Decreto cautelare 26 marzo 2026
Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2026, proposto da
Consorzio Stabile COIM S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B94B08142A, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Stamira, 10;
contro
Provincia di Ancona, Presidente di Gara - Dirigente Settore III, Dirigente Area Appalti e Contratti - RUP Fase Affidamento, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento di esclusione prot. n. 2026/7428 - BAN293L del 02/03/2026 dalla “procedura aperta accordo quadro di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 36/2023 con un solo operatore economico avente ad oggetto i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona - anno 2025 - COD. INT. (98.06) (ban 293l)” - CPV: 45233141-9 - CUP: H47H25000620003 - CIG: B94B08142A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. SO PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con le note di udienza depositate in data 13 aprile 2026 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del presente ricorso, visto che (come anche comprovato dalla documentazione versata in atti dalla Provincia in esecuzione del decreto presidenziale n. 85/2026) il Consorzio COIM è stato riammesso alla gara a seguito di spontanea attivazione del potere di autotutela, dal che discende l’improcedibilità del ricorso. Parte ricorrente chiede però la condanna della stazione appaltante alla refusione delle spese di lite e, in ogni caso, del contributo unificato;
- il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese del giudizio si possono però dichiarare irripetibili, visto che sul tema dell’ammissibilità del c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti di qualificazione dei consorzi si sono registrate in passato oscillazioni giurisprudenziali e che il c.d. correttivo del 2024 è entrato in vigore da pochi mesi.
Il contributo unificato va invece posto a carico della Provincia di Ancona, in ragione della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Il contributo unificato, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, dovrà invece essere rimborsato dalla Provincia di Ancona a favore del Consorzio ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
SO PI, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO PI | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO