Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 02/12/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01741/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2025, proposto da
NO TO, OM TO, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) del provvedimento di diniego della SCIA in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, presentata da TO NO e TO OM al Comune di Pagani per le opere edili realizzate in assenza di titoli alla via Quarto San Marzano n. 62, su suolo distinto in catasto al foglio 3 part. n. 1649 sub 2, conosciuto in data 29 luglio 2025;
2) di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pagani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AU PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento di diniego della SCIA in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, presentata da TO NO e TO OM al Comune di Pagani per le opere edili realizzate in assenza di titolo alla via Quarto San Marzano n. 62, su suolo distinto in catasto al foglio 3 part. n. 1649 sub 2.
Deducono i ricorrenti che in data 30 gennaio 2017 il Comune di Pagani con ordinanza n. 17 (confermata in sede giurisdizionale) contestava loro una serie di abusi, tra cui i seguenti: “ Mutamento della destinazione d’uso del fondo agricolo, per una superficie pari a circa mq. 2676,00; l’intera area risulta da fresatura di pavimentazioni stradali (conglomerato bituminoso); si rileva inoltre una fascia centrale al fondo, per una superficie pari a mq. 550,00 mq. con larghezza iniziale pari a mt. 7,50 dall’ingresso di via Quarto San Marzano e larghezza finale interna al fondo pari a mt. 3.80, ricoperta da manto bituminoso, nonché la presenza di diverse caditoie poste in posizione centrale del predetto fondo; si rileva inoltre, il frazionamento di fatto con l’ausilio di un muro in blocchi di lapillo (dir. Ovest/Est) di parte del piazzale (circa mq 450,00) a nord; tale porzione di suolo non risulta accessibile dalla particella n. 1649 in accertamento, ma fusa al limitrofo fondo a nord (particella n. 1210) ”.
Rappresentano di aver richiesto la sanatoria, trattandosi di opere edilizie minori e compatibili con la destinazione d’uso del fondo (strada di accesso al fondo con relativo parcheggio per attività di stoccaggio pomodori nel periodo giugno-settembre) e comunque compatibili con la zona E1 agricola omogenea (avendo il Comune errato nel sostenere che le opere ricadano nella zona E2 speciale).
Espongono che il Comune, con il gravato atto, ha negato la sanatoria ritenendo che: “- le opere di pavimentazione realizzate mediante asfaltatura e riporto di materiale proveniente da fresatura stradale, è del tutto inconciliabile con la finalità agricola a cui è destinata l’area in base al PRG vigente; - la pavimentazione dell’intera area altera lo stato dei luoghi e costituisce un intervento di permanente trasformazione edilizia e urbanistica del territorio disciplinato dall’art. 3 lett. f) del DPR 380/01 che, essendo subordinato al permesso di costruire, deve necessariamente rispettare le tipologie e le destinazioni d’uso funzionali consentite per la zona agricola; - gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a Permesso di Costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DPR 380/01, e non a SCIA; - l’area in questione ricade nel PRG vigente in zona omogenea “E2 agricola speciale” in cui sono consentite attività e destinazioni d’uso funzionali all’attività agricola, e non certamente di parcheggio automezzi per come indicato nella relazione tecnica ”.
Eccepiscono in primo luogo la violazione dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990.
In secondo luogo, ribadiscono che la realizzazione del parcheggio non determina un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante in quanto il parcheggio è compatibile con la disciplina di zona e che trattasi di opere di edilizia libera assentibili con SCIA.
Infine, eccepiscono il difetto di istruttoria in quanto il Comune di Pagani, a norma del comma 2 dell’art. 36 bis, aveva l’obbligo di verificare se la richiesta di permesso di sanatoria fosse eventualmente assentibile subordinatamente all’esecuzione delle opere di ripristino non compatibili con la sanatoria stessa.
Si è costituito il Comune contestando innanzitutto l’asserita violazione dell’art. 10 bis in quanto l’atto in questione risulta vincolato a fronte delle prescrizioni anche dell’attuale strumento urbanistico.
Ha poi rimarcato che gli interventi oggetto di sanatoria consistono in opere di pavimentazione con trasformazione del suolo agricolo in area in parte impermeabilizzata e in parte ricoperta con materiale stabilizzante, il tutto finalizzato alla sosta di automezzi.
Ha rilevato che tali opere sono del tutto inconciliabili con la finalità agricola a cui è destinata l’area in base al PRG vigente e che la pavimentazione dell’intera area altera lo stato dei luoghi e costituisce un intervento di permanente trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.
Ha affermato, infine, che trattandosi di opere per le quali sarebbe stato necessario il permesso di costruire, l’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 non è applicabile nel caso di specie non essendosi in presenza di difformità dal permesso rilasciato, bensì di assenza totale del titolo autorizzatorio per un intervento strutturalmente e funzionalmente autonomo.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 26 novembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Non v’è dubbio, difatti, che i ricorrenti abbiano realizzato un opus per il quale sarebbe stato necessario il permesso di costruire e che, del resto, non è funzionale all’attività agricola.
Quanto appena osservato consente di escludere agevolmente l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001.
La norma, difatti, trova applicazione “ In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1 e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative ”.
In tali ipotesi, che non ricorrono nell’odierna vicenda “ il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32 ”.
In definitiva, l’accertamento di conformità disciplinato dall’art. 36 bis cit. non è applicabile nella fattispecie, trattandosi di opere di trasformazione urbanistica del territorio per le quali era necessario il permesso di costruire, peraltro non funzionali all’attività agricola.
Quanto all’eccepita violazione dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990, si richiama la costante giurisprudenza secondo cui: " In generale, stante la portata generale del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, l’istituto trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio per garantire l’apporto collaborativo del destinatario del provvedimento. Tuttavia, La violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 è idonea a determinare l’annullamento del diniego di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 solo qualora, alla stregua degli elementi deduttivi e istruttori forniti dalla parte privata, sia dubbio che, in caso di osservanza delle disposizioni procedimentali in concreto violate, il contenuto dispositivo dell’atto sarebbe stato identico a quello in concreto assunto " (Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3537).
Nella specie, trattandosi di atto vincolato, il contenuto dell’atto non avrebbe giammai potuto essere diverso.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
AU PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU PO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO