surrogatoria e revocatoria, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attore.
Chiedevano inoltre la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inesistenza del presunto credito e della sua prescrizione.
pagina 4 di 11 In sede di prima udienza il Giudice “rileva(va) che l'atto di citazione è parzialmente nullo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. sotto i seguenti profili: art. 163 n. 1: manca l'indicazione della residenza dell'attore e si deve ritenere che la costituzione del convenuto sani il vizio solo in carenza di eccezione ma non quando l'eccezione sia stata sollevata;
art. 163 n. 3 l'allegazione del diritto di credito per il quale l'attore agisce in surroga si esaurisce in una mera esposizione di fatti, senza alcuna qualificazione giuridica e senza individuazione di un titolo (petitum mediato); trattandosi di un diritto eterodeterminato, la mera allegazione dei fatti non consente di individuare quale specifico diritto di credito venga azionato;
(e) riten(eva) infondata l'eccezione di improcedibilità in quanto l'azione revocatoria in ordine a un trasferimento immobiliare non rientra nelle ipotesi di mediazione obbligatoria (Cass. n.
25855/2021).
Nella memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. d.d. 30/06/23 l'attore precisava che “… ai fini dell'individuazione del negozio giuridico sorto tra il e la avendo il CP_1 CP_2 CP_1 saldato il debito nei confronti della Hypotirolbank Spa al posto della debitrice come CP_2 da sua stessa dichiarazione, è diventato lui stesso, in questo modo in surroga, il suo nuovo creditore” ed escludeva, altresì una donazione indiretta poiché il sig. aveva chiesto al sig. CP_1
a restituzione dell'importo, pagato nell'interesse e per conto della moglie. Pt_1
Ritenuti superflui i mezzi di prova orale, la causa passa in decisione sulle conclusioni sopra trascritte e all'esito delle difese conclusionali di rito.
2. Decisione
2.1
L'azione surrogatoria è regolata dall'art. 2900 c.c. come segue:
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
L'attore ha provato di essere titolare di un credito nei confronti del convenuto (decreto CP_1 ingiuntivo n. 1206/21, sentenza di rigetto dell'opposizione, confermata in appello) ma non ha provato (e prima ancora: non ha prospettato in maniera sufficiente) la ragione di credito del sig. contro sua moglie. CP_1
pagina 5 di 11 Il diritto di credito ha natura eterodeterminata e pertanto è necessaria l'esatta specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento.
Nel caso di specie l'allegazione del credito nell'atto di citazione si limita alla circostanza che il marito ha effettuato dei pagamenti ad un terzo (banca) nell'interesse e per conto della moglie, debitrice solidale e terza datrice di ipoteca. Non viene indicato né un petitum (mediato) né una causa petendi, suscettibile di qualificazione giuridica.
Nella memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. l'attore ha dedotto che il credito di nei CP_1 confronti della moglie trova fondamento nell'istituto della surroga, per aver pagato il suo debito.
Il Giudice osserva che manca la prova che è sorto un credito da surroga.
L'attore non ha indicato la norma in base alla quale si sarebbe verificata la surroga e pertanto si esaminano le fattispecie previste nel titolo primo, capo secondo, sezione seconda del codice civile, intitolata “del pagamento con surrogazione“:
Non viene allegata, né provata una surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 c.c. (nella specie . Parte_2
Né viene allegata una surrogazione per volontà del debitore (nella specie la moglie) ai sensi dell'art. 1202 c.c..
Non vengono nemmeno prospettate le fattispecie che danno luogo a surrogazione legale ex art. 1203 c.c.: i commi 1, 2 e 4 non vengono in rilievo e in ordine al comma 3 (“a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”) non è stato allegato che era tenuto con o per la moglie ad estinguere il debito della società CP_1
AP, di cui la moglie rispondeva anche come (ex-) socia accomandataria e, indirettamente, come garante. Si può escludere che il marito fosse debitore solidale nei confronti della società creditrice (non era “tenuto con” la società o sua moglie), né viene prospettata una fattispecie in base alla quale egli fosse “tenuto per” sua moglie. Infine, non viene neppure prospettata una surrogazione “negli altri casi stabiliti dalla legge” come richiamata dal comma 5. In conclusione, un credito da surrogazione legale ex art. 1203 c.c. non sussiste.
2.2
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha indicato un ulteriore titolo relativo al credito del sig. esponendo che “Il è titolare di un diritto di credito nei CP_1 Controparte_1 confronti della signora quale ex socia accomandataria e garante della AP s.a.s., CP_2 specificamente rappresentato dal diritto di avere di ritorno l'importo di Euro 93.676,57, importo pagina 6 di 11 complessivamente pagato per suo conto alla ad estinzione del mutuo n. CP_6
312.890.001.
