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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10485 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13104/2024 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale e vertente
TRA
Avv. ( ) rappresentato e difeso da se stesso Pt_1 CP_1 C.F._1
ATTORE
E
Avv. ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina CP_2 CP_3 C.F._2
Del Prete
CONVENUTA
NONCHE'
Avv. ( rappresentato e difeso da se stesso CP_4 CP_5 C.F._3
CONVENUTO
E
( ) Controparte_6 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti convenute costituite reiteravano le conclusioni e le istanze svolte in corso di causa;
l'istante non depositava memoria di conclusioni;
la causa veniva assegnata a sentenza all'esito dell'udienza dell'11-11-2025 e della concessione dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante avv. OL FF ha inteso esercitare una azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc nei confronti di , Controparte_6 CP_7
e .
[...] Controparte_8
La vicenda trae origine da una nota di trattazione scritta (nella quale si esprimevano giudizi sul comportamento del dipendente del ) depositata Controparte_9 Controparte_6
dallo stesso avv. OL FF (cfr. in atti) in un giudizio pendente presso la X sezione civile del Tribunale di Napoli (nrg 15120/2023) introdotto dallo stesso avv. FF nei confronti del e dei signori e (tutti e tre estranei al presente Controparte_10 CP_11 CP_12
procedimento).
In sintesi l'avv. FF lamenta che l'avv. (qui convenuta) difensore costituito dei CP_2
convenuti nel giudizio nrg 15120/2023) ha trasmesso tale nota al predetto Controparte_6
(pure qui convenuto ma non parte del giudizio nrg 15120/2023) il quale, a sua volta, ha incaricato l'avv. (pure qui convenuto) di depositare denuncia-querela per Controparte_8 la diffamazione che sarebbe stata operata ai suoi danni dall'avv. FF a mezzo della detta nota depositata nel giudizio nrg 1510/2023.
Tali eventi storici sono incontestati tra le parti costituite e risultano dalla documentazione esibita.
Innanzitutto deve rilevarsi che non è questa la sede per affrontare le questioni oggetto del precedente giudizio (nrg 15120/2023) introdotto dall'avv. FF né per verificare l'effettivo carattere diffamatorio delle espressioni adoperate dall'avv. FF nei confronti di CP_6
oggetto del procedimento penale apertosi a seguito della denuncia-querela del
[...]
(i cui esiti sono sconosciuti per cui allo stato nemmeno sussistono elementi, anche CP_6
solo indiziari, per ritenere il carattere calunnioso della detta denuncia-querela).
La domanda risarcitoria proposta dal FF ex art. 2043 cc va rigettata.
Invero presupposto della responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 cc è l'esistenza di un danno “ingiusto”.
Orbene deve escludersi che alcuno dei tre convenuti nel presente giudizio abbia cagionato all'istante avv. FF un danno ingiusto atteso che nessuna violazione di legge né comportamento doloso o colposo anche per omissione è ascrivibile ai suddetti tre convenuti.
L'avv. , difensore costituito per la parte convenuta ed in particolare per il CP_2 [...]
nel giudizio nrg 15120/2023 ben poteva trasmettere al per le CP_9 Controparte_9
determinazioni del caso, la nota scritta depositata dall'avv. FF che riguardava il comportamento tenuto da un dipendente (il dello stesso Ente ( CP_6 Controparte_9
da essa avvocato difeso e cioè il e relativamente a circostanze che erano attinenti a CP_6
quel procedimento (nrg. 15120/2023).
L'avv. si è limitato a svolgere incarico professionale nell'interesse del Controparte_8
suo cliente e, nell'esercizio di tale funzione, ha chiesto informazioni Controparte_6 all'avv. in ordine alla data di deposito della nota da parte dell'avv. FF nel CP_2 procedimento nrg 15120/2023.
Infine il si è sentito diffamato ed ha presentato denuncia –querela. CP_6
Per altro nel caso di specie l'istante avv. OL FF nemmeno ha specificamente allegato
(né tanto meno dimostrato) in cosa si sostanzierebbe il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale che sarebbe derivato dal comportamento (si ripete scevro da illiceità) tenuto dalle attuali parti convenute.
Infine va disattesa la domanda risarcitoria proposta dalle parti convenute costituite ex art. 96 cpc. Invero nessuna prova hanno fornito tali parti convenute, cui incombeva il relativo onere, della mala fede o colpa grave in capo al FF nell'intraprendere il presente procedimento.
Le spese processuali seguono la sostanziale soccombenza della parte attrice e si liquidano in dispositivo tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata, dell'assenza di una fase istruttoria e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da FF OL nei confronti di , e così provvede: Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
rigetta le domande;
condanna FF OL al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive Euro
1.350,oo (di cui Euro 1.250,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15%
e Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa in favore di ed in complessive Controparte_7
Euro 1.350,oo (di cui Euro 1.250,oo per compensi compreso spese generali nelle misura del
15% ed Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa in favore di . Controparte_8
Così deciso in Napoli in data 14-11-2025
IL GIUDICE UNICO