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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/12/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI OL Presidente
LE MO DI relatrice
SA AR DI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4201/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
07/08/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SILVESTRI SILVIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BUSCARINO CALOGERO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1) I coniugi Sig.ri e vivranno separati nel reciproco Parte_1 CP_1 rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo di reciproca comunicazione;
2) La moglie potrà restare nella casa familiare sita a Ostiglia (MN), via Marchine n.
8/D, fino al 30.09.2025 ossia sino alla cessazione del relativo contratto di locazione già disdettato dal marito e tratterrà portandoli con sé nella nuova abitazione presso cui si trasferirà dopo il 30.09.2025 i seguenti arredi di sua esclusiva proprietà:
Divano letto grigio a tre posti, parete attrezzata ciliegio, armadio e comodino cameretta, tavolo cucina bianco e n. 6 sedie, folletto, nonché la biancheria, i piatti, i bicchieri e le pentole.
3) rimangono in esclusiva proprietà del Sig. i seguenti beni mobili: CP_1 cucina componibile, camera da letto, divano due posti bianco, lavatrice, asciugatrice,
TV 55 pollici, aspirapolvere Rowenta.
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.
5) i coniugi continueranno ad utilizzare l'autovettura che hanno rispettivamente già in uso e quindi la moglie la Fiat Punto targata DX637BR e il marito la Audi A4 targata
DZ384LM; 6) I coniugi prestano, sin d'ora, acquiescenza all'emanando provvedimento di omologa della presente separazione personale.
7) Spese legali integralmente compensate.
*****
I ricorrenti ut supra generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.49 c.p.c., CHIEDONO che il Tribunale adito, decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge 01.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione, Voglia
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato a Riesi (CL) in data 31.01.2018, atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del relativo Comune per l'anno 2018 al n. 2 Parte I, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del menzionato Comune di procedere alle annotazioni di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi Sig.ri e vivranno separati nel reciproco Parte_1 CP_1 rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo di reciproca comunicazione.
2) Confermare l'indipendenza e autosufficienza economica dei coniugi i quali confermano di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.
3) I coniugi continueranno ad utilizzare l'autovettura che hanno rispettivamente già in uso e quindi la moglie l'autovettura Fiat Punto targata DX637BR e il marito l'autovettura AudiA4 targata DZ384LM.
4) Spese legali integralmente compensate.
5) I ricorrenti, mediante la sottoscrizione in calce del presente ricorso congiunto, rinunciano, sin d'ora, all'impugnazione della sentenza e vi prestano acquiescenza;
6) I procuratori dei ricorrenti sottoscrivono anche per rinunzia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge professionale (oltre che per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RIESI in data 31/01/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al 2, parte I,anno 2018) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta. Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIESI (CL) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
18.12.2025
La DI relatrice Il Presidente
LE MO GI OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI OL Presidente
LE MO DI relatrice
SA AR DI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4201/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
07/08/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SILVESTRI SILVIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BUSCARINO CALOGERO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1) I coniugi Sig.ri e vivranno separati nel reciproco Parte_1 CP_1 rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo di reciproca comunicazione;
2) La moglie potrà restare nella casa familiare sita a Ostiglia (MN), via Marchine n.
8/D, fino al 30.09.2025 ossia sino alla cessazione del relativo contratto di locazione già disdettato dal marito e tratterrà portandoli con sé nella nuova abitazione presso cui si trasferirà dopo il 30.09.2025 i seguenti arredi di sua esclusiva proprietà:
Divano letto grigio a tre posti, parete attrezzata ciliegio, armadio e comodino cameretta, tavolo cucina bianco e n. 6 sedie, folletto, nonché la biancheria, i piatti, i bicchieri e le pentole.
3) rimangono in esclusiva proprietà del Sig. i seguenti beni mobili: CP_1 cucina componibile, camera da letto, divano due posti bianco, lavatrice, asciugatrice,
TV 55 pollici, aspirapolvere Rowenta.
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.
5) i coniugi continueranno ad utilizzare l'autovettura che hanno rispettivamente già in uso e quindi la moglie la Fiat Punto targata DX637BR e il marito la Audi A4 targata
DZ384LM; 6) I coniugi prestano, sin d'ora, acquiescenza all'emanando provvedimento di omologa della presente separazione personale.
7) Spese legali integralmente compensate.
*****
I ricorrenti ut supra generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.49 c.p.c., CHIEDONO che il Tribunale adito, decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge 01.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione, Voglia
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato a Riesi (CL) in data 31.01.2018, atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del relativo Comune per l'anno 2018 al n. 2 Parte I, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del menzionato Comune di procedere alle annotazioni di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi Sig.ri e vivranno separati nel reciproco Parte_1 CP_1 rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo di reciproca comunicazione.
2) Confermare l'indipendenza e autosufficienza economica dei coniugi i quali confermano di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.
3) I coniugi continueranno ad utilizzare l'autovettura che hanno rispettivamente già in uso e quindi la moglie l'autovettura Fiat Punto targata DX637BR e il marito l'autovettura AudiA4 targata DZ384LM.
4) Spese legali integralmente compensate.
5) I ricorrenti, mediante la sottoscrizione in calce del presente ricorso congiunto, rinunciano, sin d'ora, all'impugnazione della sentenza e vi prestano acquiescenza;
6) I procuratori dei ricorrenti sottoscrivono anche per rinunzia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge professionale (oltre che per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RIESI in data 31/01/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al 2, parte I,anno 2018) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta. Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIESI (CL) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
18.12.2025
La DI relatrice Il Presidente
LE MO GI OL