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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. RT ET Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. DA TA Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4710/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Cacciabue Stefania presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in AVIGLIANA il Parte_1 Parte_2 29/06/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 29/01/2005. Per_1
Con ricorso depositato il 04/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento per quanto emerso in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia maggiorenne, allo stato non economicamente Per_1 autosufficiente, rimarrà a vivere con la madre, in Avigliana (TO), Via Cesare Battisti n. 23, ove manterrà la sua collocazione e la residenza anagrafica;
DÀ ATTO che le parti a definizione dei rapporti economico-patrimoniali pendenti le parti convengono e stipulano quanto segue: la Sig.ra si impegna a trasferire al Sig. , che accetta, la quota del 25% Parte_1 Parte_2 dei seguenti immobili, di cui i ricorrenti sono già comproprietari attualmente al 50%, siti nel Comune di San Gillio (TO), Via Aldo Moro n. 10, pervenuti alle parti con atto di compravendita a rogito Notaio del 14/10/2013, così censiti al N.C.E.U. del Comune di San Gillio (TO): Persona_2
- Foglio 12, particella 64, sub. 1, piano T, cat. D/1;
- Foglio 12, particella 64, sub. 2, piano S1, categoria C/2, classe 1;
- Foglio 12, particella 64, sub. 3, piano T, cat. D/1;
- Foglio 12, particella 64, sub. 105, piano 1, cat. A/10, classe U.
Le parti convengono che la cessione avvenga, in adempimento delle condizioni della presente separazione, entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione a titolo gratuito dando atto che il presente accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, in via diretta nei periodi di tempo in cui l'avrà con sé; il padre, inoltre, a far data dal trasferimento immobiliare di cui al punto precedente, fino al completo raggiungimento della piena autosufficienza economica della figlia e in ogni caso non oltre il compimento del Per_1 ventiseiesimo anno di età della ragazza, contribuirà altresì versando direttamente alla figlia maggiorenne entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia con espresso richiamo al protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano fin d'ora che dal momento in cui reperirà un'attività Per_1 lavorativa il padre ridurrà la misura della propria contribuzione al mantenimento della figlia proporzionalmente allo stipendio percepito dalla figlia, fino al completo raggiungimento della piena autosufficienza economica di in ogni caso non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di Per_1 età della ragazza, rideterminando l'importo del contributo al mantenimento in funzione dello stipendio percepito dalla ragazza, prevendendo la riduzione della partecipazione paterna al suo mantenimento per una cifra pari al 50% degli emolumenti percepiti da e così giungendo alla revoca della Per_1 contribuzione al mantenimento della figlia al raggiungimento di uno stipendio di € 1.000,00 mensili;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che con il corretto adempimento della condizione di cui al punto 2 (delle condizioni allegate al ricorso), dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale fra di loro esistente e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento/alimentare;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA TA RT ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. RT ET Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. DA TA Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4710/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Cacciabue Stefania presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in AVIGLIANA il Parte_1 Parte_2 29/06/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 29/01/2005. Per_1
Con ricorso depositato il 04/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento per quanto emerso in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia maggiorenne, allo stato non economicamente Per_1 autosufficiente, rimarrà a vivere con la madre, in Avigliana (TO), Via Cesare Battisti n. 23, ove manterrà la sua collocazione e la residenza anagrafica;
DÀ ATTO che le parti a definizione dei rapporti economico-patrimoniali pendenti le parti convengono e stipulano quanto segue: la Sig.ra si impegna a trasferire al Sig. , che accetta, la quota del 25% Parte_1 Parte_2 dei seguenti immobili, di cui i ricorrenti sono già comproprietari attualmente al 50%, siti nel Comune di San Gillio (TO), Via Aldo Moro n. 10, pervenuti alle parti con atto di compravendita a rogito Notaio del 14/10/2013, così censiti al N.C.E.U. del Comune di San Gillio (TO): Persona_2
- Foglio 12, particella 64, sub. 1, piano T, cat. D/1;
- Foglio 12, particella 64, sub. 2, piano S1, categoria C/2, classe 1;
- Foglio 12, particella 64, sub. 3, piano T, cat. D/1;
- Foglio 12, particella 64, sub. 105, piano 1, cat. A/10, classe U.
Le parti convengono che la cessione avvenga, in adempimento delle condizioni della presente separazione, entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione a titolo gratuito dando atto che il presente accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, in via diretta nei periodi di tempo in cui l'avrà con sé; il padre, inoltre, a far data dal trasferimento immobiliare di cui al punto precedente, fino al completo raggiungimento della piena autosufficienza economica della figlia e in ogni caso non oltre il compimento del Per_1 ventiseiesimo anno di età della ragazza, contribuirà altresì versando direttamente alla figlia maggiorenne entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia con espresso richiamo al protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano fin d'ora che dal momento in cui reperirà un'attività Per_1 lavorativa il padre ridurrà la misura della propria contribuzione al mantenimento della figlia proporzionalmente allo stipendio percepito dalla figlia, fino al completo raggiungimento della piena autosufficienza economica di in ogni caso non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di Per_1 età della ragazza, rideterminando l'importo del contributo al mantenimento in funzione dello stipendio percepito dalla ragazza, prevendendo la riduzione della partecipazione paterna al suo mantenimento per una cifra pari al 50% degli emolumenti percepiti da e così giungendo alla revoca della Per_1 contribuzione al mantenimento della figlia al raggiungimento di uno stipendio di € 1.000,00 mensili;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che con il corretto adempimento della condizione di cui al punto 2 (delle condizioni allegate al ricorso), dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale fra di loro esistente e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento/alimentare;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA TA RT ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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