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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2706/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14633/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259024808740000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2581/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 10.25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n.07120259024808740000, relativa ad IMU anno
2013 e fondata su pregressa cartella di pagamento non impugnata. Ha eccepito la prescrizione del credito, deducendo che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, per cui alla data di notificazione della cartella, ricevuta in data 10/03/2020, la pretesa di pagamento dell'IMU era già prescritta e quindi la successiva intimazione di pagamento qui impugnata deve essere annullata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-OS eccependo l'inammissibilità del ricorso, al riguardo deducendo che la cartella di pagamento n. 7120190138404720000, sottesa all'atto di intimazione impugnato,
è stata regolarmente notificata e che successivamente sono stati notificati ancheatti interruttivi, non opposti nei termini di legge;
invocava altresì la sospensione dei termini di prescrizione determinata dalla normativa straordinaria di contrasto all'emergenza Covid.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, occorre premettere che l'avviso di intimazione Banca_1 un sollecito di pagamento e non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 , con conseguente facoltà
(non obbligo) di impugnazione al fine di recpuerare il diritto di impugnazione che non si è potuto esercitare per effetto del vizio di notifica dell'atto presupposto;
pertanto, il contribuente può far valere in sede di impugnazione dell'atto di intimazione la prescrizione precedentemente maturata per effetto della mancata notificazione della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo.
Nella fattispecie, lo stesso ricorrente eccepisce la prescrizione che deduce essere maturata prima della notificazione della cartella su cui si fonda la intimazione qui impugnata: lamenta infatti che la cartella notificata in data 10/03/2020 sarebbe il primo atto con cui gli è stato contestato l'omesso versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2013, sicchè alla data di notifica della cartella era già maturata la prescrizione quinquennale: orbene, tale eccezione doveva essere fatta valere mediante la impugnazione della cartella, sicchè la mancata proposizione del ricorso avverso la cartella nel termine di legge ha determinato la cristallizzazione della pretesa e l'impossibilità di far valere successivamente la prescrizione già maturata al momento della notificazione della cartella;
a ciò osta, infatti, il principio consolidato della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, che preclude al contribuente anche di eccepire la prescrizione eventualmente compiutasi anteriormente alla sua notificazione
(Cass. n.22108/2024; Cass.6436/2025; Cass.20476/2025).
Neppure sarebbe sostenibile la prescrizione successiva alla notificazione della cartella: quest'ultima, infatti,
è stata notificata in data 10/3/2020 e quindi va applicata la sospensione dei termini di prescrizione che è stata prevista in tema di riscossione dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid 19, per cui alla data di notifica della intimazione certamente non è maturata la prescrizione successiva alla notifica della cartella.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14633/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259024808740000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2581/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 10.25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n.07120259024808740000, relativa ad IMU anno
2013 e fondata su pregressa cartella di pagamento non impugnata. Ha eccepito la prescrizione del credito, deducendo che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, per cui alla data di notificazione della cartella, ricevuta in data 10/03/2020, la pretesa di pagamento dell'IMU era già prescritta e quindi la successiva intimazione di pagamento qui impugnata deve essere annullata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-OS eccependo l'inammissibilità del ricorso, al riguardo deducendo che la cartella di pagamento n. 7120190138404720000, sottesa all'atto di intimazione impugnato,
è stata regolarmente notificata e che successivamente sono stati notificati ancheatti interruttivi, non opposti nei termini di legge;
invocava altresì la sospensione dei termini di prescrizione determinata dalla normativa straordinaria di contrasto all'emergenza Covid.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, occorre premettere che l'avviso di intimazione Banca_1 un sollecito di pagamento e non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 , con conseguente facoltà
(non obbligo) di impugnazione al fine di recpuerare il diritto di impugnazione che non si è potuto esercitare per effetto del vizio di notifica dell'atto presupposto;
pertanto, il contribuente può far valere in sede di impugnazione dell'atto di intimazione la prescrizione precedentemente maturata per effetto della mancata notificazione della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo.
Nella fattispecie, lo stesso ricorrente eccepisce la prescrizione che deduce essere maturata prima della notificazione della cartella su cui si fonda la intimazione qui impugnata: lamenta infatti che la cartella notificata in data 10/03/2020 sarebbe il primo atto con cui gli è stato contestato l'omesso versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2013, sicchè alla data di notifica della cartella era già maturata la prescrizione quinquennale: orbene, tale eccezione doveva essere fatta valere mediante la impugnazione della cartella, sicchè la mancata proposizione del ricorso avverso la cartella nel termine di legge ha determinato la cristallizzazione della pretesa e l'impossibilità di far valere successivamente la prescrizione già maturata al momento della notificazione della cartella;
a ciò osta, infatti, il principio consolidato della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, che preclude al contribuente anche di eccepire la prescrizione eventualmente compiutasi anteriormente alla sua notificazione
(Cass. n.22108/2024; Cass.6436/2025; Cass.20476/2025).
Neppure sarebbe sostenibile la prescrizione successiva alla notificazione della cartella: quest'ultima, infatti,
è stata notificata in data 10/3/2020 e quindi va applicata la sospensione dei termini di prescrizione che è stata prevista in tema di riscossione dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid 19, per cui alla data di notifica della intimazione certamente non è maturata la prescrizione successiva alla notifica della cartella.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.