Art. 59. (Facolta' di opzione per i titolari di pensione marittima che abbiano svolto attivita' di navigazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge) 1. I lavoratori marittimi, gia' titolari di pensione a carico della Gestione marittimi della soppressa Cassa, che abbiano effettuato, dopo il pensionamento, almeno un anno di effettiva navigazione coperta di contribuzione, secondo la preesistente normativa, alla predetta Gestione marittimi ovvero secondo le modalita' previste dalla presente legge, hanno facolta' di chiedere, alla data di definitiva cessazione dell'attivita' marittima, la riliquidazione della pensione di cui siano titolari secondo le norme e con i benefici previsti dalla legge stessa.
2. La facolta' di cui al comma precedente puo' essere esercitata, a pena di decadenza, entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed e' subordinata alla condizione che la navigazione di cui al primo comma sia stata iniziata prima della predetta data.
3. L'esercizio della facolta' di cui al presente articolo comporta la revoca della pensione gia' liquidata, con effetto dalla data di decorrenza del nuovo trattamento.
4. Per i soli periodi di navigazione che diano luogo alla riliquidazione di cui al presente articolo il trattamento complessivo di pensione e' sospeso.
5. L'importo della pensione riliquidata non puo' essere inferiore a quello precedentemente in pagamento.
2. La facolta' di cui al comma precedente puo' essere esercitata, a pena di decadenza, entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed e' subordinata alla condizione che la navigazione di cui al primo comma sia stata iniziata prima della predetta data.
3. L'esercizio della facolta' di cui al presente articolo comporta la revoca della pensione gia' liquidata, con effetto dalla data di decorrenza del nuovo trattamento.
4. Per i soli periodi di navigazione che diano luogo alla riliquidazione di cui al presente articolo il trattamento complessivo di pensione e' sospeso.
5. L'importo della pensione riliquidata non puo' essere inferiore a quello precedentemente in pagamento.