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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 543/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
BARBATA AGOSTINO, Giudice
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4222/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO RITENUTE 2020
- DINIEGO RIMBORSO RITENUTE 2022
- sul ricorso n. 4225/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO RITENUTE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente
accertatala sussistenza dei requisiti per l'applicazione della Convenzione e, quindi, il diritto del Ricorrente ad ottenere l'integrale rimborso dell'imposta indebitamente corrisposta, pari complessivamente ad
€ 76.578,91, condannare l'Amministrazione finanziaria resistente alla restituzione della precisata somma oltre interessi di legge maturati e maturandi.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Resistente
1) In via preliminare dichiarare la decadenza in cui è incorso il contribuente relativamente alle ritenute versate in data 16.01.2021 per tutti i motivi esposti nel punto A) del presente atto;
2) Nel merito rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Indirizzo_1, 20121, Milano, propone rituale ricorso avverso il diniego tacito di rimborso delle ritenute alla fonte applicate ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. 600/73, sugli utili di fonte estera percepiti negli anni d'imposta 2020 e 2022, per un importo complessivo di euro 76.578,91 oltre interessi maturati e maturandi.
Il ricorrente, socio di una partnership inglese fiscalmente trasparente (Società_1 LLP), ha percepito utili di fonte estera nei periodi d'imposta 2020 e 2022, sui quali sono state applicate sia l'Income Tax nel
Regno Unito sia una ritenuta alla fonte in Italia. Secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni tra
Italia e Regno Unito, l'Italia dovrebbe concedere un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Il ricorrente sostiene che il diniego di rimborso sia illegittimo, in quanto viola la Convenzione e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che garantisce il diritto al credito d'imposta per le imposte estere pagate su redditi di capitale di fonte estera.
Ricorrente_1 chiede alla Corte di accertare il diritto al rimborso dell'importo indebitamente versato e di condannare l'Agenzia delle Entrate alla restituzione della somma, con interessi e spese legali.
La Direzione Provinciale I di Milano si costituisce in giudizio contestando il ricorso presentato dal contribuente
Ricorrente_1.
L'Ufficio eccepisce la decadenza del diritto al rimborso per le ritenute versate il 16 gennaio 2021, poiché
l'istanza è stata presentata oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/1973.
L'art. 165 del TUIR prevede che il credito d'imposta per redditi esteri sia riconosciuto solo se tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo. I dividendi esteri soggetti a ritenuta alla fonte del 26% non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non danno diritto al credito d'imposta.
Gli articoli 22, 23 e 24 della Convenzione tra Italia e Regno Unito non obbligano l'Italia a concedere un credito d'imposta per redditi soggetti a tassazione sostitutiva.
Il contribuente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare la definitività del pagamento delle imposte estere, requisito necessario per il riconoscimento del credito d'imposta.
L'Ufficio chiede alla Corte di:
Dichiarare la decadenza del contribuente per le ritenute versate il 16/01/2021. Rigettare il ricorso nel merito e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria del 23 gennaio 2026 il ricorrente replica alle deduzioni dell'Ufficio.
Tardività dell'istanza di rimborso: L'Ufficio sostiene che l'istanza di rimborso per le ritenute versate il 16 gennaio 2021 sia tardiva. Il ricorrente confuta questa eccezione, argomentando che il termine di 48 mesi scadeva il 16 gennaio 2025, rendendo l'istanza tempestiva.
Primazia del diritto sovranazionale: Il ricorrente ribadisce che la normativa nazionale deve cedere di fronte alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito (art. 24, comma 3). La Convenzione prevale sulla normativa interna, garantendo il diritto al rimborso delle imposte assolte all'estero.
Documentazione probatoria: L'Ufficio contesta la mancanza di prove sulla definitività delle imposte estere.
Il ricorrente dimostra di aver fornito documentazione completa e qualificata, inclusa la certificazione delle autorità fiscali britanniche, che attesta la tassazione definitiva.
Irrilevanza dell'art. 10 della Convenzione: L'Ufficio sostiene che il ricorrente non abbia considerato l'art. 10 della Convenzione sui dividendi. Il ricorrente chiarisce che i redditi in questione derivano da una partnership inglese e non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 10.
Prospetto di calcolo: Il ricorrente illustra il metodo di calcolo del credito d'imposta, evidenziando come la
"lordizzazione" del reddito estero garantisca un vantaggio per l'Erario, riducendo l'importo del rimborso richiesto.
Ricorrente_1 chiede il rigetto delle eccezioni dell'Ufficio e l'accoglimento del ricorso con rimborso delle ritenute alla fonte, oltre alla vittoria delle spese, diritti e onorari.
Il ricorrente con i medesimi motivi impugnava il diniego tacito di rimborso delle ritenute alla fonte applicate ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. 600/73, sugli utili di fonte estera percepiti nell'anno d'imposta 2023, per un importo di euro 54.609,88 oltre interessi. Il ricorso è stato incardinato al nr. RG.4225-25.
Resiste l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria del 23 gennaio 2026, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza pubblica del 5 febbraio 2026, previa riunione del procedimento Rg. 4225-25 al presente per connessione soggettiva e oggettiva, i ricorsi riuniti sono passati in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I ricorsi riguardano il rimborso di ritenute alla fonte applicate su utili di fonte estera percepiti negli anni d'imposta 2020, 2022 e 2023. Il contribuente sostiene che tali ritenute siano state applicate in misura superiore al massimo consentito dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito.
Il contribuente lamenta il mancato riconoscimento del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, sostenendo che l'imposta sia stata applicata in modo illegittimo.
I motivi sono dondati
2.La norma di riferimento sulla tassazione sui dividendi è contenuta nell'art. 27, commi 4 e 4-bis dPR. n.
600/1973 il qale prevede che i redditi derivanti da partecipazioni estere percepiti tramite un intermediario stabilito in Italia siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con aliquota del 26%, calcolata al netto delle ritenute operate dallo Stato estero di residenza della società erogante (il c.d. “netto frontiera”). In altri termini, la base di calcolo sulla quale commisurare la ritenuta è data dall'importo dei dividendi al netto dell'intero ammontare delle imposte estere applicate dal soggetto erogante.
L'art. 18 TUIR prevede un'imposta sostitutiva sui dividendi esteri ricevuti direttamente, calcolata sull'importo lordo senza considerare le imposte estere. Le persone fisiche non possono optare per l'IRPEF, e quindi non beneficiano del credito per le imposte estere.
Il credito per le imposte estere è subordinato al concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo, come previsto dall'art. 165 TUIR. La giurisprudenza, tuttavia, ha contraddetto l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, consentendo il recupero delle imposte estere anche quando i dividendi non concorrono alla base imponibile IRPEF.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che i dividendi tassati con ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva non richiedono la "richiesta del beneficiario" per accedere al credito per le imposte estere.
3. Con la sentenza 1° settembre 2022, n. 25698, seguita poi dalla sentenza del 16 aprile 2024, n. 10204 la
Corte di Cassazione ha chiarito che:
In particolare, è stato affermato che, «qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del DPR n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, come nella fattispecie, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, di cui all'art. 18, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, quando il contribuente sia una persona fisica, avvenga non «su richiesta del beneficiario d[el] reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti d'America si deve considerare detraibile […]. Tale interpretazione trova conferma nella diversità del testo vigente degli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni conclusi con altri Paesi, secondo cui «nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana» […] Ed invero, in base ad una interpretazione conforme della norma pattizia (prevalente) la locuzione «anche sui richiesta del contribuente», che figura nel testo di tali accordi, conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta non solo nei casi in cui l'assoggettamento dell'elemento di reddito a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta avvenga su richiesta del contribuente, ma anche nei casi in cui esso sia obbligatorio in base alla legge italiana, lo ha previsto espressamente».
Tale principio è stato applicato anche a contesti in cui la ritenuta o imposta sostitutiva avvengono obbligatoriamente per legge, senza possibilità di optare per l'imposizione ordinaria.
4.Nella fattospecie concreta, il ricorrente socio di una partnership inglese fiscalmente trasparente (Società_1
LLP), ha percepito utili di fonte estera nei periodi d'imposta 2020, 2022, e 2023 sui quali sono state applicate sia l'Income Tax nel Regno Unito sia una ritenuta alla fonte in Italia. Secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, si inserisce la considerazione secondo cui l'imposta sostitutiva di cui all'art. 18 TUIR assolve ad una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'art. 27, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, con la conseguenza che, in forza del combinato disposto dei par. 2 e 3 dell'art. 2 della Convenzione, la suddetta imposta sostitutiva deve ritenersi ricompresa nell'ambito di applicazione della Convenzione.
La giurisprudenza, quindi con una lettura estensiva delle convenzioni contro le doppie imposizioni, ha inteso affermare il recupero delle imposte estere anche per i dividendi non inclusi nel reddito complessivo.
Peraltro, nella dichiarazione del modello unico non è presente alcun campo da compilare nel caso in cui il contribuente volesse detrarre l'imposta estera. Con la conseguenza che l'unica via percolrribile - come nella specie - è l'istanza di rimborso avanzata dal contrihuente tempestivamente essendo stata presentata il 16 gennaio 2025 entro il termine di cui all'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, da presentare entro 48 mesi dalla data del versamento dell'imposta estera.: 16 gennaio 2021.
In definitiva, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.6, accoglie i ricorsi riuniti. Per la non univocità della giurisprudenza ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Milano, 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore
EN Di NO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
BARBATA AGOSTINO, Giudice
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4222/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO RITENUTE 2020
- DINIEGO RIMBORSO RITENUTE 2022
- sul ricorso n. 4225/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO RITENUTE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente
accertatala sussistenza dei requisiti per l'applicazione della Convenzione e, quindi, il diritto del Ricorrente ad ottenere l'integrale rimborso dell'imposta indebitamente corrisposta, pari complessivamente ad
€ 76.578,91, condannare l'Amministrazione finanziaria resistente alla restituzione della precisata somma oltre interessi di legge maturati e maturandi.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Resistente
1) In via preliminare dichiarare la decadenza in cui è incorso il contribuente relativamente alle ritenute versate in data 16.01.2021 per tutti i motivi esposti nel punto A) del presente atto;
2) Nel merito rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Indirizzo_1, 20121, Milano, propone rituale ricorso avverso il diniego tacito di rimborso delle ritenute alla fonte applicate ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. 600/73, sugli utili di fonte estera percepiti negli anni d'imposta 2020 e 2022, per un importo complessivo di euro 76.578,91 oltre interessi maturati e maturandi.
Il ricorrente, socio di una partnership inglese fiscalmente trasparente (Società_1 LLP), ha percepito utili di fonte estera nei periodi d'imposta 2020 e 2022, sui quali sono state applicate sia l'Income Tax nel
Regno Unito sia una ritenuta alla fonte in Italia. Secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni tra
Italia e Regno Unito, l'Italia dovrebbe concedere un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Il ricorrente sostiene che il diniego di rimborso sia illegittimo, in quanto viola la Convenzione e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che garantisce il diritto al credito d'imposta per le imposte estere pagate su redditi di capitale di fonte estera.
Ricorrente_1 chiede alla Corte di accertare il diritto al rimborso dell'importo indebitamente versato e di condannare l'Agenzia delle Entrate alla restituzione della somma, con interessi e spese legali.
La Direzione Provinciale I di Milano si costituisce in giudizio contestando il ricorso presentato dal contribuente
Ricorrente_1.
L'Ufficio eccepisce la decadenza del diritto al rimborso per le ritenute versate il 16 gennaio 2021, poiché
l'istanza è stata presentata oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/1973.
L'art. 165 del TUIR prevede che il credito d'imposta per redditi esteri sia riconosciuto solo se tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo. I dividendi esteri soggetti a ritenuta alla fonte del 26% non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non danno diritto al credito d'imposta.
Gli articoli 22, 23 e 24 della Convenzione tra Italia e Regno Unito non obbligano l'Italia a concedere un credito d'imposta per redditi soggetti a tassazione sostitutiva.
Il contribuente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare la definitività del pagamento delle imposte estere, requisito necessario per il riconoscimento del credito d'imposta.
L'Ufficio chiede alla Corte di:
Dichiarare la decadenza del contribuente per le ritenute versate il 16/01/2021. Rigettare il ricorso nel merito e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria del 23 gennaio 2026 il ricorrente replica alle deduzioni dell'Ufficio.
Tardività dell'istanza di rimborso: L'Ufficio sostiene che l'istanza di rimborso per le ritenute versate il 16 gennaio 2021 sia tardiva. Il ricorrente confuta questa eccezione, argomentando che il termine di 48 mesi scadeva il 16 gennaio 2025, rendendo l'istanza tempestiva.
Primazia del diritto sovranazionale: Il ricorrente ribadisce che la normativa nazionale deve cedere di fronte alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito (art. 24, comma 3). La Convenzione prevale sulla normativa interna, garantendo il diritto al rimborso delle imposte assolte all'estero.
Documentazione probatoria: L'Ufficio contesta la mancanza di prove sulla definitività delle imposte estere.
Il ricorrente dimostra di aver fornito documentazione completa e qualificata, inclusa la certificazione delle autorità fiscali britanniche, che attesta la tassazione definitiva.
Irrilevanza dell'art. 10 della Convenzione: L'Ufficio sostiene che il ricorrente non abbia considerato l'art. 10 della Convenzione sui dividendi. Il ricorrente chiarisce che i redditi in questione derivano da una partnership inglese e non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 10.
Prospetto di calcolo: Il ricorrente illustra il metodo di calcolo del credito d'imposta, evidenziando come la
"lordizzazione" del reddito estero garantisca un vantaggio per l'Erario, riducendo l'importo del rimborso richiesto.
Ricorrente_1 chiede il rigetto delle eccezioni dell'Ufficio e l'accoglimento del ricorso con rimborso delle ritenute alla fonte, oltre alla vittoria delle spese, diritti e onorari.
