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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12759/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01219765 88 000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10111/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL con codice fiscale n. P.IVA_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 9720240121976588, notificata in data 6 maggio 2024 ed avente ad oggetto sanzioni interessi relative ad omessi versamento degli acconti Ires per l'anno d'imposta 2020 per un totale complessivo di euro 4.000,35.
Il ricorrente notificava in data 28/06/2024 il ricorso all'Agenzia delle Entrate e depositava lo stesso presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 19/07/2024.
In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2019 i soci avevano optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli art. 115 e 116 del D.P.R. 917/86 ed, a seguito dell'esercizio della suddetta opzione, a partire dall'anno 2019, i redditi della società sono stati imputati direttamente ai soci e da loro dichiarati nei rispettivi quadri RH. Nell'anno 2019, ovvero l'ultimo anno in cui la società era soggetta all'obbligo, gli acconti IRES erano stati regolarmente versati. Nell'anno 2020 la società non era obbligata al versamento degli acconti in quanto a tale obbligo avevano provveduto direttamente i soci in relazione ai redditi imputati per trasparenza.
La parte ricorrente con il proprio ricorso chiedeva:
- in via preliminare, di sospendere l'esecutorietà della cartella di pagamento n. 097 2024 01219765 88/000 ruolo n. 2024/550700;
- in via principale, di dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento n. 097 2024 01219765 88/000 ruolo n. 2024/550700, e per l'effetto, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle imposte in essa riportate.
In data 18/10/2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, il quale Ente, in esito ai controlli eseguiti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'avvenuta abbinamento dei versamenti eseguiti dai signor
Nominativo_1 e Nominativo_2, nella quale loro qualità di soci di Ricorrente_1 SRL, conseguenti l'esercizio dell'opzione al regime di trasparenza fiscale previsto dagli art. 115 e 116 del DPR 917/86 è stato riscontrato la legittimità dell'operato di parte ricorrente. Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ente impositore richiedeva l'estinzione di giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 Dlgs n. 546/92 con compensazione delle spese.
La causa era trattenuta in decisione in data 14/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base di quanto sopra esposto, questo Giudice monocratico, vagliata la documentazione presentata e considerate le richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate di rinunciare all' azione di opposizione, dichiara l' estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 546/92, per cessata materia del contendere con spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara estinto il giudizio. Spese di lite compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12759/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01219765 88 000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10111/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL con codice fiscale n. P.IVA_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 9720240121976588, notificata in data 6 maggio 2024 ed avente ad oggetto sanzioni interessi relative ad omessi versamento degli acconti Ires per l'anno d'imposta 2020 per un totale complessivo di euro 4.000,35.
Il ricorrente notificava in data 28/06/2024 il ricorso all'Agenzia delle Entrate e depositava lo stesso presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 19/07/2024.
In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2019 i soci avevano optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli art. 115 e 116 del D.P.R. 917/86 ed, a seguito dell'esercizio della suddetta opzione, a partire dall'anno 2019, i redditi della società sono stati imputati direttamente ai soci e da loro dichiarati nei rispettivi quadri RH. Nell'anno 2019, ovvero l'ultimo anno in cui la società era soggetta all'obbligo, gli acconti IRES erano stati regolarmente versati. Nell'anno 2020 la società non era obbligata al versamento degli acconti in quanto a tale obbligo avevano provveduto direttamente i soci in relazione ai redditi imputati per trasparenza.
La parte ricorrente con il proprio ricorso chiedeva:
- in via preliminare, di sospendere l'esecutorietà della cartella di pagamento n. 097 2024 01219765 88/000 ruolo n. 2024/550700;
- in via principale, di dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento n. 097 2024 01219765 88/000 ruolo n. 2024/550700, e per l'effetto, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle imposte in essa riportate.
In data 18/10/2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, il quale Ente, in esito ai controlli eseguiti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'avvenuta abbinamento dei versamenti eseguiti dai signor
Nominativo_1 e Nominativo_2, nella quale loro qualità di soci di Ricorrente_1 SRL, conseguenti l'esercizio dell'opzione al regime di trasparenza fiscale previsto dagli art. 115 e 116 del DPR 917/86 è stato riscontrato la legittimità dell'operato di parte ricorrente. Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ente impositore richiedeva l'estinzione di giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 Dlgs n. 546/92 con compensazione delle spese.
La causa era trattenuta in decisione in data 14/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base di quanto sopra esposto, questo Giudice monocratico, vagliata la documentazione presentata e considerate le richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate di rinunciare all' azione di opposizione, dichiara l' estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 546/92, per cessata materia del contendere con spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara estinto il giudizio. Spese di lite compensate.