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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/08/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 947 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in Civitavecchia (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Denaro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025, disposta mediante trattazione scritta, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come da note d'udienza depositate in via telematica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.04.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
premesso che il 21.04.1990 aveva contratto matrimonio civile in Santa
[...]
NE (RM) con scegliendo il regime della Controparte_1 separazione dei beni e che dalla loro unione erano nati i figli Persona_1
(26.08.1985), (01.04.1989) e (05.06.1991), venuta meno la Per_2 Per_3 comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al
Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che dopo un periodo di serenità e convivenza, nel corso dell'anno 2010 la si allontanava dalla casa coniugale e non vi faceva più ritorno, CP_1 facendo perdere le tracce di sé;
- che dall'allontanamento la madre si era disinteressata completamente dei figli.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
All'udienza del 06.11.2024 è comparso il solo ricorrente ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia della resistente, ha sentito la parte, ha adottato i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 27.06.2025 disponendone la trattazione in modalità cartolare con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Con decreto del 23.05.2025 il Giudice ha anticipato la causa fissata per l'udienza del 27.06.2025 alla data del 26.06.2025 per variazione tabellare del giorno di udienza. All'udienza del 26.06.2025 parte ricorrente ha depositato le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale e risalente all'anno 2010.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'addebito della separazione
Con riferimento alla domanda di addebito del ricorrente nei confronti della giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi CP_1 dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n.
25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Il Tribunale ritiene non raggiunta la prova atta a dimostrare che la causa esclusiva della crisi coniugale sia stata la violazione dei doveri coniugali della in quanto il ricorrente non ha depositato documentazione ed ha CP_1 rinunciato all'audizione di testimoni per dimostrare che la fine del rapporto matrimoniale sia stato determinato dalle condotte della moglie violative dei doveri coniugali. Inoltre, va rilevato che all'udienza del 6 novembre 2024 il difensore del ricorrente ha rinunciato alle richieste istruttorie ed alla domanda di addebito della separazione.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono quindi il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra le stesse culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende dunque atto che la domanda di addebito è stata rinunciata dal difensore di parte ricorrente.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle statuizioni economiche avendo il ricorrente dichiarato di essere economicamente indipendente e non avendo avanzato domanda di assegno di mantenimento.
Spese irripetibili in ragione della natura della decisione e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 947/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a Mendoza il 21.11.1966 e nata a [...] il Controparte_1
12.05.1964, aventi contratto matrimonio in Santa NE il 21.04.1990 e registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 1990;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) prende atto della rinuncia alla domanda di addebito da parte del ricorrente;
4) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5) spese irripetibili.
Così deciso, in Civitavecchia il 7 agosto 2025 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 947 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in Civitavecchia (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Denaro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025, disposta mediante trattazione scritta, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come da note d'udienza depositate in via telematica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.04.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
premesso che il 21.04.1990 aveva contratto matrimonio civile in Santa
[...]
NE (RM) con scegliendo il regime della Controparte_1 separazione dei beni e che dalla loro unione erano nati i figli Persona_1
(26.08.1985), (01.04.1989) e (05.06.1991), venuta meno la Per_2 Per_3 comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al
Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che dopo un periodo di serenità e convivenza, nel corso dell'anno 2010 la si allontanava dalla casa coniugale e non vi faceva più ritorno, CP_1 facendo perdere le tracce di sé;
- che dall'allontanamento la madre si era disinteressata completamente dei figli.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
All'udienza del 06.11.2024 è comparso il solo ricorrente ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia della resistente, ha sentito la parte, ha adottato i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 27.06.2025 disponendone la trattazione in modalità cartolare con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Con decreto del 23.05.2025 il Giudice ha anticipato la causa fissata per l'udienza del 27.06.2025 alla data del 26.06.2025 per variazione tabellare del giorno di udienza. All'udienza del 26.06.2025 parte ricorrente ha depositato le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale e risalente all'anno 2010.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'addebito della separazione
Con riferimento alla domanda di addebito del ricorrente nei confronti della giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi CP_1 dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n.
25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Il Tribunale ritiene non raggiunta la prova atta a dimostrare che la causa esclusiva della crisi coniugale sia stata la violazione dei doveri coniugali della in quanto il ricorrente non ha depositato documentazione ed ha CP_1 rinunciato all'audizione di testimoni per dimostrare che la fine del rapporto matrimoniale sia stato determinato dalle condotte della moglie violative dei doveri coniugali. Inoltre, va rilevato che all'udienza del 6 novembre 2024 il difensore del ricorrente ha rinunciato alle richieste istruttorie ed alla domanda di addebito della separazione.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono quindi il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra le stesse culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende dunque atto che la domanda di addebito è stata rinunciata dal difensore di parte ricorrente.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle statuizioni economiche avendo il ricorrente dichiarato di essere economicamente indipendente e non avendo avanzato domanda di assegno di mantenimento.
Spese irripetibili in ragione della natura della decisione e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 947/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a Mendoza il 21.11.1966 e nata a [...] il Controparte_1
12.05.1964, aventi contratto matrimonio in Santa NE il 21.04.1990 e registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 1990;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) prende atto della rinuncia alla domanda di addebito da parte del ricorrente;
4) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5) spese irripetibili.
Così deciso, in Civitavecchia il 7 agosto 2025 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso