Ordinanza cautelare 24 giugno 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00604/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato e Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del verbale n. -OMISSIS- della seduta del -OMISSIS- relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della Sottocommissione n.-OMISSIS- istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il numero -OMISSIS-
- della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale di data 2 dicembre 2024 recante “ indicazioni operative ” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico, e del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Corte d’Appello di -OMISSIS-, Sottocommissione esami avvocato, ha recepito i criteri di correzione ministeriali, nella parte in cui delibera «di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione» e «di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la dichiarazione del 30 dicembre 2025, depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa LA CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con ricorso notificato in data 27 maggio 2025 e depositato in pari data, la ricorrente ha impugnato il verbale n. -OMISSIS- della seduta del -OMISSIS- relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente.
2. Tali prove sono state svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, mentre la sopra indicata correzione è avvenuta ad opera della Sottocommissione n. -OMISSIS- istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-.
3. La ricorrente ha impugnato, altresì, la conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024.
Sono stati, inoltre, impugnati la circolare ministeriale di data 2 dicembre 2024 recante “ indicazioni operative ” sulla correzione degli elaborati, “ nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico, e del verbale n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, con cui la Corte d’Appello di -OMISSIS-, Sottocommissione esami avvocato, ha recepito i criteri di correzione ministeriali, nella parte in cui delibera «di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione» e «di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti) ”.
4. All’esito della camera di consiglio del 18 giugno 2025 è intervenuta l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, confermata in sede di appello, pur con diversa motivazione, dall’ordinanza della Sezione -OMISSIS- del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
5. In esito alla sopra richiamata fase cautelare è stata rinnovata l’operazione di correzione degli elaborati scritti a seguito della quale la prova scritta della ricorrente è stata nuovamente ritenuta non sufficiente, seppur con votazione superiore a quella precedentemente attribuita.
6. Con memoria depositata in data 30 dicembre 2025 la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso.
7. A fronte della sopra riportata dichiarazione non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Quanto alle spese del presente grado di giudizio la particolarità della vicenda e la definizione in rito dello stesso giustificano ampiamente la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO DR, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
LA CH, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LA CH | RO DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.