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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAGRINI ALUNNO SILVIO, Presidente e Relatore
LELLO MASSIMO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 776/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 592/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120229006323806000 IVA-ALTRO 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120229006323806000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO DELLA DOMANDA,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
. (776 del 2024).
La Ricorrente_1. proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze avverso l'intimazione di pagamento notificata in data
14/06/2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) per la provincia di Firenze n. 041 2022
90063238 06/000 contenente l'invito a pagare la somma di € 4.791,33 comprensiva di interessi, compenso per la riscossione e altre spese.
L'intimazione discendeva dalla cartella esattoriale insoluta, fondata su crediti relativi a tributi IRAP/IVA per l'anno d'imposta 2007.
Il ricorso veniva rigettato con la sentenza del 18.12.2023, avverso la quale la contribuente proponeva appello per i seguenti motivi:
1. erroneità della decisione di primo grado per non avere dichiarato la nullità dell' intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica della cartella di pagamento n. 04120110030846289000;
2. nullità insanabile della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in mancanza di prova del ricevimento della raccomandata informativa;
3. nullità della sentenza per aver equiparato l'istanza di rateizzazione alla conoscenza legale dell'atto presupposto;
4. prescrizione del credito con riferimento alla cartella esattoriale.
Si costituiva l'Agenzia della riscossione chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito dell'odierna udienza questa Corte in composizione monocratica riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i seguenti motivi:
1. l'Agenzia ha prodotto in giudizio la copia della notifica della cartella esattoriale. La parte a fronte di detta produzione non ha proposto motivi aggiunti sicché il motivo sub 2 è inammissibile;
2. il motivo sub 3 è anch'esso inammissibile per irrilevanza ai fini della decisione, poiché la parte ha avuto conoscenza legale dell'atto presupposto mediante la notifica dello stesso;
3. la prescrizione è, nella fattispecie de qua, decennale trattandosi di tributi erariali e non locali, termine non decorso poiché la cartella risulta essere stata notificata il 29.7.2011 e il termine prescrizionale essere stato interrotto per effetto della rateazione presentata e accolta in data 15 novembre 2015, a cui sono seguiti i pagamenti dal 30/11/2015 al 12/07/2016.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in
€ 200,00 oltre rimborso forfetario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAGRINI ALUNNO SILVIO, Presidente e Relatore
LELLO MASSIMO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 776/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 592/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120229006323806000 IVA-ALTRO 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120229006323806000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO DELLA DOMANDA,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
. (776 del 2024).
La Ricorrente_1. proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze avverso l'intimazione di pagamento notificata in data
14/06/2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) per la provincia di Firenze n. 041 2022
90063238 06/000 contenente l'invito a pagare la somma di € 4.791,33 comprensiva di interessi, compenso per la riscossione e altre spese.
L'intimazione discendeva dalla cartella esattoriale insoluta, fondata su crediti relativi a tributi IRAP/IVA per l'anno d'imposta 2007.
Il ricorso veniva rigettato con la sentenza del 18.12.2023, avverso la quale la contribuente proponeva appello per i seguenti motivi:
1. erroneità della decisione di primo grado per non avere dichiarato la nullità dell' intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica della cartella di pagamento n. 04120110030846289000;
2. nullità insanabile della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in mancanza di prova del ricevimento della raccomandata informativa;
3. nullità della sentenza per aver equiparato l'istanza di rateizzazione alla conoscenza legale dell'atto presupposto;
4. prescrizione del credito con riferimento alla cartella esattoriale.
Si costituiva l'Agenzia della riscossione chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito dell'odierna udienza questa Corte in composizione monocratica riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i seguenti motivi:
1. l'Agenzia ha prodotto in giudizio la copia della notifica della cartella esattoriale. La parte a fronte di detta produzione non ha proposto motivi aggiunti sicché il motivo sub 2 è inammissibile;
2. il motivo sub 3 è anch'esso inammissibile per irrilevanza ai fini della decisione, poiché la parte ha avuto conoscenza legale dell'atto presupposto mediante la notifica dello stesso;
3. la prescrizione è, nella fattispecie de qua, decennale trattandosi di tributi erariali e non locali, termine non decorso poiché la cartella risulta essere stata notificata il 29.7.2011 e il termine prescrizionale essere stato interrotto per effetto della rateazione presentata e accolta in data 15 novembre 2015, a cui sono seguiti i pagamenti dal 30/11/2015 al 12/07/2016.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in
€ 200,00 oltre rimborso forfetario.