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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1043/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FA GO AR, Presidente
CC SC, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3883/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1026/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210217065107000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, quale destinatario della cartella esattoriale n. 09720220009034501000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito ADR) inerente al mancato pagamento della tassa automobilistica del 2019, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 1026/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata in data 23/01/2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto di riscossione ritenuto lesivo.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- notifica diretta della cartella, in assenza dell'inoltro di un avviso di accertamento;
l'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria manifesta formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale, determinando l'entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo;
- in tema di tassa automobilistica, la cartella di pagamento è illegittima se l'agente della riscossione, a fronte della specifica eccezione del ricorrente, non dimostra l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, determinando un chiaro segno di difetto di motivazione in assenza della notifica e/o conoscenza dell'atto presupposto;
- si chiede la riforma della decisione nella parte in cui condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite;
- in relazione alla sospensione CO la scrivente difesa eccepisce l'illogicità della sentenza laddove ha affermato che alla tassa automobilistica 2019 si applica la disciplina emergenziale.
Con atto di controdeduzioni dell'ADER è stata eccepita la parziale inammissibilità del ricorso di primo grado poiché non diretto a convenire in giudizio anche l'Ente impositore e cioè la Regione Lazio e, nel merito, l'infondatezza delle censure prospettate;
a fronte della contestazione dell'assenza o insufficienza della motivazione della cartella, nella misura in cui l'ente impositore non fosse già vocato in giudizio, si ribadisce la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione della decisione impugnata al fine di verificare se la stessa possa ex sé resistere alle doglianze proposte nell'attuale grado.
Il giudice monocratico riassume così la materia del contendere.
A fronte della notificazione del 16/02/2023 della sola cartella di pagamento n. 09720210217065107000 contenente l'invito ad assolvere l'obbligo relativo ad una tassa automobilistica per l'anno 2019, la parte istante ha dedotto le seguenti censure:
- non sono fornite alcune delle indicazioni prescritte dall'articolo dell'art 7, comma 2, della legge
212/2000, tra cui l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- in precedenza, l'odierno ricorrente non ha mai ricevuto l'avviso di accertamento e, pertanto, la cartella non poteva essere emessa;
- nessun atto è mai stato notificato all'odierno ricorrente e, pertanto, è decorso il termine triennale previsto dalla legge ai fini della prescrizione;
e se avvenuta la notificazione non avrebbe rispettato le formalità di cui alla Legge n. 890/82;
- non erano esplicitate le modalità di calcolo degli interessi.
Pur dando atto dell'eccezione di difetto di legittimazione dell'ADER, l'adito giudice di primo grado così si è espresso:
a) che la cartella contiene tutte le informazioni circa la possibilità di proporre reclamo o ricorso (pag. 8 segg.) e che in ogni caso la Corte di cassazione, con sentenza 23010/2009, nel confermare il proprio consolidato orientamento, ha chiarito che “… in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso…”. Più precisamente, secondo la Cassazione, “la nullità, per tale omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal legislatore, né è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto; soggetto su cui grava l'onere di individuare l'organo giurisdizionale, onere che è autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri”;
b) che per la tassa automobilistica non è prevista dalla legge regionale del Lazio alcun previo avviso di accertamento, ma viene notificata direttamente la cartella esattoriale (cfr. in tema la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 4382/25/22);
c) che la prescrizione o decadenza non è maturata, tenuto altresì conto delle proroghe c.d. COVID;
d)
Che vale richiamare Cass. civ., sez. unite, 14 luglio 2022, n. 22281 sulla non necessità di una esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi, essendo previsti per legge.
Le ragioni del rigetto del ricorso sono pienamente condivisibili e confermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Per la prima doglianza basta richiamare il principio espresso più volte dalla Corte di Cassazione
(decisione n. 25023/2021) ha riconosciuto che l'omissione delle informazioni sulle modalità di ricorso all'interno della cartella, ferma restando la validità dell'atto (poiché non pregiudica il diritto di difesa), può comportare tutt'al più un errore scusabile da parte del destinatario in caso di ricorso tardivo o presentato al giudice incompetente. Ciò dà diritto al contribuente di ottenere una remissione in termini in e a una compensazione delle spese legali.
Va poi rilevato che l'ente impositore, nel caso di specie Regione Lazio, in base alla legge regionale n.
12/2011, può emettere direttamente una cartella di pagamento, senza un avviso di accertamento. Infatti il comma 85 dell'art. 1 statuisce che “La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
In conclusione il termine di prescrizione triennale della tassa in discussione non può ritenersi compiuto alla data della notifica della cartella di cui è merito (16.2.2023) in quanto, tenendo conto della normativa emergenziale COVID e della disposta sospensione della prescrizione “dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021”, per un totale di 542 giorni, il termine triennale di prescrizione del credito entro non si poteva compire alla stessa data sopra indicata per una tassa il cui diritto alla riscossione era sorto nel 2019.
Per la censura relativa alla mancata indicazione dei criteri di computo degli interessi, oltre ad essere infondata e generica, lo stesso capo della sentenza non è stato in appello contestato, dimostrando in tal modo una implicita abdicazione alla doglianza relativa.
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza richiamata, l'appello del contribuente va respinto perché infondato nel merito, superando in tal modo anche le eccezioni in rito sollevate dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, Sezione 6,
respinge l'appello del contribuente.
Condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'ADER che si liquidano in
€ 300,00 oltre oneri di legge (iva, cpa e rimborso forfettario del 15% spese generali).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
SC CC GO AR FA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FA GO AR, Presidente
CC SC, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3883/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1026/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210217065107000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, quale destinatario della cartella esattoriale n. 09720220009034501000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito ADR) inerente al mancato pagamento della tassa automobilistica del 2019, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 1026/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata in data 23/01/2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto di riscossione ritenuto lesivo.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- notifica diretta della cartella, in assenza dell'inoltro di un avviso di accertamento;
l'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria manifesta formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale, determinando l'entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo;
- in tema di tassa automobilistica, la cartella di pagamento è illegittima se l'agente della riscossione, a fronte della specifica eccezione del ricorrente, non dimostra l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, determinando un chiaro segno di difetto di motivazione in assenza della notifica e/o conoscenza dell'atto presupposto;
- si chiede la riforma della decisione nella parte in cui condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite;
- in relazione alla sospensione CO la scrivente difesa eccepisce l'illogicità della sentenza laddove ha affermato che alla tassa automobilistica 2019 si applica la disciplina emergenziale.
Con atto di controdeduzioni dell'ADER è stata eccepita la parziale inammissibilità del ricorso di primo grado poiché non diretto a convenire in giudizio anche l'Ente impositore e cioè la Regione Lazio e, nel merito, l'infondatezza delle censure prospettate;
a fronte della contestazione dell'assenza o insufficienza della motivazione della cartella, nella misura in cui l'ente impositore non fosse già vocato in giudizio, si ribadisce la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione della decisione impugnata al fine di verificare se la stessa possa ex sé resistere alle doglianze proposte nell'attuale grado.
Il giudice monocratico riassume così la materia del contendere.
A fronte della notificazione del 16/02/2023 della sola cartella di pagamento n. 09720210217065107000 contenente l'invito ad assolvere l'obbligo relativo ad una tassa automobilistica per l'anno 2019, la parte istante ha dedotto le seguenti censure:
- non sono fornite alcune delle indicazioni prescritte dall'articolo dell'art 7, comma 2, della legge
212/2000, tra cui l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- in precedenza, l'odierno ricorrente non ha mai ricevuto l'avviso di accertamento e, pertanto, la cartella non poteva essere emessa;
- nessun atto è mai stato notificato all'odierno ricorrente e, pertanto, è decorso il termine triennale previsto dalla legge ai fini della prescrizione;
e se avvenuta la notificazione non avrebbe rispettato le formalità di cui alla Legge n. 890/82;
- non erano esplicitate le modalità di calcolo degli interessi.
Pur dando atto dell'eccezione di difetto di legittimazione dell'ADER, l'adito giudice di primo grado così si è espresso:
a) che la cartella contiene tutte le informazioni circa la possibilità di proporre reclamo o ricorso (pag. 8 segg.) e che in ogni caso la Corte di cassazione, con sentenza 23010/2009, nel confermare il proprio consolidato orientamento, ha chiarito che “… in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso…”. Più precisamente, secondo la Cassazione, “la nullità, per tale omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal legislatore, né è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto; soggetto su cui grava l'onere di individuare l'organo giurisdizionale, onere che è autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri”;
b) che per la tassa automobilistica non è prevista dalla legge regionale del Lazio alcun previo avviso di accertamento, ma viene notificata direttamente la cartella esattoriale (cfr. in tema la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 4382/25/22);
c) che la prescrizione o decadenza non è maturata, tenuto altresì conto delle proroghe c.d. COVID;
d)
Che vale richiamare Cass. civ., sez. unite, 14 luglio 2022, n. 22281 sulla non necessità di una esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi, essendo previsti per legge.
Le ragioni del rigetto del ricorso sono pienamente condivisibili e confermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Per la prima doglianza basta richiamare il principio espresso più volte dalla Corte di Cassazione
(decisione n. 25023/2021) ha riconosciuto che l'omissione delle informazioni sulle modalità di ricorso all'interno della cartella, ferma restando la validità dell'atto (poiché non pregiudica il diritto di difesa), può comportare tutt'al più un errore scusabile da parte del destinatario in caso di ricorso tardivo o presentato al giudice incompetente. Ciò dà diritto al contribuente di ottenere una remissione in termini in e a una compensazione delle spese legali.
Va poi rilevato che l'ente impositore, nel caso di specie Regione Lazio, in base alla legge regionale n.
12/2011, può emettere direttamente una cartella di pagamento, senza un avviso di accertamento. Infatti il comma 85 dell'art. 1 statuisce che “La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
In conclusione il termine di prescrizione triennale della tassa in discussione non può ritenersi compiuto alla data della notifica della cartella di cui è merito (16.2.2023) in quanto, tenendo conto della normativa emergenziale COVID e della disposta sospensione della prescrizione “dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021”, per un totale di 542 giorni, il termine triennale di prescrizione del credito entro non si poteva compire alla stessa data sopra indicata per una tassa il cui diritto alla riscossione era sorto nel 2019.
Per la censura relativa alla mancata indicazione dei criteri di computo degli interessi, oltre ad essere infondata e generica, lo stesso capo della sentenza non è stato in appello contestato, dimostrando in tal modo una implicita abdicazione alla doglianza relativa.
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza richiamata, l'appello del contribuente va respinto perché infondato nel merito, superando in tal modo anche le eccezioni in rito sollevate dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, Sezione 6,
respinge l'appello del contribuente.
Condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'ADER che si liquidano in
€ 300,00 oltre oneri di legge (iva, cpa e rimborso forfettario del 15% spese generali).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
SC CC GO AR FA