Il ricorrente con i medesimi motivi impugnava il diniego tacito di rimborso delle ritenute alla fonte applicate ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. 600/73, sugli utili di fonte estera percepiti nell'anno d'imposta 2023, per un importo di euro 54.609,88 oltre interessi. Il ricorso è stato incardinato al nr. RG.4225-25.
Resiste l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria del 23 gennaio 2026, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza pubblica del 5 febbraio 2026, previa riunione del procedimento Rg. 4225-25 al presente per connessione soggettiva e oggettiva, i ricorsi riuniti sono passati in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I ricorsi riguardano il rimborso di ritenute alla fonte applicate su utili di fonte estera percepiti negli anni d'imposta 2020, 2022 e 2023. Il contribuente sostiene che tali ritenute siano state applicate in misura superiore al massimo consentito dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito.
Il contribuente lamenta il mancato riconoscimento del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, sostenendo che l'imposta sia stata applicata in modo illegittimo.
I motivi sono dondati
2.La norma di riferimento sulla tassazione sui dividendi è contenuta nell'art. 27, commi 4 e 4-bis dPR. n.
600/1973 il qale prevede che i redditi derivanti da partecipazioni estere percepiti tramite un intermediario stabilito in Italia siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con aliquota del 26%, calcolata al netto delle ritenute operate dallo Stato estero di residenza della società erogante (il c.d. “netto frontiera”). In altri termini, la base di calcolo sulla quale commisurare la ritenuta è data dall'importo dei dividendi al netto dell'intero ammontare delle imposte estere applicate dal soggetto erogante.
L'art. 18 TUIR prevede un'imposta sostitutiva sui dividendi esteri ricevuti direttamente, calcolata sull'importo lordo senza considerare le imposte estere. Le persone fisiche non possono optare per l'IRPEF, e quindi non beneficiano del credito per le imposte estere.
Il credito per le imposte estere è subordinato al concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo, come previsto dall'art. 165 TUIR. La giurisprudenza, tuttavia, ha contraddetto l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, consentendo il recupero delle imposte estere anche quando i dividendi non concorrono alla base imponibile IRPEF.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che i dividendi tassati con ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva non richiedono la "richiesta del beneficiario" per accedere al credito per le imposte estere.
3. Con la sentenza 1° settembre 2022, n. 25698, seguita poi dalla sentenza del 16 aprile 2024, n. 10204 la
Corte di Cassazione ha chiarito che:
In particolare, è stato affermato che, «qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del DPR n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, come nella fattispecie, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, di cui all'art. 18, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, quando il contribuente sia una persona fisica, avvenga non «su richiesta del beneficiario d[el] reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti d'America si deve considerare detraibile […]. Tale interpretazione trova conferma nella diversità del testo vigente degli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni conclusi con altri Paesi, secondo cui «nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana» […] Ed invero, in base ad una interpretazione conforme della norma pattizia (prevalente) la locuzione «anche sui richiesta del contribuente», che figura nel testo di tali accordi, conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta non solo nei casi in cui l'assoggettamento dell'elemento di reddito a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta avvenga su richiesta del contribuente, ma anche nei casi in cui esso sia obbligatorio in base alla legge italiana, lo ha previsto espressamente».
Tale principio è stato applicato anche a contesti in cui la ritenuta o imposta sostitutiva avvengono obbligatoriamente per legge, senza possibilità di optare per l'imposizione ordinaria.
4.Nella fattospecie concreta, il ricorrente socio di una partnership inglese fiscalmente trasparente (Società_1
LLP), ha percepito utili di fonte estera nei periodi d'imposta 2020, 2022, e 2023 sui quali sono state applicate sia l'Income Tax nel Regno Unito sia una ritenuta alla fonte in Italia. Secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, si inserisce la considerazione secondo cui l'imposta sostitutiva di cui all'art. 18 TUIR assolve ad una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'art. 27, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, con la conseguenza che, in forza del combinato disposto dei par. 2 e 3 dell'art. 2 della Convenzione, la suddetta imposta sostitutiva deve ritenersi ricompresa nell'ambito di applicazione della Convenzione.
La giurisprudenza, quindi con una lettura estensiva delle convenzioni contro le doppie imposizioni, ha inteso affermare il recupero delle imposte estere anche per i dividendi non inclusi nel reddito complessivo.
Peraltro, nella dichiarazione del modello unico non è presente alcun campo da compilare nel caso in cui il contribuente volesse detrarre l'imposta estera. Con la conseguenza che l'unica via percolrribile - come nella specie - è l'istanza di rimborso avanzata dal contrihuente tempestivamente essendo stata presentata il 16 gennaio 2025 entro il termine di cui all'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, da presentare entro 48 mesi dalla data del versamento dell'imposta estera.: 16 gennaio 2021.
In definitiva, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.6, accoglie i ricorsi riuniti. Per la non univocità della giurisprudenza ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Milano, 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore
EN Di NO