Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 543
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Applicazione ritenuta in misura superiore al massimo consentito dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito

    La Corte ha ritenuto che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 18 TUIR assolva ad una funzione sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'art. 27, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, e che, in forza del combinato disposto dei par. 2 e 3 dell'art. 2 della Convenzione, tale imposta sostitutiva debba ritenersi ricompresa nell'ambito di applicazione della Convenzione. La giurisprudenza ha interpretato estensivamente le convenzioni contro le doppie imposizioni per consentire il recupero delle imposte estere anche per i dividendi non inclusi nel reddito complessivo.

  • Accolto
    Applicazione ritenuta in misura superiore al massimo consentito dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito

    La Corte ha ritenuto che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 18 TUIR assolva ad una funzione sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'art. 27, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, e che, in forza del combinato disposto dei par. 2 e 3 dell'art. 2 della Convenzione, tale imposta sostitutiva debba ritenersi ricompresa nell'ambito di applicazione della Convenzione. La giurisprudenza ha interpretato estensivamente le convenzioni contro le doppie imposizioni per consentire il recupero delle imposte estere anche per i dividendi non inclusi nel reddito complessivo.

  • Accolto
    Applicazione ritenuta in misura superiore al massimo consentito dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito

    La Corte ha ritenuto che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 18 TUIR assolva ad una funzione sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'art. 27, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, e che, in forza del combinato disposto dei par. 2 e 3 dell'art. 2 della Convenzione, tale imposta sostitutiva debba ritenersi ricompresa nell'ambito di applicazione della Convenzione. La giurisprudenza ha interpretato estensivamente le convenzioni contro le doppie imposizioni per consentire il recupero delle imposte estere anche per i dividendi non inclusi nel reddito complessivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 543
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 543
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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