Le somme pagate da per conti terzi rappresentavano infatti un prestito (id est mutuo) CP_1 comportante il suo diritto di riottenere la restituzione dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla parte mutuataria.”
Pare di capire che l'attore ravvisa un rapporto di mutuo tra il sig. quale parte mutuante e la CP_1 sig.ra quale mutuataria, e la fonte del credito nel quale intende surrogarsi sia la CP_2 restituzione del mutuo da parte della sig.ra I convenuti hanno ribadito le contestazioni CP_2 circa un rapporto di debito e credito tra i coniugi nella successiva memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c..
Pertanto, il rapporto di mutuo non può considerarsi pacifico e l'attore era onerato della relativa prova, ma tale onere non è stato assolto. Infatti, l'attore non ha offerto alcuna prova idonea sul predetto rapporto di mutuo (v. le circostanze di prova orale: “Vero è che ha Controparte_1 pagato il debito della AP S.a.s. nei confronti della nell'interesse e per conto CP_6 della moglie , ex socia accomandataria e garante della AP S.a.s.; Vero è Controparte_2 che ha sempre inteso recuperare la complessiva somma di Euro 93.281,79 Controparte_1 pagata per conto terzi alla Vero è che nell'estate del 2019 CP_6 Controparte_2 era a conoscenza della pretesa creditizia di nei confronti di;
Vero è Pt_1 Controparte_1 che era a conoscenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Controparte_2 [...]
nei confronti di ). Per il resto, l'allegazione stessa del mutuo era già di CP_1 Parte_1 per sé estremamente generica.
Il Giudice osserva che il mutuo consiste nella dazione di danaro o di altre cose fungibili da parte del mutuante al mutuatario e tale circostanza non si è verificata nel caso di specie, avendo il marito non consegnato una somma alla moglie ma pagato direttamente il terzo.
Anche le ulteriori difese svolte dall'attore in sede di comparsa conclusionale, oltre che tardive, non sono concludenti. Si riportano in carattere corsivo le argomentazioni attoree e in carattere italico le osservazioni del Giudice
✓ con lettera del 27.04.2006, dichiarava formalmente alla che i CP_1 Controparte_7
pagamenti erano stati effettuati “nell'interesse e per conto della moglie , Controparte_2 chiarendo così la causa dell'adempimento;
✓ con successiva lettera del 14.07.2006, l'allora difensore di Avv. Breglia, avanzava CP_1
richiesta di rimborso della somma di € 93.676,57 pagata dal suo cliente, seppur indirizzandola pagina 7 di 11 in modo infondato al sig. circostanza che, al di là della imprecisa individuazione del Pt_1 debitore, dimostra inequivocabilmente che il non aveva alcuna intenzione di effettuare una CP_1 liberalità, ma intendeva conseguire la restituzione delle somme versate.
Le lettere richiamate dimostrano che non intese mai qualificare i pagamenti effettuati CP_1 come una liberalità, ma come un'anticipazione da recuperare.
Non vi è quindi spazio per sostenere la tesi di una donazione indiretta: sarebbe una lettura smentita dalla stessa volontà del manifestata per iscritto e tramite il proprio avvocato. CP_1
È vero che la lettera del 14.07.2006 fu indirizzata non alla bensì al sig. CP_2 Pt_1 soggetto estraneo al rapporto. Ciò non incide però sulla natura del credito, né sulla sua esistenza. La circostanza, anzi, conferma che intendeva comunque recuperare le somme CP_1 pagate: chi ha agito con spirito di liberalità non si rivolge, neppure per errore, a terzi per chiederne la restituzione. L'errore nel destinatario non elimina la causa del pagamento, già chiarita dallo stesso con la dichiarazione del 27.04.2006 alla banca, nella quale indicava CP_1 esplicitamente di aver pagato “per conto e nell'interesse della moglie”.
I due documenti, letti congiuntamente, dimostrano in maniera univoca che non intese CP_1 compiere un atto di liberalità, bensì un'anticipazione rimborsabile in favore della con CP_2 conseguente insorgenza di un diritto di credito verso di lei.
Il sig. ha effettuato il pagamento di un debito della società AP, per il quale sua moglie CP_1 era debitrice solidale e garante. La richiesta di restituzione nei confronti del sig. dimostra Pt_1 solo che non intendeva effettuare una liberalità nei confronti di AP e del socio accomandatario sig. Nulla fa ritenere che volesse chiedere la restituzione dell'asserito Pt_1 mutuo alla moglie. Il sig. ha voluto ripetere il pagamento nei confronti del sig. e di CP_1 Pt_1
AP, e detta richiesta non può essere interpretata come rivolta erroneamente a detto soggetto anziché a sua moglie. Le argomentazioni non sono utili ai fini dell'accertamento dell'asserito mutuo tra e sua moglie. CP_1
Sotto il profilo giuridico, l'adempimento delle rate del mutuo da parte del trova anzitutto CP_1 fondamento nella disciplina generale dell'art. 1180 c.c., che consente l'adempimento da parte di un terzo. Tale norma, sebbene non costituisca di per sé la fonte di un credito restitutorio, ha la funzione di escludere che il pagamento effettuato da un terzo debba presumersi gratuito: in mancanza di animus donandi, il terzo che adempie al debito altrui è legittimato a richiedere al debitore originario la restituzione delle somme versate.
pagina 8 di 11 La giurisprudenza è ferma nel ritenere che la liberalità indiretta non possa presumersi e richiede la rigorosa prova di un intento donativo (Cass. civ., sez. II, ord. 21.05.2020, n. 9379).
Avendo il estinto il credito della AP s.a.s., benché nell'interesse di sua moglie, CP_1
l'argomento non è utile per ricostruire l'asserito mutuo tra il sig. e sua moglie. CP_1
Ancora, è stato chiarito che le somme erogate a favore del coniuge, se non destinate ai bisogni della famiglia, devono essere restituite qualora sia provato il titolo del prestito o comunque l'assenza di volontà di liberalità (Cass. civ., sez. II, ord. 04.05.2023, n. 11664).
La pronuncia citata non dice esattamente questo ma:
… il percorso motivazionale della decisione appare conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, avendo il giudice distrettuale richiamato l'arresto di questa Corte
n. 17050 del 2014, seguito da altre successive ( Cass. n. 27372 del 2021 ), che il Collegio condivide, secondo cui se è pur vero che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa", e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione. Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo, specie se si consideri che, come risulta dalla sentenza impugnata, il (marito) aveva fondato la sua domanda anche sotto il profilo dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.. Seguendo tale criterio di valutazione la Corte di appello ha affermato che l'allegazione della controparte di avere ricevuto la somma di cui si discute senza pattuire un obbligo di restituzione, a titolo di solidarietà familiare, era stata formulata in modo generico e risultava contrastare sia con il reperimento della provvista da parte del (marito) attraverso una società finanziaria, sia con la pagina 9 di 11 crisi in corso del rapporto coniugale e, inoltre, con le condizioni economiche delle parti.
Trattasi all'evidenza di valutazioni attinenti ai fatti di causa, da cui la Corte ha ritenuto di poter trarre la prova dell'esistenza di un obbligo di restituzione a carico della (moglie), che risolvendosi in apprezzamenti delle risultanze probatorie non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità.
Come si vede, il caso concreto era diverso dal nostro e il principio di diritto non è applicabile tout court al nostro caso: infatti, nel caso che ci occupa non vi è stato un pagamento da un coniuge all'altro, ma ad un terzo e da tale circostanza non può quindi desumersi allo stesso modo un rapporto di mutuo tra i coniugi, rapporto che come già detto non è stato prospettato in termini sufficientemente concreti.
2.4
Nella comparsa conclusionale l'attore ha aggiunto: In via subordinata, e solo qualora non si ritenesse individuabile un titolo tipico, il credito trova comunque tutela attraverso l'azione generale di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., come rimedio sussidiario per evitare l'ingiustificato arricchimento della a spese del CP_2 CP_1
Il Giudice osserva che l'allegazione è tardiva e quindi inammissibile. L'attore non ha, entro le preclusioni assertive (memoria 183 n. 1), allegato la sussistenza di un credito da ingiustificato arricchimento del marito nei confronti della moglie, né ha esposto, in fatto, gli elementi della predetta fattispecie (credito consistente nel minor importo tra arricchimento da un lato e diminuzione patrimoniale dall'altro, assenza di causa). Per il resto difetterebbe il requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), avendo l'attore prospettato in via principale una fonte contrattuale, non nulla, ma infondata (v. Cass. s.u. n. 33954, del 05/12/2023).
2.5
L'infondatezza della domanda surrogatoria comporta il rigetto anche della domanda revocatoria.
Va accolta la domanda di accertamento negativo dell'inesistenza del credito tra i coniugi.
Tutte le altre domande di parte convenuta rimangono assorbite.
4. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.001-52.000, parametri medi per le fasi di studio ed introduzione, parametri dimezzati per istruttoria e decisione, posto che non sono stati assunti mezzi di prova pagina 10 di 11 orale o peritale e che nelle difese conclusionali non vi era necessità di tenerne conto.
La domanda attorea si rivela semplicemente infondata, senza che sia ravvisabile anche un quid pluris che deponga per l'instaurazione della causa per dolo o colpa grave, sicché la domanda ex art. 96 co. 3 c.pc. va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande attoree,
2. accerta che il sig. non vanta un credito nei confronti della sig.a Controparte_1 [...]
CP_2
3. condanna il sig. a rimborsare ai convenuti a titolo di spese di lite € 9.142,00 Parte_1 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende.
29/11/2025
Il Giudice
Alex ER firma digitale pagina 11 di 11