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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 478/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4016/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039779235000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso la cartella di pagamento di euro 534,63 emessa per tasse auto anno 2020.
Sostiene che l'auto per la quale è dovuta la tassa non è stata mai di sua proprietà. Fa presente che questa Corte ha già accolto il ricorso avverso la tassa dell'anno 2017 con sentenza n. 752/4/24 ed eccepisce la prescrizione delle somme.
Si costituisce l'ADER la quale eccepisce la incompetenza territoriale della Corte adita nonché la propria carenza di legittimazione passiva ed in subordine contesta le eccezioni di parte ricorrente sostenendo che alcuna prescrizione si è compiuta.
Si costituisce la Regione Campania la quale contesta il contenuto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio della Corte adita dal momento che l'eccezione di prescrizione non attiene a fatti imputabili all'ente impositore bensì all'attività del concessionario.
Ancora in via preliminare va preso atto che con la sentenza n. 752/24 questa Corte accoglieva il ricorso, presentato avverso l'avviso di accertamento, in quanto l'atto impugnato era stato notificato decorso il termine prescrizionale.
Ne consegue che tale sentenza non fa stato nel presente giudizio.
Nel merito il ricorso è inammissibile.
Infatti nell'attuale ricorso non vi è nessuna contestazione in merito all'atto prodromico con la conseguenza che deve ritenersi che lo stesso sia stato regolarmente notificato e, non essendo stato opposto, è divenuto definitivo.
La definitività dell'atto prodromico comporta che il ricorso avverso il preavviso può essere presentato solo per vizi propri dell'atto impugnato.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e le spese vanno compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Caserta il 23/1/26.
Il giudice monocratico
Avv. Sergio della Volpe
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4016/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039779235000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso la cartella di pagamento di euro 534,63 emessa per tasse auto anno 2020.
Sostiene che l'auto per la quale è dovuta la tassa non è stata mai di sua proprietà. Fa presente che questa Corte ha già accolto il ricorso avverso la tassa dell'anno 2017 con sentenza n. 752/4/24 ed eccepisce la prescrizione delle somme.
Si costituisce l'ADER la quale eccepisce la incompetenza territoriale della Corte adita nonché la propria carenza di legittimazione passiva ed in subordine contesta le eccezioni di parte ricorrente sostenendo che alcuna prescrizione si è compiuta.
Si costituisce la Regione Campania la quale contesta il contenuto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio della Corte adita dal momento che l'eccezione di prescrizione non attiene a fatti imputabili all'ente impositore bensì all'attività del concessionario.
Ancora in via preliminare va preso atto che con la sentenza n. 752/24 questa Corte accoglieva il ricorso, presentato avverso l'avviso di accertamento, in quanto l'atto impugnato era stato notificato decorso il termine prescrizionale.
Ne consegue che tale sentenza non fa stato nel presente giudizio.
Nel merito il ricorso è inammissibile.
Infatti nell'attuale ricorso non vi è nessuna contestazione in merito all'atto prodromico con la conseguenza che deve ritenersi che lo stesso sia stato regolarmente notificato e, non essendo stato opposto, è divenuto definitivo.
La definitività dell'atto prodromico comporta che il ricorso avverso il preavviso può essere presentato solo per vizi propri dell'atto impugnato.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e le spese vanno compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Caserta il 23/1/26.
Il giudice monocratico
Avv. Sergio della Volpe